Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
In tema di riduzione dell'ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta, o se i beni compresi nella iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi; si ritiene che il valore dei beni ecceda la cautela se, tanto alla data di iscrizione della ipoteca che posteriormente, esso superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori.
Commentario • 1
- 1. RIDUZIONE IPOTECA: inammissibile se entro i limiti di un terzo del credito comprensivo di accessoriAvv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11762 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO GR NO, TR IN, LO GR IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPIA NUOVA 478, presso lo studio dell'avvocato LUIGI BUGLIOSI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA del POPOLO Soc. Coop. a.r.l., con sede in Trapani, in persona del Suo Presidente pro-tempore Luigi Sciarrino, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MODENA 5, presso lo studio dell'avvocato IA GRAZIA LEUCI, difesa dall'avvocato SALVATORE GRIMAUDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
BANCO SICILIA SPA, società appartenente al Gruppo Bancario "Mediocredito Centrale", cessionaria della Sicilcassa SpA in LCA già Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO PAOLO GALLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SICILCASSA SPA, FALLIMENTO DELLA GASPARE IMMOBILIARE SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 480/98 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione prima civile emessa il 22/4/98, depositata il 09/06/98;
RG.607/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato LUIGI PUGLIOSI;
udito SALVATORE GRIMAUDO SALVATORE;
udito l'Avvocato FRANCESCO MANCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 20.7.1987 la s.r.l. SP Immobiliare, Lo RA NO, Lo RA AR, VI SE e RA ON convenivano davanti al tribunale di Palermo la Cassa centrale di risparmio V.E. (poi divenuta Sicilcassa s.p.a.), il Banco di Sicilia e la Banca del Popolo, soc. coop. a r.l., esponendo che i suddetti istituti di credito avevano ingiustificatamente interrotto ogni rapporto economico con la s.r.l. "SP", procedendo alla chiusura dei conti correnti e chiedendo il rientro dalle esposizioni debitorie;
che gli stessi avevano richiesto ed ottenuto nei confronti della società e dei suoi fideiussori, l'emissione di decreti ingiuntivi, con la conseguente iscrizione di ipoteche giudiziali e l'avvio di procedure esecutive, rifiutando le proposte di transazione;
che ciò aveva comportato l'impossibilità per la soc. "SP", di proseguire la propria attività imprenditoriale. Gli attori chiedevano la condanna delle medesime banche al risarcimento dei danni subiti, nonché la riduzione, la cancellazione ed il frazionamento delle ipoteche iscritte.
Resistevano le convenute.
A seguito del fallimento della soc. "SP", si costituiva la curatela fallimentare.
Con sentenza dell'1.7.1994, il tribunale di Palermo rigettava la domanda.
Proponevano appello Lo RA NO, Lo RA AR, anche quali eredi di VI PA, nonché RA ON.
Resistevano le banche convenute.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 17.7.1998, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di appello che correttamente i primi giudici avevano escluso ogni responsabilità degli istituti di credito ed ogni comportamento contrario a buona fede, in quanto, per specifica clausola contrattuale essi potevano recedere ad nutum dalle aperture di credito concesse;
che nella fattispecie le posizione debitorie della soc. SP e dei loro fideiussori si era aggravata, superando di molto gli originari affidamenti, per cui vi era stata anche una certa tolleranza delle banche.
Secondo la corte di merito non poteva accogliersi la domanda di riduzione delle ipoteche, sia perché questa non era autonoma rispetto a quella di risarcimento del danno, ritenuta infondata, sia perché in ogni caso il valore dei beni ipotecati non poteva considerarsi di 30 miliardi di lire, come assunto dagli appellanti con consulenza di parte, in quanto detto prezzo non era ottenibile in sede esecutiva, sia perché sui beni gravava un mutuo fondiario della Sicilcassa, con iscrizione ipotecaria di L. 14 miliardi, sia perché le esposizioni debitorie nei confronti delle banche risultavano elevate (nei confronti del Banco di Sicilia la soc. SP era debitrice alla data del 31.3.1988 di L. 815 milioni). Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti.
Resistono con controricorso la banca del Popolo ed il Banco di Sicilia.
