Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7133 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
7133/0 1 CANCELLERIA M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 00119222 Richiesta copia studio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. ----SOLE-24 ORE per diritti L.
3.000 SEZIONE SECONDA CIVILE 1-2-5-MAG 2001 IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 22/1/07 Dott. Antonio IANNOTTA -Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere 66 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Croku 16494 66 દ Rep. 2531 Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3661/99 R.G. proposto Offetto : Risarcimento DANNI DA TRUE da FA CONTRATTUALE, ES IN, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza SS. Apostoli n. 81, presso lo studio dell'Avv. Massimo Fermanelli, difesa dall'Avv. Michele Musci in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
NG EO, elettivamente domiciliato in Roma, P.le Porta Pia n. 116, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Scamarcio che lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso, 104/01 controricorrente per la cassazione della sentenza 13 gennaio-16 ottobre 1998 n. 1241/98 del Tribunale di Trani. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per la ricorrente, l'Avv. Michele Musci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel dicembre del 1995 IN AN convenne in giudizio, avanti il Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, EO CA per sentirlo condannare a risarcirle i danni materiali e morali subiti per aver confidato in buona fede nella veridicità della dichiarazione, rivelatasi invece mendace, da lui fatta, nel rogito 27.8.1991 di vendita di una villetta di sua proprietà ad essa AN, circa la regolarità amministrativa di tale immobile e per essere stata costretta, perciò, a pagare il condono edilizio e a subire un ingiusto processo penale conclusosi con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto. Con sentenza 18.6.1996 il Pretore, nella resistenza del CA, accolse la domanda, condannando costui, in quanto resosi responsabile 2 di truffa contrattuale, a pagare all'attrice la somma di € 13.484.000 a titolo di danni materiali e morali. Proposto gravame dal soccombente, al quale controparte resistette, il Tribunale di Trani, con la sentenza precisata in epigrafe, in totale riforma di quella di prime cure, ha rigettato la domanda risarcitoria della AN in base alle seguenti considerazioni: - Si leggeva testualmente nell'atto pubblico di compravendita: che la villetta era composta “di due vani ed accessori al piano rialzato, di tre camere da letto e bagno in primo piano e di sottostante piano cantinato", che la parte venditrice dichiarava, ai sensi dell'art. 40 L.
8.2.1985 n. 47, essere stato costruito l'immobile “in virtù del nulla osta di costruzione n. 83, rilasciato dal Comune di Corato in data 11 marzo 1976; che l'acquirente ne era stata immessa nel possesso "sin dal giorno 10.5.1991"; Orbene, poiché dalle contestazioni e dagli accertamenti fatti in sede penale risultava che nell'edificio erano stati aggiunti, in aderenza alla parte interna, un manufatto suddiviso in due vani (cucina e bagno ), una veranda a forma di “L” e la chiusura di altra veranda, e ciò molto prima dell'acquisto da parte della AN, era evidente che costei era ben consapevole delle modifiche, non di poco conto, apportate all'immobile ed era, quindi, perfettamente in grado di rendersi conto della non corrispondenza alla realtà della descrizione contenuta nel rogito, per cui non ricorrevano gli estremi della truffa contrattuale, cioè 3 gli artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti e circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto, e, a stretto rigore, non poteva neppure considerarsi difforme dal vero la dichiarazione del CA secondo cui la villetta era stata costruita con regolare nulla osta del Comune di Corato in data 11.3.1976. Ricorre per cassazione IN AN sulla base di un solo motivo, poi illustrato con memoria, al quale EO CA replica con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunzia la ricorrente, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione agli artt. 185 e 640 cod. pen., dolendosi che siano state ritenute insussistenti le circostanze obiettive nelle quali si concluse il contratto di compravendita, benché fosse emerso chiaramente e fosse documentalmente provato che il venditore CA aveva dolosamente affermato nell'atto che l'immobile era stato costruito in virtù di nulla osta di costruzione n. 83 rilasciato dal Comune di Corato l'11.3.1976. Si deduce al riguardo, con richiamo al principio dell'affidamento e a talune sentenze di questa Suprema Corte, che la AN nulla poteva o doveva subodorare di fronte ad una dichiarazione di controparte la cui eventuale falsità sapeva essere sanzionata penalmente 4 e, quindi, stipulò l'atto nella assoluta inconsapevolezza dell'abuso edilizio compiuto dal CA. Si aggiunge che l'acquisto avvenne a corpo e non a misura, senza che all'atto fosse allegata la piantina della villa, e che il venditore aveva espressamente garantito che l'immobile non era gravato da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o da sequestro, privilegi, oneri, diritti