Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
L'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, impugnata dal pubblico ministero con ricorso immediato per cassazione, va disposto in favore del giudice competente per l'appello, ricorrendo l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 569 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/09/2008, n. 38560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38560 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 16/09/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1485
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 008013/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) ZA MO, N. IL 05/08/1983;
avverso SENTENZA del 07/11/2007 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BUA Francesco, che ha concluso per annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. DE MARINIS Alberto il quale conclude per la conferma dell'impugnata sentenza come da memoria difensiva in atti. OSSERVA
Con sentenza del 7 novembre 2007 il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere a carico di AN RA - imputato del reato di cui all'art. 187 C.d.S., commesso in Ghedi il 15 dicembre 2004, per avere circolato alla guida di un'autovettura in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti - per essere il reato estinto per intervenuta oblazione. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione, con atto di impugnazione in data 5 dicembre 2007, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia, chiedendone l'annullamento, per non avere il decidente considerato che la L. 1 agosto 2003, n. 214 - di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151
- già in vigore al momento del fatto, ha espressamente associato, alla ribadita previsione delle sanzioni congiunte dell'arresto e dell'ammenda, l'attribuzione della competenza a conoscere del reato al Tribunale, con espressione che, inserita nel corpo dell'art. 186 C.d.S., deve ritenersi riferibile, sul piano sistematico, anche alla fattispecie criminosa di cui al successivo art. 187 C.d.S. (in proposito il ricorrente ha richiamato, a sostegno del proprio assunto, la decisione della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 17003/06, Bartolucci); ne deriverebbe, una volta esclusa la possibilità di applicare il regime sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, lett. c), l'inammissibilità dell'oblazione.
È stata depositata memoria difensiva sottoscritta personalmente dall'imputato, con argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso.
Il ricorso è fondato. L'art. 162 bis c.p., non a caso intitolato "oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa", limita l'applicabilità della predetta causa estintiva alle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, mentre il reato ascritto all'imputato è punito congiuntamente con la sanzione detentiva e con quella pecuniaria. Non è superfluo aggiungere che il fatto è stato commesso il 15 dicembre 2004, in epoca successiva, dunque, all'entrata in vigore del D.L. n. 131 del 2003, convertito, con modifiche, nella L. n. 151 del 2003 che ha restituito la competenza a conoscere del reato di cui all'art. 186 C.d.S. al Tribunale, sottraendola al giudice di pace: in tal modo, disattivato il meccanismo di conversione sancito dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, è anche venuta meno la praticabilità
dell'oblazione. Orbene, avuto riguardo alla concreta fattispecie, non ha rilievo che l'attribuzione della competenza a conoscere del reato al Tribunale sia inserita nel corpo del solo art. 186 C.d.S., dovendo essa intendersi riferita anche alla fattispecie criminosa di cui al successivo art. 187 C.d.S., per evidenti ragioni di ordine logico- sistematico, come condivisibilmente affermato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte ("ex plurimis": Sez, F, n. 32823/07, RV. 237172; Sez. 1, n. 28189/07, RV. 237342; Sez. 4, n. 21456/06, RV. 234572) ed implicitamente riconosciuto dallo stesso giudice delle leggi (confr. Corte cost., ord. n. 133 del 2007); con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, entrato in vigore il 4 agosto, convenuto dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, è stata poi espressamente prevista la competenza del Tribunale per i reati di cui all'art. 187 C.d.S.. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio, stante la erroneità della statuizione.
Quanto all'individuazione del giudice del rinvio, valgono le considerazioni che seguono. In virtù dell'art. 569 c.p.p., comma 1, "la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione". Nel caso in esame il Procuratore Generale di Brescia ha proposto direttamente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale in relazione a reato punito, come sopra precisato, con pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda. Dunque, il Procuratore Generale stesso aveva certamente il diritto di appellare la sentenza del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, dichiarato l'incostituzionalità della L. n. 46 del 2006 (cd. "legge Pecorella") nella parte in cui escludeva per il P.M. la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento.
Il Procuratore Generale ricorrente si è pertanto avvalso della facoltà riconosciutagli dall'art. 569 c.p.p. di proporre direttamente ricorso per cassazione per dedurre la denunciata violazione di legge concernente la erroneità della declaratoria di estinzione del reato per oblazione. Trattandosi di un caso in cui nel giudizio di appello non si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado (non vertendosi in alcuna delle ipotesi, tassative, di annullamento di cui all'art. 604 c.p.p.), deve conseguentemente trovare applicazione l'art. 569 c.p.p., comma 4 in forza del quale "fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello". Nè vale obiettare che in tal modo, ove si tratti di oblazione (come nel caso in esame) - ed essendo quindi la relativa declaratoria di estinzione del reato pronunciata prima dell'istruttoria dibattimentale - l'imputato risulterebbe sostanzialmente privato di un grado di giudizio di merito: ed invero basta replicare che, ove il P.M., a fronte di una sentenza di estinzione del reato per oblazione, intendesse avvalersi dell'appello (avendone il diritto), si verificherebbe una situazione assolutamente analoga. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il giudice del rinvio deve essere quindi individuato, nella concreta fattispecie, nella Corte d'Appello di Brescia. Ed il convincimento del Collegio trova ulteriore riscontro nelle disposizioni di cui all'art. 604 c.p.p., commi 6 e 7: "quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto" dunque, anche nel caso di oblazione "o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito" (comma 6); "quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento" (comma 7). Tutto ciò sta a significare che, in relazione ad una errata pronuncia relativa all'oblazione (a favore o a sfavore dell'imputato), il legislatore ha inteso attribuire al giudice dell'appello gli stessi poteri (anche per quel che riguarda l'istruttoria dibattimentale, attraverso la rinnovazione del dibattimento) riconosciuti al giudice del primo grado. Giova al riguardo ricordare il principio di diritto enunciato nella giurisprudenza di questa Corte e così massimato (Sez. 3, Sentenza n. 9726 del 04/06/1993, imp. Buffo, Rv. 196281): "Nel caso in cui il Pretore, in pubblica udienza e senza procedere ad istruttoria dibattimentale, abbia dichiarato, a norma dell'art. 129 c.p.p., non doversi procedere contro l'imputato, ed il pubblico ministero abbia proposto appello, chiedendo la condanna dell'imputato, previa - se del caso - l'assunzione delle prove ritualmente dedotte e non assunte dal giudice di prime cure, non merita censura l'ordinanza della Corte d'appello che disponga la rinnovazione del dibattimento per l'assunzione delle prove richieste. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso l'ordinanza e la sentenza di condanna, l'imputato aveva chiesto l'annullamento della predetta ordinanza, che disponeva la rinnovazione del dibattimento, per violazione dell'art. 604 c.p.p., lamentando che per effetto di tale ordinanza la Corte aveva deciso in unico e inappellabile grado, limitando così i diritti della difesa (per esempio precludendo la facoltà di chiedere il patteggiamento)". Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio alfa Corte d'Appello di Brescia che si atterrà ai principi enunciati nella presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008