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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 328 /2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 328/2017, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ”, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. PAOLO GRIMALDI ed elett.e dom.ta presso il suo studio in Nocera
Inferiore alla Via A. Barbarulo n.50; ricorrente
e
(C.F. ), rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_1 C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. MARIO GALLO ed elett.te domiciliato presso lo studio del difensore sito in Angri (SA), alla via Enrico Fermi n. 23.;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 10 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/01/2017, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Nocera Superiore il 22.05.1999 con (di cui all'atto di matrimonio n. 31, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1999, trascritto nei registri del Comune di Nocera Superiore), prospettando il mancato puntuale ed integrale versamento del mantenimento dei figli – , nato il Persona_1
28.07.2000 ad Avellino e , nata il [...] a [...] – come Persona_2 disposto con sentenza di separazione, chiedeva che il pagamento dell'assegno di mantenimento, come statuito con sentenza di separazione ed adeguato secondo gli indici ISTAT, avvenisse mediante trattenuta diretta sullo stipendio che percepisce il Sig. dal suo datore di Controparte_1 lavoro C.S.T.P. Azienda della Mobilità S.p.A. in amministrazione straordinaria, oggi Soc. Busitalia
Campania S.p.A.; vinte le spese di giudizio.
Si è costituito il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, si opponeva alla modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, eccependo il trasferimento fuori regione di e il suo sopravvenuto Parte_1 reddito per attività lavorativa.
Chiedeva, inoltre, di corrispondere il mantenimento in favore dei figli e Per_1 Persona_2 per la somma complessiva di € 350,00, evidenziando anche una peggiorata situazione retributiva e chiedeva altresì che anche la ricorrente fosse tenuta al pagamento del mantenimento in favore dei figli e la collocazione degli stessi presso il padre, stante l'assenza della madre per ragioni lavorative;
con vittoria di spese di giudizio.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori e confermando le pattuizioni di cui alla separazione giudiziale.
Parte ricorrente, con propria memoria integrativa, si opponeva alle richieste della parte resistente, evidenziando un comportamento di disinteresse dello stesso nei confronti dei figli ed il pagamento non puntuale e parziale della somma di € 530,00 a titolo di mantenimento per entrambe i figli. Chiedeva aumentarsi lo stesso ad € 700,00 mediante trattenuta diretta sullo stipendio erogato dal datore di lavoro, nonché la condanna del resistente al pagamento della somma di € 10.800,00 a titolo di assegni familiari spettanti invece alla moglie per il periodo dal pagina 2 di 10 2010 al 2015 ed indebitamente percepiti. Chiedeva, infine, altresì l'audizione personale dei figli, prova testimoniale e nomina CTU per quantificare le somme dovute a titolo di assegni familiari.
Parte resistente, con propria memoria integrativa, si opponeva alle richieste di parte ricorrente ed insisteva per la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 350,00 complessivi per entrambe i figli.
Alla prima udienza del 06.06.2018 tenutasi davanti al Giudice istruttore, le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art.183, 6° comma c.p.c.
Il Giudice concedeva gli stessi con decorrenza dal primo settembre 2018 e rinviava all'udienza del 20.09.2019.
Le parti depositavano memorie ex art. 183,6° comma c.p.c. articolando – parte ricorrente – prova testi, richiesta di audizione personale dei figli minori e CTU, mentre parte resistente formulava istanza di interrogatorio formale della ricorrente , nonché prova per testi, non Parte_1 opponendosi alla CTU e chiedendo esibizione della documentazione a carico della ricorrente.
All'udienza del 20.09.2019 il Giudice così provvedeva: “ritenuti ammissibili e rilevanti i mezzi di prova articolati dalle parti, ad eccezione fatta, per parte ricorrente, dei capitoli n.ri 1, 6 e 7
(negativi), 3 e 4 ininfluenti ai fini della decisione;
per parte resistente 1-6, 10-14 in quanto irrilevanti ai fini della decisione e 15 (negativo). Fissa per l'esame dei testi di parte ricorrente e resistente (nei limiti di due per parte) l'udienza del 25.03.2020 ore 13.30, con riserva di disporre
l'interrogatorio formale richiesto resistente, ove ritenuto necessario”.
L'udienza del 25.03.2020 veniva rinviata d'ufficio al 07.04.2021 e successivamente al 16.09.2021 in occasione della quale le parti chiedevano rinvio per valutare un bonario componimento della lite.
