Sentenza 5 aprile 2000
Massime • 1
A norma degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. la prescrizione è interrotta dall'atto col quale si inizia un giudizio ed essa pertanto non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo; ne consegue che, in applicazione analogica di tale principio allorché la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma legge n. 689/1981, interrompe la prescrizione dell'illecito punito con sanzione amministrativa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
Commentario • 1
- 1. Cause interruttive della prescrizione e responsabilità ex d.lgs. 231/2001Jacopo Scarpellini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2000, n. 9090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9090 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 05.04.2000
1.Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere est. SENTENZA
2.Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 00723/2000
3.Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. ROMIS VINCENZO " N. 49018/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EF IT EO n. il 13.07.1962
avverso sentenza del 05.07.1999 CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. CONTI MAURIZIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Trieste, con sentenza del 5 luglio 1999, confermava la sentenza del pretore di Tolmezzo del 7 marzo 1996, che aveva affermato la responsabilità penale di VI RD FE, condannandolo alle pene di legge, per il reato, accertato in territorio di Artegna il 26 dicembre 1993, di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada, in danno di LO IN e di lesioni gravissime in danno di LI VE.
La corte accertava che il FE e il IN, mentre, con una Volkswagen il primo e con una Fiat 128 il secondo, stavano percorrendo, in direzione opposte, la ss n. 13 Gemona-Udine, avevano avuto uno scontro frontale, che aveva interessato le parti fronto- laterali sinistre dei rispettivi veicoli e che aveva cagionato la morte del IN e lesioni gravissime alla moglie, alla VE, che si trovava a bordo della 128.
Responsabile dell'incidente era stato,
la corte di merito, il FE, il quale, come aveva accertato accuratamente il pretore, nei pressi di una discoteca si era spostato sulla sinistra fino ad invadere, di circa sessanta cm., con margine di errore di venti cm., l'opposta corsia di marcia.
Il teste LI, agente della Polizia stradale, intervenuto sul luogo del sinistro dieci minuti dopo l'incidente, aveva individuato con assoluta certezza il punto d'urto nella corsia di spettanza del IN tenendo conto delle tracce di pneumatico di entrambi i veicoli rinvenute sull'asfalto, tracce determinate dall'urto violento tra le due vetture e dal contemporaneo scoppio dei rispettivi pneumatici.
La deposizione del LI aveva trovato, inoltre, conferma nell'accertamento del consulente tecnico del p.m. ed era indubbio che i dati tecnici dovessero prevalere sulle "approssimazioni percettive dei testi", ai quali, invece, secondo l'appellante, si sarebbe dovuto dare credito.
2 - Il difensore ricorre per cassazione con quattro motivi. a - Denuncia, con il primo motivo, "omessa e/o illogica motivazione con violazione dell'articolo 192, comma 1, c.p.p., con riferimento all'articolo 606, comma 1, lettera e), stesso codice", deducendo che "non esiste tra i mezzi di prova alcuna gerarchia in linea astratta" e che "l'impugnata sentenza ha completamente eluso l'obbligo di dare conto delle ragioni della mancata valorizzazione delle prove testimoniali raccolte, recependo supinamente le argomentazioni adottate dal giudice di prime cure, che erano state investite di specifica impugnazione".
b - Denuncia, con il secondo motivo, "omessa e/o illogica motivazione con violazione dell'articolo 192 comma, 1, c.p.p.", deducendo che "l'individuazione del punto d'urto, da parte del teste LI, soffre di una patente approssimazione, difettando nella stessa, a corroborare l'assoluta certezza che accompagnava la opinione circa la individuazione del punto d'urto, il riscontro delle tracce di scalfittura del manto stradale che di necessità si producono in caso di scontro semifrontale con accertato afflosciamento degli pneumatici di entrambe le vetture".
c - Denuncia, con il terzo motivo, "inosservanza dell'articolo 531 c.p.p., dell'articolo 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 221 del codice della strada", deducendo che "l'illecito amministrativo, contestato al capo b), risultava prescritto alla data di celebrazione del dibattimento d'appello e la prescrizione non è stata rilevata".
d - Denuncia, con il quarto motivo, "violazione ed erronea applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 222 e 223 del codice della strada", deducendo che, "nell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la corte di merito ha mancato di dare atto che il periodo di sospensione coincideva con quello inflitto in via cautelativa dal prefetto di Udine e che l'omissione potrebbe ingenerare equivoci in sede applicativa e indurre erroneamente l'Autorità amministrativa a duplicare indebitamente e illegittimamente la sanzione". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo è infondato.
