Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
L'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. postula che, nell'intenzione dell'agente, l'azione delittuosa sia preordinata ad eliminare una situazione effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale, e che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo del commesso reato; detti presupposti non ricorrono nel caso che l'agente dichiari falsamente all'ufficiale dello stato civile di essere il padre naturale del figlio dell'allora convivente, trattandosi di motivo meramente personale inteso a rendere più salda l'unione con quest'ultima e quindi privo di quella componente oggettiva che legittima l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1 cod. pen.. (Nella specie, tra l'altro, il ricorrente, cessata la convivenza, aveva iniziato l'azione di disconoscimento di paternità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 31635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31635 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2949
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 008899/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EO ER, N. IL 03/07/1959;
avverso SENTENZA del 30/01/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
EO ER, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 30.1.07, con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche e con la concessione dei doppi benefici di legge, alla pena di venti giorni di reclusione perché responsabile del reato di cui all'art.495 c.p., avendo dichiarato falsamente all'ufficiale dello stato civile del Comune di Crema, il 30.9.2000, di essere il padre naturale di EO AR, nata il [...].
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale per non essergli stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, non avendo la Corte di merito tenuto conto del fatto che il EO aveva effettuato la falsa dichiarazione riconoscimento di paternità in quanto spinto dal desiderio di rafforzare il vincolo familiare da poco venutosi a creare tra lui, IO RO BI e la figlia di costei, AR.
Il comportamento era stato quindi determinato da motivi di particolare valore morale e sociale, ma - si deduce con il secondo motivo di ricorso - la Corte bresciana aveva negato, con motivazione illogica e contraddittoria, la invocata attenuante in quanto detto riconoscimento sarebbe avvenuto per finalità egoistiche, operando però una valutazione "ex post", sulla base cioè del comportamento successivamente tenuto dal EO - azione di disconoscimento della paternità - a distanza di diversi anni, senza tenere conto che all'epoca di commissione del reato egli era stato animato da buone intenzioni.
Si chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con memoria depositata il 20.6.08 la difesa del ricorrente osservava che nelle more era intervenuta la prescrizione del reato. Il ricorso è manifestamente infondato.
L'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, postula che l'azione delittuosa sia nell'intenzione dell'agente diretta ad eliminare una situazione, effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale ed inoltre che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato. Orbene, nel caso di specie, con motivazione del tutto logica ed immune da censure rilevabili in questa sede, la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione della norma in esame, negando l'invocata attenuante per essere stato il comportamento del EO dettato da ragioni meramente egoistiche.
Tali devono essere infatti ritenute quelle che hanno spinto il ricorrente a dichiarare falsamente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, di essere il padre naturale di AR, figlia della propria convivente dell'epoca, IO RO BI, in quanto la dichiarata volontà di cementare in tal modo la raggiunta unione familiare non può non essere considerato un movente meramente personale, di natura egoistica, riscontrabile ex ante, avendo il comportamento del EO avuto come finalità quella di assicurarsi l'affetto della IO anche attraverso la commissione di un reato, quale quello in esame, strumentalizzando l'incolpevole AR, tanto da - una volta venuta meno l'unione con la di lei madre - avviare in seguito un'azione per il disconoscimento della paternità, comportamento - come correttamente sottolineato dai giudici territoriali - estremamente grave, avuto riguardo alle inevitabili ripercussioni psicologiche sulla minore la quale ben avrebbe potuto e dovuto essere tenuta al di fuori delle dinamiche di coppia.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008