Il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 01.12.2021 in occasione della quale, lette le note delle parti in cui si dava conto del mancato raggiungimento di un accordo e stante la necessità di espletare la prova costituenda rinviava all'udienza del 14.12.2022, laddove le parti rinunciavano all'escussione dei testi e chiedevano rinvio per bonario componimento della lite.
pagina 3 di 10 Il Giudice rinviava all'udienza del 10.01.2024, in occasione della quale stante la costituzione della parte resistente con nuovo difensore e il precedente rinvio per bonario componimento, rinviava il giudizio all'udienza del 06.03.2024 invitando le parti a raggiungere un accordo.
All'udienza del 06.03.2024, letta la nota di trattazione scritta depositata dalla sola parte ricorrente il Giudice rinviava all'udienza del 27.06.2024 formulando la seguente proposta conciliativa:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che
l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della redditualità come dedotta e provata dalle parti;
- della maggiore età della prole e della originaria domanda di affido condiviso della prole;
- dell'eventualità che possano essere rivalutati i mezzi di prova, come ammessi nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 09.10.2017, all'uopo precisando come la somma di euro 265,00 – ivi prevista per ciascuno figlio – debba essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT e, pertanto, ammontare ad euro 318,00 per ciascun figlio, continuando ad applicarsi, pertanto, il meccanismo della rivalutazione come di legge, fermo restando quanto previsto dalle condizioni della separazione, come confermate;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”
Tale proposta conciliativa veniva accettata da sola parte ricorrente, mentre parte resistente non depositava note di trattazione scritta.
Seguivano rinvii alle udienze del 25.09.2024, del 11.12.2024 e del 08.01.2025 in occasioni delle quali la sola parte ricorrente depositava note di trattazione scritta, chiedendo tra l'altro in via d'urgenza il deposito di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 08.01.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 12.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Rimessa sul ruolo per l'acquisizione della certificazione di passaggio in giudicato, il giudizio perveniva all'udienza del 09.07.2025, ove, precisate le conclusioni mediante note di trattazione pagina 4 di 10 scritta depositate dalla sola parte ricorrente il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3,
n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata con sentenza n. 1954/ 2014 del
Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.12.2014 e passata in giudicato), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo
(ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Sulle questioni accessorie relative all'affido e al mantenimento della prole
Stante il raggiungimento della maggiore età dei figli e raggiunta nelle more Per_1 Persona_2 del giudizio si provvederà a statuire unicamente in ordine al mantenimento in favore degli stessi, essendo liberi di gestire il rapporto con il singolo genitore in maniera autonoma.
In ordine al mantenimento dei figli e , divenuti nelle more maggiorenni Per_1 Persona_2 ma non economicamente autosufficienti, si ritiene congruo confermare i provvedimenti temporanei resi nella fase presidenziale e confermati con proposta conciliativa avanzata dal
Giudice in data 06.03.2024 ponendo in capo al padre la somma mensile di € 318,00 (già rivalutata ex lege sulla base degli indici ISTAT) a titolo di mantenimento per ciascun figlio da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Va, peraltro, precisato come la decorrenza dell'assegno di mantenimento per la prole va fatta risalire alla data della domanda, naturalmente tenuto conto del fatto che, nel corso del tempo,
pagina 5 di 10 l'importo sia stato automaticamente rilevato sulla base degli indici ISTAT e, per l'effetto, alla data della proposta conciliativa (06.03.2024) ammontante ad euro 318,00 (da euro 265,00 come confermati in sede presidenziale), somma in tal sede riconosciuta (e, peraltro, in via subordinata anche accettata dal procuratore di parte ricorrente).
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Erogazione diretta da parte del terzo ex art 156, 6° comma c.c.
Non risulta accoglibile la domanda di parte ricorrente di erogazione diretta del mantenimento in favore dei figli direttamente da parte del terzo datore di lavoro del resistente.
Nel corso del giudizio è stato depositato agli atti accordo transattivo con il quale il resistente
, a seguito di notifica di atto di precetto per le somme dovute a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore dei figli, si obbligava al pagamento della somma di € 4.600,00.
Siffatto comportamento, in assenza di prova di ulteriori inadempimenti in ordine al pagamento della somma dovuta a titolo di mantenimento, fanno presumere che il resistente paghi con regolarità quanto dovuto mensilmente.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del
pagina 6 di 10 comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità”(ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 5604 del 28/02/2020).