È senz'altro vero che la corte di appello, per disattendere le deposizioni dei testi, sulle quali l'appellante aveva fondato la propria, completamente opposta, ricostruzione del sinistro, si è, riportata a quanto aveva osservato sul punto il pretore, facendone propri i rilievi.
Ma, è sufficiente scorrere la sentenza del primo giudice per rendersi conto che questi ha privilegiato i dati tecnici alle deposizioni con tutta una serie, articolata, di argomentazioni, alle quali la corte ha rinviato recependole dalle quali risulta che la maggiore attendibilità della oggettività del dato tecnico rispetto alla soggettività delle deposizioni è stata ritenuta, non in astratto, come assume il ricorrente, ma in concreto, "sulla base delle puntuali, dettagliate, dichiarazioni del teste LI, avallate dalle fotografie dei luoghi, sulla base di quanto la dottrina penalprocessualistica - testualmente citata - ha scritto in ordine alla valenza delle deposizioni testimoniali in tema di incidente stradale, valenza o, meglio, minus valenza - ha osservato il pretore - confermata dal fatto che molti testimoni che hanno assistito all'incidente da distanza ravvicinatissima non avevano saputo indicare il punto d'urto".
Tutto ciò significa - appare evidente - che i giudici di merito, valutate le prove, hanno fondato il loro convincimento sulle une piuttosto che sulle altre non in astratto o, se si vuole, pregiudizialmente, ma in concreto, anche se è innegabile che, sul piano squisitamente logico, la presenza di un dato o elemento oggettivo di sicuro significato importa che le rappresentazioni soggettive di quel dato - le deposizioni - meritino credito soltanto se, con quel dato, collimino.
2 - Il secondo motivo è infondato.
La corte di appello si è soffermata sul tema delle "incisioni sull'asfalto", anzi, sul tema dell'"omesso rinvenimento di incisioni sull'asfalto dei cerchioni privi di copertura" e ha risposto ai rilievi dell'appellante osservando, anzitutto, che, "a prescindere dal fatto che le incisioni sono più o meno marcate a seconda della violenza dell'urto o della parte di metallo - cerchione, mozzo della ruota ovvero altre parti meccaniche - che incide sull'asfalto, nel caso di specie nessuno aveva domandato al LI se egli le avesse rinvenute" e rilevando, poi, che il consulente del pubblico ministero aveva affermato, al riguardo, che "i dati raccolti dagli agenti erano sufficienti a far ritenere la correttezza dell'individuato punto d'urto con un margine di errore pari a venti centimetri". Quelle incisioni, dunque, questo l'argomentare della corte - potevano essere non tanto marcate da poter essere rilevate;
di quelle incisioni nessuno, comunque, aveva chiesto qualcosa al LI, il che vuole anche dire che non gli avevano chiesto alcunché neppure "il capace pubblico ministero e l'agguerrito difensore della parte civile", secondo le definizioni datene dal ricorrente nel trattare proprio questa argomento;
il consulente, infine, aveva detto che non v'erano dubbi che il punto d'urto fosse stato correttamente individuato.
L'affermazione che la motivazione, sul punto, è stata omessa o che è illogica è, quindi, una affermazione priva di fondamento.
3 - Il terzo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa suprema corte "gli articoli 2943 e 2945 c.c. sanciscono la regola che la prescrizione è interrotta dall'atto con il quale si inizia un giudizio e che essa, pertanto, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo, cosicché, in applicazione analogica di tale principio, allorché la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di una infrazione amministrativa, il processo, che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli articoli 14 e 24, secondo comma, della L. n. 689/1981, interrompe la prescrizione dell'illecito, punito con sanzione amministrativa, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale" (Cass. sez. V, 4 agosto 1992, n. 8699, Rivetti).
4 - Il quarto motivo è manifestamente infondato, ché il giudice - il quale abbia applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo coincidente con quello del provvedimento prefettizio che abbia disposto la sospensione della patente avvalendosi del potere conferitogli dalla legge - non è tenuto a dare atto nella sentenza della coincidenza, spettando al prefetto, cui la sentenza viene trasmessa, di prenderne atto, confrontando il proprio provvedimento, del quale non può non avere memoria, con la sentenza, e di trarne le dovute conseguenze.
5 - Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2000