Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2000, n. 9090
CASS
Sentenza 5 aprile 2000

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Massime1

A norma degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. la prescrizione è interrotta dall'atto col quale si inizia un giudizio ed essa pertanto non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo; ne consegue che, in applicazione analogica di tale principio allorché la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma legge n. 689/1981, interrompe la prescrizione dell'illecito punito con sanzione amministrativa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Commentario1

  • 1Cause interruttive della prescrizione e responsabilità ex d.lgs. 231/2001
    Jacopo Scarpellini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2000, n. 9090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9090
Data del deposito : 5 aprile 2000

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