Va inoltre e ad abundantiam dato anche atto di come parte ricorrente depositava, in allegato all'iscrizione a ruolo, ordinanza collegiale con la quale veniva precedentemente rigettata anche la richiesta di erogazione diretta del mantenimento da parte del datore di lavoro, nell'ambito del giudizio promosso dal resistente. LI . per la modifica delle condizioni di CP_1 separazione (R.G.V.G. n. 943/2016).
Ciò, pertanto, in uno alle considerazioni sul punto rese, porta al rigetto dell'istanza, anche tenuto conto di come, sul punto, già altro Collegio si sia pronunciato.
Pagamento somme indebitamente percepite per assegni
La domanda di restituzione della somma di € 10.800,00 a titolo di assegno familiari spettanti alla ricorrente per gli anni dal 2010 a 2015, avanzata dalla parte ricorrente con memoria integrativa, non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie:
- oltre a non essere stata fornita prova sul punto (né documentale, né, invero, testimoniale, giacché, oltre che rinunciata, invero mai formulata sul capo di cui alla memoria integrativa del 26.10.2018 (avendo, invero, proposto unicamente C.T.U., chiaramente esplorativa, giacché priva di prova, a monte, dei fatti posti a sostegno),
- va precisato come tale tipologia di domanda sia soggetta al rito ordinario di cognizione differente dal rito previsto per il divorzio.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sent. n. 6660 del 15/05/2001). Da ultimo ma pagina 7 di 10 non per ultimo, nelle comparse conclusionali, come depositate nuovamente in seguito alla rimessione sul ruolo, non è stata reiterata la domanda di pagamento degli arretrati relativa agli assegni familiare.
Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La domanda di parte ricorrente alla condanna della parte resistente al pagamento di una somma liquidata in via equitativa dal Giudice ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in quanto non provata.
L'istituto giuridico della responsabilità processuale aggravata è volto a tutelare l'interesse di una delle parti a non subire pregiudizi a seguito dell'azione o resistenza dolosa o colposa dell'altra parte.
Si riconosce, infatti - in ipotesi di cd. Illecito processuale - il potere al giudice di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere l'abuso del diritto o abuso del processo, facendone un uso distorto di quest'ultimo.
In ossequio al principio dispositivo e sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 del c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso, il quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla condotta illecita della controparte nonché dallo stato soggettivo che caratterizza quest'ultima.
La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. (ex plurimis Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
Il terzo comma di cui all'art. 96 c.p.c. introdotto dalla legge 69/2009 riconosce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma
(ulteriore rispetto alle spese processuali) equitativamente determinata.
La Suprema Corte con la sentenza n. 16898/2019 ha focalizzato l'attenzione sulla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96 u.c. c.p.c., ricollegandola alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo statuendo “Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testé richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il pagina 8 di 10 fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”.
Ed ancora “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”. (ex plurimis Corte di cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024).
Orbene nel caso di specie:
- non risultano sussistenti i profili riconducibili all'abuso del processo da parte del resistente che possano giustificare una condanna ex art. 96, comma I o III c.p.c.,
- né, invero, risulta provato il danno asseritamente patito ai sensi del comma III,
- anche tenuto conto, inoltre, della reciproca soccombenza processuale che è derivata dall'esame delle domande processuali,
- la quale, in uno alle considerazioni che precedono, porta altresì ad escludere la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma I del succitato articolo.
Sulle spese processuali
Stante la soccombenza reciproca delle parti si ritiene congrua la compensazione delle spese processuali.
pagina 9 di 10
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 in Nocera Superiore in data 22.05.1999 (come da atto di matrimonio n. 31, parte II, serie A, anno 1999, trascritto nei registri del Comune di Nocera Superiore)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
-
- pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento della prole, la Controparte_1 somma di € 318, e di ciascun figlio,annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi a a Parte_1 mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il e, con decorrenza dalla data della domanda processuale, sul punto rinviando ai chiarimenti di cui in parte motiva;
- pone le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di restituzione somme a titolo di assegni familiari spettanti per gli anni 2010 e 2015;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 c. I III c.p.c.