reali o personali che ne diminuissero il pieno godimento e la libera disponibilità. Si rimprovera, pertanto, al Tribunale di essersi fatti sfuggire i reali termini in cui si era svolta la compravendita, cioè che l'artificio ed il raggiro del venditore, consistiti nel tacere circostanze riguardanti la regolarità amministrativa dell'immobile, erano stati determinanti del consenso prestato dalla acquirente. Seguono ulteriori considerazioni sul pregiudizio subito dalla AN per essere stata sottoposta a procedimento penale e per aver dovuto sopportare gli oneri economici connessi all'abuso edilizio perpetrato dal CA. Si confuta, poi, finalmente, il fondamentale argomento della sentenza tratto dalla circostanza che la AN, al momento della stipula, era già da vario tempo nel possesso dell'immobile, obiettandosi che, poiché questo era stato costruito ben quindici anni prima, la compratrice non era in grado di conoscere ed individuare l'esistenza di opere ulteriori e non assentite. Si sostiene, insomma, che il giudice a quo, pur avendo rettamente inteso il contenuto e la portata della norma penale corrispondente alla concreta fattispecie, è giunto a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dall'ordinamento ed ha trascurato una circostanza obiettiva, data dalla impossibilità per la AN di conoscere le opere abusive, che ove fosse stata fatta oggetto di adeguata considerazione, l'avrebbe condotto sicuramente ad una diversa decisione. Le censure non meritano accoglimento. Esse, infatti, consistono per lo più in mere petizioni di principio come quando si dà per certo quello che era da provare, cioè che la obiettiva inesattezza della dichiarazione del venditore in ordine alla regolarità amministrativa dell'immobile fosse dolosamente diretta a trarre in inganno e che di tale animus decipiendi la AN fosse rimasta vittima, determinandosi a prestare un consenso negoziale che altrimenti non avrebbe dato e si risolvono nel tentativo di far - sovvertire in questa sede di legittimità apprezzamenti e valutazioni di fatto che sono inalienabile prerogativa del giudice di merito, col solo limite rappresentato dall'obbligo di una motivazione congrua ed immune da vizi logici. Del tutto insussistente, infatti, è la lamentata violazione delle norme civili e penali in materia di risarcimento del danno e di truffa contrattuale, poiché il Tribunale, come si riconosce a chiare lettere nello 6 stesso ricorso, ha perfettamente inteso la portata ed il significato di tali norme, anche se ha escluso che ricorressero gli estremi di fatto per la loro applicazione al caso di specie. Quanto alla doglianza di insufficiente e contraddittoria motivazione, l'unico punto del ricorso meritevole di una qualche attenzione è quello nel quale si addebita al giudice d'appello di aver attribuito rilievo decisivo alla circostanza che la venditrice era nel pacifico possesso della villa dal 10 maggio 1991, ossia sin da tre mesi e mezzo prima della stipulazione del rogito di vendita contenente le pretese false dichiarazioni del venditore, senza considerare che l'acquisto era avvenuto "a corpo", e non a misura, che spesso la situazione catastale non corrisponde a quella reale e che nei quindici anni trascorsi dal 1976 la disposizione interna dell'immobile ben poteva aver subito dei mutamenti non comportanti alterazione della sua volumetria. Anche tale addebito, però, manca di pregio, poiché il Tribunale, lungi dal fondare il proprio convincimento sulla sola considerazione della pregressa occupazione della villa da parte della venditrice, ha posto bene in risalto il fatto che nell'atto pubblico di compravendita l'immobile era precisamente descritto come composto “di due vani ed accessori al piano rialzato, di tre camere da letto e bagno in primo piano e di sottostante cantinato" e che, invece, nella realtà, vi risultavano “aggiunti, in aderenza alla parte interna, un manufatto suddiviso in due 7 vani (cucina e bagno), una veranda a forma di 'L' e la chiusura di un'altra veranda", osservando che si trattava di modifiche "non di poco conto", dal che la ragionevole conclusione, insindacabile in questa sede, non solo che la AN, al momento della stipulazione, era perfettamente consapevole (al pari del venditore) della non corrispondenza di quella descrizione alla situazione attuale a lei ben nota e, quindi, delle illegittime modifiche apportate alla originaria consistenza della villa, ma anche che la dichiarazione del CA circa il nulla osta comunale rilasciato nel 1976 non era, a stretto rigore, inveritiera perché riferita all'immobile così come in precedenza descritto. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
CORTE LA Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della parte resistente, liquidandole in lire 22707 , ivi comprese £ 2.000.000 (due milioni) per onorario. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001. IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ESTENSORE ищео CiTewe Очи так в 6/0 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 hoooo 290000 AGENZIA DELLE Registrato in dota2 Gin51706 Cows S ite 0 4 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Celez ENTRATE ROMA 2 9 NOV 200 Serie 4. 149.77 TANOVE/77 Sonda DI FILIPPO