Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/1998, n. 1463
CASS
Sentenza 4 dicembre 1998

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Le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, appartenenti ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti - fra i quali vanno sicuramente annoverati anche gli Istituti ecclesiastici cui fanno capo le Chiese aperte al culto - non possono essere alienate se non previa autorizzazione del Ministero competente. Ai sensi dell'art. 3 legge 1 giugno 1939, n. 1089, il decreto impositivo del vincolo deve essere notificato solo se relativo a cose appartenenti a privati, mentre per quelle appartenenti ad Istituto legalmente riconosciuti, il vincolo è efficace a prescindere da qualsiasi notifica del provvedimento ed anche se le cose non sono state comprese negli elenchi che i rappresentanti degli Enti sono obbligati a presentare. Commette, pertanto, il reato di cui all'art. 62 legge n. 1089 del 1939 (che è di dolo generico e richiede soltanto la coscienza e volontà della alienazione) il titolare di una Parrocchia che alieni senza autorizzazione una cosa di interesse artistico appartenente ad una Chiesa aperta al pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/1998, n. 1463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1463
    Data del deposito : 4 dicembre 1998

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