Motivi della decisione
1. Con l'unico articolato motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del principio di buona fede e di correttezza di cui agli artt. 1175, 1227, 1375, nonché la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'errata valutazione di prove e l'errata mancata ammissione di prove;
la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 2872, 2874, e 2875 c.c.. Assumono i ricorrenti che con l'atto di appello essi avevano lamentato che il tribunale erratamente non aveva accertato il comportamento vessatorio delle banche nel rifiutare la liberazione del piccolo locale destinato a cabina Enel e che questo aveva paralizzato l'attività del complesso di Alcamo, già ultimato, rendendo impossibile le vendite;
che lo stesso tribunale erroneamente aveva ritenuto sfornito di prova l'assunto che il complesso dei beni ipotecati, superava enormemente i crediti delle tre banche, mentre contraddittoriamente aveva negato l'ammissione di prove in tal senso e che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che il rifiuto di disporre la riduzione di ipoteche rientrasse nell'autonomia privata. Secondo i ricorrenti, la corte di appello, invece di accertare la vessatorietà del rifiuto delle banche di liberare dal vincolo ipotecario i beni eccedenti, e segnatamente un appartamento già compromesso in vendita, due terreni in Partinico e la predetta cabina dell'Enel, e quindi il loro comportamento contrario a buona fede, aveva solo accertato che non era contrario a buona fede il recesso ad nutum dalle aperture di credito, la successiva richiesta di decreti ingiuntivi e poi l'iscrizione ipotecaria, mentre non aveva accertato l'eccedenza dei beni sottoposti ad ipoteca giudiziale, rispetto ai crediti, e ciò in violazione, dei principi fissati dagli artt. 2874 e 2875 c.c., ed in ogni caso con motivazione insufficiente e contraddittoria.
Secondo i ricorrenti ha errato la corte di appello nel non riconoscere i gravissimi danni subiti da essi attori per la mancata riduzione delle ipoteche.
2. Ritiene questa Corte che il motivo è solo in parte fondato. Va, anzitutto, osservato che, così delimitato dai ricorrenti il thema decidendum, si è completamente fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 1175, 1227 e 1375 c.c., poiché con l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale per un valore superiore alla cautela da somministrarsi si è fuori non solo da un'ipotesi di responsabilità contrattuale (poiché detta iscrizione non attiene all'adempimento o all'inadempimento di un contratto), ma anche extracontrattuale. Infatti il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può mai essere chiamato a rispondere, nei confronti del debitore, per danni da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., non consentendolo le disposizioni di cui agli art. 2740 (circa l'assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale), 2828 (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore) e 2877 stesso codice (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per l'eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti da riduzione dell'ipoteca per eccesso nella determinazione del credito). Resta, peraltro, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale, a tenore dell'art. 96 comma 1 c.p.c., qualora quest'ultimo, convenuto per la riduzione, dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave (Cass. civ., sez. 3^, 29 settembre 1999, n. 10771).
3. Il carattere di specialità dell'art. 96 c.p.c. rispetto alla norma di cui all'art. 2043 c.c. e stato da tempo affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha stabilito la non configurabilita, di un concorso tra le due norme, poiche, l'art. 96 c.p.c. fissa un'integrale e completa disciplina della responsabilità, processuale, esaurendone tutte le ipotesi, con la conseguenza che resta preclusa ogni possibilità, di invocare i principi generali della responsabilità, per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. S.U. sent. 874 del 6.2.1984; in senso conforme, varie pronunzie precedenti e successive, fra cui: Cass. sent. 972 del 17.3.1976; sent. 1891 del 3.4.1981; sent. 477 del 18.1.1983; sent. 1525 del 5.3.1984; sent. 2033 del 26.2.1987). È indiscutibile poi che l'iscrizione d'ipoteca in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo si colloca, ai fini dell'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., nell'ambito dell'attività, da qualificarsi processuale, essendo l'iscrizione d'ipoteca giudiziale una misura cautelare direttamente conseguente ad un provvedimento giudiziario, suscettibile di dar luogo, nell'ipotesi di accertata inesistenza del diritto, alla responsabilità prevista dall'art. 96, 2 comma, c.p.c.. Nel caso, in cui detta responsabilità manchi (ad esempio perché il decreto ingiuntivo è stato confermato in sede di opposizione, l'eventuale responsabilità processuale del creditore, per avere iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l'importo del credito, potrebbe configurarsi soltanto ai sensi dell'art. 96, 1 comma, c.p.c., qualora il creditore stesso, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave (Cfr. Cass. sent. del 3 novembre 1961; sent. 311 del 3.2.1967 Cass. 9.11.1994,n. 9397).