Compensa integralmente le spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025 Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 328/2017, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ”, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. PAOLO GRIMALDI ed elett.e dom.ta presso il suo studio in Nocera
Inferiore alla Via A. Barbarulo n.50; ricorrente
e
(C.F. ), rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_1 C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. MARIO GALLO ed elett.te domiciliato presso lo studio del difensore sito in Angri (SA), alla via Enrico Fermi n. 23.;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 10 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/01/2017, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Nocera Superiore il 22.05.1999 con (di cui all'atto di matrimonio n. 31, Controparte_1 parte II, serie A, anno 1999, trascritto nei registri del Comune di Nocera Superiore), prospettando il mancato puntuale ed integrale versamento del mantenimento dei figli – , nato il Persona_1
28.07.2000 ad Avellino e , nata il [...] a [...] – come Persona_2 disposto con sentenza di separazione, chiedeva che il pagamento dell'assegno di mantenimento, come statuito con sentenza di separazione ed adeguato secondo gli indici ISTAT, avvenisse mediante trattenuta diretta sullo stipendio che percepisce il Sig. dal suo datore di Controparte_1 lavoro C.S.T.P. Azienda della Mobilità S.p.A. in amministrazione straordinaria, oggi Soc. Busitalia
Campania S.p.A.; vinte le spese di giudizio.
Si è costituito il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, si opponeva alla modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, eccependo il trasferimento fuori regione di e il suo sopravvenuto Parte_1 reddito per attività lavorativa.
Chiedeva, inoltre, di corrispondere il mantenimento in favore dei figli e Per_1 Persona_2 per la somma complessiva di € 350,00, evidenziando anche una peggiorata situazione retributiva e chiedeva altresì che anche la ricorrente fosse tenuta al pagamento del mantenimento in favore dei figli e la collocazione degli stessi presso il padre, stante l'assenza della madre per ragioni lavorative;
con vittoria di spese di giudizio.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori e confermando le pattuizioni di cui alla separazione giudiziale.
Parte ricorrente, con propria memoria integrativa, si opponeva alle richieste della parte resistente, evidenziando un comportamento di disinteresse dello stesso nei confronti dei figli ed il pagamento non puntuale e parziale della somma di € 530,00 a titolo di mantenimento per entrambe i figli. Chiedeva aumentarsi lo stesso ad € 700,00 mediante trattenuta diretta sullo stipendio erogato dal datore di lavoro, nonché la condanna del resistente al pagamento della somma di € 10.800,00 a titolo di assegni familiari spettanti invece alla moglie per il periodo dal pagina 2 di 10 2010 al 2015 ed indebitamente percepiti. Chiedeva, infine, altresì l'audizione personale dei figli, prova testimoniale e nomina CTU per quantificare le somme dovute a titolo di assegni familiari.
Parte resistente, con propria memoria integrativa, si opponeva alle richieste di parte ricorrente ed insisteva per la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 350,00 complessivi per entrambe i figli.
Alla prima udienza del 06.06.2018 tenutasi davanti al Giudice istruttore, le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art.183, 6° comma c.p.c.
Il Giudice concedeva gli stessi con decorrenza dal primo settembre 2018 e rinviava all'udienza del 20.09.2019.
Le parti depositavano memorie ex art. 183,6° comma c.p.c. articolando – parte ricorrente – prova testi, richiesta di audizione personale dei figli minori e CTU, mentre parte resistente formulava istanza di interrogatorio formale della ricorrente , nonché prova per testi, non Parte_1 opponendosi alla CTU e chiedendo esibizione della documentazione a carico della ricorrente.
All'udienza del 20.09.2019 il Giudice così provvedeva: “ritenuti ammissibili e rilevanti i mezzi di prova articolati dalle parti, ad eccezione fatta, per parte ricorrente, dei capitoli n.ri 1, 6 e 7
(negativi), 3 e 4 ininfluenti ai fini della decisione;
per parte resistente 1-6, 10-14 in quanto irrilevanti ai fini della decisione e 15 (negativo). Fissa per l'esame dei testi di parte ricorrente e resistente (nei limiti di due per parte) l'udienza del 25.03.2020 ore 13.30, con riserva di disporre
l'interrogatorio formale richiesto resistente, ove ritenuto necessario”.
L'udienza del 25.03.2020 veniva rinviata d'ufficio al 07.04.2021 e successivamente al 16.09.2021 in occasione della quale le parti chiedevano rinvio per valutare un bonario componimento della lite.
