Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 31635
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Sentenza 24 giugno 2008

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L'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. postula che, nell'intenzione dell'agente, l'azione delittuosa sia preordinata ad eliminare una situazione effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale, e che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo del commesso reato; detti presupposti non ricorrono nel caso che l'agente dichiari falsamente all'ufficiale dello stato civile di essere il padre naturale del figlio dell'allora convivente, trattandosi di motivo meramente personale inteso a rendere più salda l'unione con quest'ultima e quindi privo di quella componente oggettiva che legittima l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1 cod. pen.. (Nella specie, tra l'altro, il ricorrente, cessata la convivenza, aveva iniziato l'azione di disconoscimento di paternità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 31635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31635
    Data del deposito : 24 giugno 2008

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