Sentenza 4 dicembre 1998
Massime • 1
Le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, appartenenti ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti - fra i quali vanno sicuramente annoverati anche gli Istituti ecclesiastici cui fanno capo le Chiese aperte al culto - non possono essere alienate se non previa autorizzazione del Ministero competente. Ai sensi dell'art. 3 legge 1 giugno 1939, n. 1089, il decreto impositivo del vincolo deve essere notificato solo se relativo a cose appartenenti a privati, mentre per quelle appartenenti ad Istituto legalmente riconosciuti, il vincolo è efficace a prescindere da qualsiasi notifica del provvedimento ed anche se le cose non sono state comprese negli elenchi che i rappresentanti degli Enti sono obbligati a presentare. Commette, pertanto, il reato di cui all'art. 62 legge n. 1089 del 1939 (che è di dolo generico e richiede soltanto la coscienza e volontà della alienazione) il titolare di una Parrocchia che alieni senza autorizzazione una cosa di interesse artistico appartenente ad una Chiesa aperta al pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/1998, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENNARO TRIDICO Presidente del 4/12/1998
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dott. NICOIA QUITADAMO Consigliere N. 3738
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 22387/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RO NY, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 26 Marzo '98;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Albano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Livorno in data 5/3/'97 TH ON veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con i benefici di cui agli artt.163 e 175 c.p., alla pena di 15 giorni di reclusione e L. 2.000.000
di multa e, con la sostituzione delle pena detentiva nella corrispondente pecuniaria, alla pena complessiva di L. 2375.000 di multa, quale colpevole del delitto previsto dagli artt. 26 e 62 L.1/6/'39, n. 1089, che gli era stato contestato per avere, quale rappresentante legale dell'Ente ecclesiastico riconosciuto denominato "Parrocchia di S. Caterina", alienato a LA NR Trusendi, con atto pubblico del 31/8/'91, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni culturali, l'immobile, con annesso magazzino, di proprietà dell'Ente, sito in via Borra n. 25 di Livorno, facente parte del "Palazzo Hujhens", dichiarato di interesse particolarmente importante in quanto di antichità ed arte.
Rilevava, il Pretore, che nel detto atto pubblico, redatto dal Notaio Cavallini, era espressamente menzionato il vincolo a favore del Ministero dei Beni culturali ed ambientali, trascritto a Livorno il 21/6/'77, al n. 3633, sicché l'imputato doveva essere a conoscenza dell'esistenza di esso ed era irrilevante accertare - come richiesto dalla difesa - a mani di chi fosse stato notificato il relativo decreto.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere:
- l'assoluzione con formula piena, dal reato ascrittogli, sia sotto il profilo della inesistenza del vincolo non essendo stato regolarmente notificato il relativo decreto, sia sotto il profilo della mancanza di dolo da parte sua essendo stato, l'atto pubblico di compravendita, stipulato da un notaio che, al pari del legale dal quale si era fatto assistere, nulla gli aveva detto in ordine alla esistenza del vincolo in questione ed alla necessità della preventiva autorizzazione ministeriale;
- in via subordinata, la riduzione della pena inflittagli, perché eccessiva e la revoca delle sospensione condizionale della esecuzione della pena pecuniaria inflittagli, in quanto pregiudizievole.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 26/3/'98, revocava il beneficio di cui all'art. 163 c.p. e confermava, nel resto, la decisione impugnata, osservando fra l'altro che, poiché quello contestato all'imputato è un reato di carattere formale ed il vincolo gravante sull'immobile ha carattere oggettivo, essendo stato regolarmente trascritto nei pubblici registri, il ON non poteva invocare utilmente la propria buona fede.
Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che i Giudici di merito avrebbero illegittimamente ritenuto esistente ed operante, sull'immobile oggetto della compravendita, il vincolo del Ministero dei Beni culturali ed ambientali, non essendo mai stato notificato a lui, ne' al suo predecessore nella carica, il relativo decreto, non reperito negli archivi parrocchiali;
b) che, trattandosi di delitto, la disamina in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato avrebbe dovuto essere più attenta considerando anche che egli si era fatto assistere da un legale e che il notaio rogante, pur essendo a conoscenza dell'esistenza del vincolo di che trattasi, tanto da farne menzione nell'atto pubblico, nulla aveva detto ordine ad esso, ne' aveva chiesto - come avrebbe dovuto - l'autorizzazione ministeriale necessaria;
c) che sulla richiesta di riduzione della pena, specificamente formulata con i motivi di appello, la Corte di merito nulla ha detto nella motivazione della decisione impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
È stato, infatti, accertato, in sede di merito, che sull'immobile oggetto di compravendita esisteva, a favore del Ministero per i Beni culturali ed ambientali, il vincolo imposto con provvedimento trascritto nei pubblici registri immobiliari di Livorno il 21/6/'77, con il n. 3633.
Le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, appartenenti ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti - fra i quali vanno sicuramente annoverati anche gli Istituti ecclesiastici cui fanno capo le Chiese aperte al culto - non possono essere alienate se non previa autorizzazione del Ministero competente.
A mente dell'art. 3 L. 1/6/'39, n. 1089, il decreto impositivo del vincolo deve essere notificato solo se relativo a cose appartenenti a privati, mentre per quelle appartenenti - come nel caso in specie - ad Istituti legalmente riconosciuti, il vincolo è efficace a prescindere da qualsiasi notifica del provvedimento ed anche se le cose non sono state comprese negli elenchi che i rappresentanti degli Enti sono obbligati a presentare. Commette, pertanto, il reato di cui all'art. 62 L. 1089/'39 il titolare di una Parrocchia che alieni senza autorizzazione una cosa di interesse artistico appartenente ad una Chiesa aperta al pubblico (v. conf. Cass. Sez. VI, 9/12/'71, Bragantini). Il delitto del quale il ricorrente è stato dichiarato colpevole è di dolo generico, sicché per la esistenza, in capo al relativo autore, dell'elemento psicologico del reato è sufficiente accertare che la alienazione della cosa sia stata effettuata con coscienza e volontà e, nella fattispecie in esame, la trascrizione del vincolo nei pubblici registri immobiliari e la menzione di esso contenuta nell'atto pubblico di compravendita dell'immobile che deve presumersi l'alienante abbia letto prima di sottoscriverlo, rendono evidente che l'imputato si determinò alla stipula dell'atto pubblico di che trattasi ben conoscendo l'esistenza del vincolo che per legge, della quale non è ammessa la ignoranza, rendeva necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero competente.
Infondato è anche l'ultimo motivo di impugnazione, in quanto la richiesta di riduzione della pena, formulata con uno dei motivi di appello, poteva non essere espressamente esaminata essendo stato irrogato, all'imputato, il minimo della pena prevista per il delitto in questione, diminuita per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da TH ON avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 26/3/'98 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999