Il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 01.12.2021 in occasione della quale, lette le note delle parti in cui si dava conto del mancato raggiungimento di un accordo e stante la necessità di espletare la prova costituenda rinviava all'udienza del 14.12.2022, laddove le parti rinunciavano all'escussione dei testi e chiedevano rinvio per bonario componimento della lite.
pagina 3 di 10 Il Giudice rinviava all'udienza del 10.01.2024, in occasione della quale stante la costituzione della parte resistente con nuovo difensore e il precedente rinvio per bonario componimento, rinviava il giudizio all'udienza del 06.03.2024 invitando le parti a raggiungere un accordo.
All'udienza del 06.03.2024, letta la nota di trattazione scritta depositata dalla sola parte ricorrente il Giudice rinviava all'udienza del 27.06.2024 formulando la seguente proposta conciliativa:
“rilevato come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che
l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della redditualità come dedotta e provata dalle parti;
- della maggiore età della prole e della originaria domanda di affido condiviso della prole;
- dell'eventualità che possano essere rivalutati i mezzi di prova, come ammessi nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 09.10.2017, all'uopo precisando come la somma di euro 265,00 – ivi prevista per ciascuno figlio – debba essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT e, pertanto, ammontare ad euro 318,00 per ciascun figlio, continuando ad applicarsi, pertanto, il meccanismo della rivalutazione come di legge, fermo restando quanto previsto dalle condizioni della separazione, come confermate;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”
Tale proposta conciliativa veniva accettata da sola parte ricorrente, mentre parte resistente non depositava note di trattazione scritta.
Seguivano rinvii alle udienze del 25.09.2024, del 11.12.2024 e del 08.01.2025 in occasioni delle quali la sola parte ricorrente depositava note di trattazione scritta, chiedendo tra l'altro in via d'urgenza il deposito di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 08.01.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 12.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Rimessa sul ruolo per l'acquisizione della certificazione di passaggio in giudicato, il giudizio perveniva all'udienza del 09.07.2025, ove, precisate le conclusioni mediante note di trattazione pagina 4 di 10 scritta depositate dalla sola parte ricorrente il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3,
n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata con sentenza n. 1954/ 2014 del
Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.12.2014 e passata in giudicato), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo
(ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Sulle questioni accessorie relative all'affido e al mantenimento della prole
Stante il raggiungimento della maggiore età dei figli e raggiunta nelle more Per_1 Persona_2 del giudizio si provvederà a statuire unicamente in ordine al mantenimento in favore degli stessi, essendo liberi di gestire il rapporto con il singolo genitore in maniera autonoma.
In ordine al mantenimento dei figli e , divenuti nelle more maggiorenni Per_1 Persona_2 ma non economicamente autosufficienti, si ritiene congruo confermare i provvedimenti temporanei resi nella fase presidenziale e confermati con proposta conciliativa avanzata dal
Giudice in data 06.03.2024 ponendo in capo al padre la somma mensile di € 318,00 (già rivalutata ex lege sulla base degli indici ISTAT) a titolo di mantenimento per ciascun figlio da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Va, peraltro, precisato come la decorrenza dell'assegno di mantenimento per la prole va fatta risalire alla data della domanda, naturalmente tenuto conto del fatto che, nel corso del tempo,
pagina 5 di 10 l'importo sia stato automaticamente rilevato sulla base degli indici ISTAT e, per l'effetto, alla data della proposta conciliativa (06.03.2024) ammontante ad euro 318,00 (da euro 265,00 come confermati in sede presidenziale), somma in tal sede riconosciuta (e, peraltro, in via subordinata anche accettata dal procuratore di parte ricorrente).
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Erogazione diretta da parte del terzo ex art 156, 6° comma c.c.
Non risulta accoglibile la domanda di parte ricorrente di erogazione diretta del mantenimento in favore dei figli direttamente da parte del terzo datore di lavoro del resistente.
Nel corso del giudizio è stato depositato agli atti accordo transattivo con il quale il resistente
, a seguito di notifica di atto di precetto per le somme dovute a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore dei figli, si obbligava al pagamento della somma di € 4.600,00.
Siffatto comportamento, in assenza di prova di ulteriori inadempimenti in ordine al pagamento della somma dovuta a titolo di mantenimento, fanno presumere che il resistente paghi con regolarità quanto dovuto mensilmente.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del
pagina 6 di 10 comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità”(ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 5604 del 28/02/2020).
