Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
La valutazione che il giudice penale compie in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di escludere l'esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita - ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E - <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 29453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29453 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 03/07/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 842
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 010902/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SC MB N. IL 03/01/1952
avverso SENTENZA del 24/01/2001 CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Cosentino che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 24 gennaio 2001, la corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il 9 aprile 1999 il pretore di Comiso aveva condannato SC GI IS alla pena di mesi due di arresto per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Ricorre per cassazione il Bosco a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 649 c.p.p., di essere stato già giudicato per lo stesso fatto dal pretore di Comiso il 14 ottobre 1998 con sentenza divenuta irrevocabile il 9 dicembre 1998. Il ricorrente faceva rilevare di essere stato assolto dalla stessa imputazione, stante l'illegittimità del provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Ragusa il 22 gennaio 1997 perché insufficientemente motivato.
2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato quindi inammissibile.
Contrariamente a quanto affermato nell'atto di ricorso, i fatti giudicati dal pretore di Comiso il 14 ottobre 1998 sono diversi da quelli oggetto del presente giudizio. L'imputazione originariamente formulata dal pretore di Cosimo riguardava una violazione dell'art. 2 l. n. 1423/56 commessa dall'imputato il 15 marzo 1997, mentre la sentenza impugnata riguarda un'altra violazione della stessa norma commessa il successivo 28 febbraio 1998.
Ne deriva che non sussiste la denunziata preclusione del ne bis in idem, di cui all'art. 649 c.p.p., che ricorre solo quando si verte in ordine ad un unico fatto il quale dia origine a una pluralità di procedimenti penali. Sicché, allorquando vi sia ripetizione della stessa condotta in tempi diversi, ancorche violatrice della stessa norma, come nel caso in esame, la diversità della condotta esclude che possa esserci ostacolo alla instaurazione di un nuovo procedimento per la condotta successiva (Cass., 15 aprile 1994, Matrone, in C.E.D. Cass., n. 198642; Id., 18 dicembre 1993, Cedri, in Arch. n. proc. pen., 1994, 410).
Nessuna concreta incidenza peraltro ha la dedotta circostanza che il pretore di Comiso, giudicando il 14 ottobre 1998 un episodio diverso, abbia disapplicato il provvedimento del questore di Ragusa che costituisco il presupposto anche della violazione oggetto del presente procedimento. È appena il caso di rilevare infatti che il controllo del giudice penale sulla legittimità di un atto amministrativo (nel caso in esame: il provvedimento di rimpatrio adottato il 22 gennaio 1997 dal questore di Ragusa) ai sensi dell'art. 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E sull'abolizione del contenzioso amministrativo è un accertamento di carattere incidentale, con efficacia limitata all'interno della fattispecie penale sottoposta al suo esame, senza efficacia vincolante in altri processi. Principio che ha trovato del resto un'espressa conferma - normativa nella delimitazione della cognizione del giudice penale in rapporto alle questioni c.d. incidentali contenuta nell'art. 2 cpv. c.p.p., il quale dispone che "la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo", così ribadendo l'esclusione dell'autorità di giudicato delle relative decisioni.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di lire 1.000.000 alla, Cassa delle ammende, atteso il carattere pretestuoso e palesemente dilatorio del ricorso proposto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001