Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 38520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38520 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38520/2025 Roma, li, 28/11/2025
Composta da
LU NA
LA OR
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RI BR
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 1127/2025 UP 20/11/2025 R.G.N. 25582/2025
- Relatore -
LI MA
RO D'DR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 15/03/2021, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa il 27/09/2018 dal Tribunale di Spoleto nei confronti di AN NI - imputato dei reati previsti dall'art.572 cod.pen. (capo A, riqualificato ai sensi dell'art.612-bis cod.pen.), dagli artt. 81 e 609-bis cod.pen. (capo B), dall'art.605 cod.pen. (capo C), dagli artt. 81 e 582 cod.pen. (capo D), dall'art.610 cod.pen. (capo E) e dagli artt. 81 cod.pen., 2 e 7 l. n.895/1967, 648 e 697 cod.pen. (capo F) - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato contestato al capo F) ai sensi dell'art.697 cod.pen., in quanto estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati in anni cinque, mesi cinque e giorni venti di reclusione, con conferma nel resto della sentenza di primo grado anche in riferimento alle applicate pene accessorie.
1.1 La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.30594/2022, ha disposto l'annullamento della pronuncia con rinvio alla Corte di appello di Firenze.
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: LI MA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7#13c5786e06a7b
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RO QUALIFIED Firmato Da: LU NA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
La sentenza rescindente, nel dichiarare definitivo l'accertamento di responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art.624 cod.proc.pen., ha annullato la sentenza di secondo grado limitatamente al profilo attinente all'aumento di pena apportato per la continuazione fissato in modo onnicomprensivo dalla Corte territoriale in mesi cinque e giorni venti di reclusione in quanto operato senza distinguere le ipotesi di continuazione interna ed esterna, come invece richiesto da Sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. 1.2 La Corte d'appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio, ha ulteriormente determinato l'aumento apportato per la continuazione in mesi cinque e giorni venti di reclusione. Specificamente, la Corte territoriale ha apportato: 1) un aumento a titolo di continuazione interna per il reato di cui all'art.609-bis cod.pen., in mesi due di reclusione;
2) un aumento per il reato di cui all'art.612-bis cod.pen. in mesi uno di reclusione;
3) un aumento per il reato di cui all'art.605 cod.pen. in giorni venti di reclusione;
4) un aumento per il reato di cui all'art.582 cod.pen., di sette e tre giorni per ciascun episodio, per complessivi giorni dieci;
5) un aumento di giorni venti per il reato di cui all'art.610 cod.pen.; 6) un aumento di giorni dieci per il reato di cui agli artt. 2 e 7 della l. n.895/1967 e di giorni dieci per il reato di cui all'art.648 cod.pen.; successivamente esponendo le ragioni giustificative del quantum apportato in aumento.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RO
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CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: LI MA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b
Firmato Da: LU NA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN NI, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod.pen., 597 e 627 cod.proc.pen., 62-bis, 63, 69, 99, 118, 132 e 133 cod.pen., in correlazione con gli artt. 572, 612-bis, 609-bis, 605, 582, 610, 648 e 697 cod.pen., 2 e 7 1.895/1967, 110 e 628, commi 1 e 3, cod.pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea rideterminazione della pena detentiva inflitta in ragione dell'individuazione della sanzione base e degli aumenti apportati a titolo di continuazione. Ha dedotto che la motivazione della sentenza di appello si era sottratta rispetto a quello che era l'obbligo impartito dalla sentenza rescindente;
ha esposto che le giustificazioni poste alla base degli aumenti apportati a titolo di continuazione interna ed esterna si palesavano quali mere clausole di stile piuttosto che come un puntuale adempimento ai principi posti in sede di pronuncia di annullamento;
specificamente, ha argomentato che nell'apportare i singoli aumenti per i reati satellite il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto del peculiare contesto in cui si erano verificati i fatti, di durata limitata nel tempo e
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maturati all'interno di una relazione sentimentale condizionata dall'assunzione di stupefacenti e psicofarmaci;
ha quindi dedotto che, al contrario, nella valutazione operata in sede di rinvio si era ripetutamente fatto cenno alla gravità delle condotte ascritte senza il riferimento ai predetti dati circostanziali;