Va inoltre e ad abundantiam dato anche atto di come parte ricorrente depositava, in allegato all'iscrizione a ruolo, ordinanza collegiale con la quale veniva precedentemente rigettata anche la richiesta di erogazione diretta del mantenimento da parte del datore di lavoro, nell'ambito del giudizio promosso dal resistente. LI . per la modifica delle condizioni di CP_1 separazione (R.G.V.G. n. 943/2016).
Ciò, pertanto, in uno alle considerazioni sul punto rese, porta al rigetto dell'istanza, anche tenuto conto di come, sul punto, già altro Collegio si sia pronunciato.
Pagamento somme indebitamente percepite per assegni
La domanda di restituzione della somma di € 10.800,00 a titolo di assegno familiari spettanti alla ricorrente per gli anni dal 2010 a 2015, avanzata dalla parte ricorrente con memoria integrativa, non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie:
- oltre a non essere stata fornita prova sul punto (né documentale, né, invero, testimoniale, giacché, oltre che rinunciata, invero mai formulata sul capo di cui alla memoria integrativa del 26.10.2018 (avendo, invero, proposto unicamente C.T.U., chiaramente esplorativa, giacché priva di prova, a monte, dei fatti posti a sostegno),
- va precisato come tale tipologia di domanda sia soggetta al rito ordinario di cognizione differente dal rito previsto per il divorzio.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sent. n. 6660 del 15/05/2001). Da ultimo ma pagina 7 di 10 non per ultimo, nelle comparse conclusionali, come depositate nuovamente in seguito alla rimessione sul ruolo, non è stata reiterata la domanda di pagamento degli arretrati relativa agli assegni familiare.
Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La domanda di parte ricorrente alla condanna della parte resistente al pagamento di una somma liquidata in via equitativa dal Giudice ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in quanto non provata.
L'istituto giuridico della responsabilità processuale aggravata è volto a tutelare l'interesse di una delle parti a non subire pregiudizi a seguito dell'azione o resistenza dolosa o colposa dell'altra parte.
Si riconosce, infatti - in ipotesi di cd. Illecito processuale - il potere al giudice di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere l'abuso del diritto o abuso del processo, facendone un uso distorto di quest'ultimo.
In ossequio al principio dispositivo e sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 del c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso, il quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla condotta illecita della controparte nonché dallo stato soggettivo che caratterizza quest'ultima.
La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. (ex plurimis Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
Il terzo comma di cui all'art. 96 c.p.c. introdotto dalla legge 69/2009 riconosce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma
(ulteriore rispetto alle spese processuali) equitativamente determinata.
La Suprema Corte con la sentenza n. 16898/2019 ha focalizzato l'attenzione sulla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96 u.c. c.p.c., ricollegandola alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo statuendo “Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testé richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il pagina 8 di 10 fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”.
Ed ancora “La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione”. (ex plurimis Corte di cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024).
Orbene nel caso di specie:
- non risultano sussistenti i profili riconducibili all'abuso del processo da parte del resistente che possano giustificare una condanna ex art. 96, comma I o III c.p.c.,
- né, invero, risulta provato il danno asseritamente patito ai sensi del comma III,
- anche tenuto conto, inoltre, della reciproca soccombenza processuale che è derivata dall'esame delle domande processuali,
- la quale, in uno alle considerazioni che precedono, porta altresì ad escludere la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma I del succitato articolo.
Sulle spese processuali
Stante la soccombenza reciproca delle parti si ritiene congrua la compensazione delle spese processuali.
pagina 9 di 10
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 in Nocera Superiore in data 22.05.1999 (come da atto di matrimonio n. 31, parte II, serie A, anno 1999, trascritto nei registri del Comune di Nocera Superiore)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
-
- pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento della prole, la Controparte_1 somma di € 318, e di ciascun figlio,annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi a a Parte_1 mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il e, con decorrenza dalla data della domanda processuale, sul punto rinviando ai chiarimenti di cui in parte motiva;
- pone le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di restituzione somme a titolo di assegni familiari spettanti per gli anni 2010 e 2015;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 c. I III c.p.c.
Compensa integralmente le spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16.10.2025 Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire pagina 10 di 10