Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 29453
CASS
Sentenza 3 luglio 2001

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La valutazione che il giudice penale compie in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di escludere l'esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita - ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E - <> ed ha efficacia circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio; di conseguenza, il giudicato sul caso deciso non preclude la libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso provvedimento ad opera di altro giudice in caso analogo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio nonostante in un precedente giudizio, per fatto analogo, il medesimo provvedimento fosse stato disapplicato dal giudice perché ritenuto illegittimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 29453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29453
    Data del deposito : 3 luglio 2001

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