esponendo che doveva ritenersi, in particolare, carente la giustificazione dell'aumento in ordine al reato di detenzione di armi contestato al capo F, in cui era stato omesso di considerare che i fucili in questione appartenevano al padre dell'imputato ed erano comunque esulanti dai reati connessi alla relazione sentimentale con la parte civile.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va pregiudizialmente rilevato che, quando come nel caso di specie - si verta in una pronuncia di annullamento con rinvio pronunciata in relazione alla motivazione del giudice di merito attinente ai soli aumenti apportati per i reati satellite, il giudice designato - cui non compete intervenire sulla quantificazione della pena determinata per il reato base, da intendersi ormai irrevocabile - è legittimato a intervenire unicamente sulla quantificazione della pena attinente agli altri reati, con il solo limite del divieto di reformatio in peius, che gli impedisce di irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato (cfr. Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, [...], Rv. 285873); limite che, nel caso di specie, è stato rispetto dal giudice del rinvio nel momento in cui questi è giunto a una sanzione finale corrispondente a quella già inflitta in sede di sentenza di appello.
3. In linea generale, va quindi ricordato che, come questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: LI MA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: LU NA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendo altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288).
4. Mentre, in relazione alle modalità di aumento della pena per i reati avvinti dal vincolo di continuazione con quello ritenuto più grave, occorre fare riferimento come specificamente indicato nella sentenza rescindente
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da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269.
all'arresto espresso
In particolare, nella parte motiva della citata sentenza, le Sezioni Unite hanno dato atto della necessità, per il giudice di merito, di calcolare e motivare in modo distinto la quantificazione dell'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite;
difatti, partendo dalla ontologica non unicità concettuale del reato continuato, il Supremo Consesso ha rilevato che «L'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento - contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile personale la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma, Cost.; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile finalizzata, nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma, Cost.. Il principio d'uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale. L'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale) (Corte cost., sent. n. 50 del 1980)»; concludendone, pertanto, che il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio;
e che, quindi, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore.
5. Peraltro, nel prosieguo della motivazione, le Sezioni Unite hanno fornito la determinante precisazione in base alla quale l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, trattandosi di principio
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: RO
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CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: LI MA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: LU NA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
emergente chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Dovendosi ritenere consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, [...], Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, [...], Rv. 256464); mentre, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, [...], Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, [...], 207497). Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto che «nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale. Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile;
ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena».
6. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che il giudice del rinvio si sia pienamente uniformato al dictum contenuto nella sentenza rescindente e che abbia del tutto rispettato i principi sopra esposti. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato, in relazione alle fattispecie per le quali è stato disposto un aumento maggiore di pena con
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valutazione non palesemente illogica e quindi non sindacabile in questa sede - l'oggettiva gravità della condotta, con specifico riferimento all'aumento apportato (a titolo di continuazione interna) per il reato previsto dall'art.609-bis cod.pen., giustificando anche gli ulteriori e maggiori aumenti per i reati previsti dagli artt. 612-bis e 605 cod.pen, e dagli artt. 2 e 7 della l. n.895/1967 sempre sulla base della valutazione delle connotazioni oggettive e soggettive della condotta, con motivazione pienamente consonante con i criteri dettati dalle Sezioni Unite. Mentre, in riferimento al reato contestato al capo F), risulta del tutto scollegata con la valutazione della Corte la considerazione difensiva in ordine al diverso contesto in cui sarebbe stata commessa la condotta rispetto alla relazione sentimentale intercorsa con la persona offesa, atteso che la sussistenza del vincolo della continuazione con gli altri reati risulta comunque un punto in ordine all quale si era già formata la cosa giudicata.
7. Per effetto di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. dispone l'oscuramento dei dati personali in quanto imposto dalla legge. Così è deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
LI MA
Il Presidente LU NA
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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