4. Ne consegue, anzitutto, che avendo gli attori richiesto il risarcimento del danno, che assumono aver subito dalle banche, non per responsabilità processuale aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. nel corso di questo processo di riduzione delle ipoteche, ma per aver le banche, antecedentemente ed in sede extraprocessuale, rifiutato la riduzione delle ipoteche giudiziali su beni di valore eccedente la cautela da somministrarsi, e quindi per un comportamento anteriore a quello tenuto in questo processo, correttamente la sentenza impugnata ha confermato sul punto il rigetto della domanda, per quanto, a norma dell'art. 384, c.2, c.p.c., la motivazione vada corretta nei termini suddetti.
5.1. Parzialmente fondata è, invece, la censura relativamente alla violazione degli artt. 2872, 2874 e 2875 c.c. Va, anzitutto, osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente Banca del Popolo, sia con l'atto di citazione che con l'appello gli attuali ricorrenti avevano richiesto la riduzione delle ipoteche, oltre alla cancellazione delle stesse. La riduzione giudiziale avviene con un apposito ordinario processo di cognizione, in cui convenuti sono il creditore iscritto e gli eventuali soggetti annotati ex art. 2843 c.c.. Essa può essere richiesta solo dal proprietario come tale (sia questo il debitore o un terzo) e surrogatoriamente dai suoi creditori, mentre non può essere richiesta da chiunque altro vi abbia interesse, compresi il debitore non proprietario, ed i creditori ipotecari posteriori, perché non si tratta di nullità, e d'altra parte l'interesse di ogni altro potrebbe essere solo riflesso, mentre, invece, meritevole di tutela con questo speciale procedimento appare solo quello diretto del proprietario.
5.2. Premesso ciò, ne consegue che gli attuali ricorrenti sono legittimati ad impugnare la sentenza di appello solo per la mancata riduzione delle iscrizioni ipotecarie attinenti ai beni di loro proprietà e non per quelle attinenti aì beni già di proprietà della s.r.l. SP Immobiliare e poi rientranti nell'attivo di quel fallimento, essendo demandata la legittimazione in ordine ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento al curatore fallimentare. Nella fattispecie la curatela fallimentare, che pure si era costituita nel giudizio di primo grado, facendo proprie le domande proposte dalla soc. "SP" in bonis, non ha poi proposto appello avverso la sentenza di primo grado che tali domande rigettava, per cui sul punto si è formato il giudicato.
Pertanto i motivi di censura, in merito alla mancata riduzione delle ipoteche giudiziali, vanno esaminati solo con riferimento ai beni di Lo RA NO, RA ON e Lo RA AR.
5.3. A norma dell'art. 2874 c.c. le ipoteche giudiziali devono ridursi se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
A norma dell'art. 2875 c.c. si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi se tanto alla data di iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855 c.c.. 5.4. La sentenza impugnata non ha fatto applicazione di detti principi.
Anzitutto ha escluso valore autonomo a detta richiesta di riduzione, rispetto a quella di risarcimento del danno, per mancata "collaborazione", mentre detta domanda di riduzione era stata posta autonomamente.
Inoltre ha considerato complessivamente le posizioni debitorie degli attuali ricorrenti, nonché quelle della soc. "SP", ed egualmente ha valutato complessivamente i beni appartenenti a tutti detti soggetti, mentre andavano valutati singolarmente solo i beni ipotecati agli attuali ricorrenti, relazionandoli solo alle ipoteche giudiziali iscritte nei confronti di ciascuno di questi ricorrenti ed alle somme da ciascuno dovute.
Infine la sentenza impugnata non ha valutato l'eccesso di valore dei beni ipotecati, secondo i criteri di cui all'art. 2875 c.c. (eccedenza di un terzo dell'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori, a norma dell'art. 2855), non emergendo ne' quale sia il valore venale dei beni ne' l'ammontare esatto del credito iscritto e degli accessori, con riferimento a ciascun debitore, ne l'ammontare del terzo di detta somma.
5.5. Relativamente a questo punto, quindi, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che si uniformerà ai principi di diritto suddetti e provvederà anche sulle spese processuali di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa, in relazione, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002