Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2003, n. 2312
CASS
Sentenza 15 febbraio 2003

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In tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sè idoneo a determinare l'evento (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che i camerieri di un ristorante avessero posizionato dinanzi agli avventori alcuni piatti vuoti, apparecchiandone i coperti, e il danno subito da uno di questi a causa di una scheggia di un piatto, conficcatasi nell'occhio, in quanto tra la consegna dei piatti e il verificarsi del danno si era verificato un evento imprevedibile, estraneo all'uso normale che si fa dei piatti in un ristorante, e tale da interrompere il nesso causale, consistente nel fatto che i clienti, tra i quali lo stesso danneggiato, in occasione del Capodanno avevano ritenuto di festeggiare intraprendendo un fitto lancio dei piatti medesimi sul pavimento, finché uno di loro non era rimasto ferito all'occhio da una scheggia staccatasi da un piatto).

Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, essendo fatto divieto di rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito ed essendo estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella impugnata, e, in particolare, la sentenza di prime cure quando sia impugnata quella d'appello; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata.

Nel caso in cui l'avventore di un ristorante abbia riportato danni alla persona a causa di una attività pericolosa svolta da alcuni clienti all'interno del locale (lancio di piatti a terra in occasione del Capodanno) non sussiste responsabilità contrattuale del ristoratore, non esistendo alcun nesso causale tra l'evento dedotto e la prestazione di servizio oggetto del contratto; non può ritenersi infatti che rientri tra le obbligazioni a carico del gestore del ristorante l'obbligo di far cessare ogni attività pericolosa posta in essere dagli avventori, specie se lo stesso danneggiato sia compartecipe dell'attività dalla quale gli sia derivato il danno (nel caso di specie, l'avventore rimasto ferito si era unito al lancio di piatti effettuato dagli altri commensali, prima di rimanerne danneggiato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2003, n. 2312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2312
Data del deposito : 15 febbraio 2003

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