Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La deposizione testimoniale "de relato" di per sè sola non ha alcun valore probatorio e può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali quindi devono avere adeguata consistenza ed essere adeguatamente prese in esame dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione.
Commentario • 1
- 1. Come provare l’infedeltà in un giudizioMonica Bombelli · https://www.filodiritto.com/ · 20 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BO FO AB RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Eredi di CC AR, i figli CC AS e CC MA e la moglie TI AT, già elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.VICO 20, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO BONOTTO, e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE TURSI, MICHELE VAIRANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2151/95 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 02/10/95 R.G.N.122/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/98 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BOTTIGLIERI per delega MARTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per i rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AB FO DE Razek, sostenendo di aver lavorato dal 20 agosto 1982 al 12 ottobre 1984 alle dipendenze di GE CC nella di lui pizzeria con mansioni di lavapiatti, di avere quotidianamente prestato la propria opera dalle ore 12 alle ore 16 e dalle ore 18 alle ore 4 del mattino successivo, e di avere ricevuto solo la retribuzione mensile di lire 500.000 (poi elevata a lire 650.000) la tredicesima mensilità del 1984 e lire 1.960.000 a titolo di TFR, chiese che il Pretore di Brescia in funzione di giudice del Lavoro condannasse GE CC al pagamento della somma di lire 43.075.105 per differenze retributive, con accessori e spese. A seguito di prova testimoniale il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 2 ottobre 1995 il Tribunale respinse l'appello proposto dal ricorrente e l'appello incidentale proposto dagli eredi di GE CC. Afferma il Tribunale che con la prova testimoniale era stato accertato che, pur in assenza di sottoscrizione delle buste paga, il ricorrente percepiva mensilmente la retribuzione di lire 750.000 circa: e pertanto le invocate differenze retributive non sussistevano. Aggiunge il Tribunale che la permanenza dell'AB FO a disposizione del datore oltre l'orario di chiusura non era stata provata (nè erano significativi l'eventuale tardiva chiusura del locale ed il fatto che il lavoratore rientrasse alla sua abitazione alle ore 4 del mattino); e che significativi erano da un canto i fogli di presenza quotidianamente verificati alla presenza dei suoi dipendenti, e massimamente la testimonianza di IA MI OF (addetta alla cucina con l'AB FO), secondo cui il lavoro quotidiano cessava alle ore 24 e la pizzeria restava chiusa il pomeriggio del lunedì e nella giornata dei mercoledì e nel mese di settembre- fatti che escludevano l'ipotizzabilità di lavoro straordinario e la mancata fruizione delle ferie. Conclude il Tribunale affermando che non essendo comprensibile il conteggio contabile attraverso cui il ricorrente giungeva a determinare la maggior somma per TFR, anche la relativa pretesa appariva insussistente.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre AB FO DE Razek, percorrendo le linee di due motivi. Resistono SQ e MA CC e IN NT, eredi di GE CC, con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2099 e segg. e 2697 cod. civ. nonché insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto provata la periodica consegna dei prospetti paga e la congruità della retribuzione sulla base di un'unica testimonianza, generica (in quanto priva di riferimenti spazio temporali) ed indiretta (per aver il teste conosciuto il fatto "dal personale"), che non aveva riscontro nelle buste paga (prive di sottoscrizione), ed ignorando contrari elementi documentali e testimoniali che confermavano la minore retribuzione percepita (inferiore ai livelli contrattuali);
immotivata è poi la ritenuta assenza di prova in ordine all'invocata differenza per TFR, in quanto questa era documentata dal conteggio allegato al ricorso.
Con il controricorso i resistenti eccepiscono che il ricorso è fondato su un'inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie, ed aggiungono che resta determinante il fatto che sia con la dichiarazione del 22 ottobre 1984, non disconosciuta ne' impugnata, sia in sede di interrogatorio "il ricorrente ha ammesso di aver percepito la paga dovuta secondo il c.c.n.l. nonché il TFR". Il motivo è fondato. Spetta infatti al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria costituita dalle regolamentari buste paga recanti la firma del lavoratore, fornire la prova rigorosa di avere effettivamente eseguito i pagamenti dei singoli crediti (Cass. 13 aprile 1992 n. 4512, 4 febbraio 1994 n. 1150). Nel caso in esame, il Tribunale determina la retribuzione mensile (fra lire 750.000 e lire 800.000) in base ad una testimonianza de relato dalla OF. ("Guadagnavo più o meno lire 800.000 od 830.000 al mese ..... ed AB prendeva circa lire 50.000 in meno. Ciò so per averne parlato con il personale"). Ma questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 8 febbraio 1991 n. 1328, 19 aprile 1971 n. 1121) che la dichiarazione de relato di per sè sola non ha alcun valore probatorio;
e può acquisire peso solo attraverso il riscontro di altre circostanze. Avendo la funzione di conferire valore probatorio a qualcosa che "di per sè solo" non ha valore alcuno, al fine dell'accertamento questo integrativo elemento di riscontro assume rilievo determinante. E ciò esige che l'elemento non solo abbia adeguata consistenza bensì sia adeguatamente descritto nel suo rilievo e nella sua funzione: la stessa insindacabilità dell'apprezzamento di merito in ordine ai singoli elementi di fatto impone questa descrizione.
Nella specie, in cui il Tribunale non fornisce adeguata descrizione, riscontro della testimonianza de relato sarebbero le buste paga, che diventano il baricentro della prova. E tuttavia questa resta assolutamente insufficiente, a causa dell'indicata inidoneità delle buste paga non sottoscritte, carenza che esigerebbe a sua volta "rigorosa" prova.
In tal modo il percorso probatorio del Tribunale si articola lungo due insufficienze (la carenza di busta paga sottoscritta, che esigerebbe rigorosa prova del pagamento dell'esatta retribuzione, riscontro che non può trovare nella testimonianza de relato;
e la testimonianza de relato, che esigerebbe rigoroso riscontro probatorio, che non può trovare in buste paga non sottoscritte), le quali nella loro somma non costituiscono una sufficienza. In proposito, alcun rilievo hanno la dichiarazione che il ricorrente avrebbe sottoscritto il 22 ottobre 1984 e la dichiarazione che egli avrebbe reso in giudizio, fatti che i controricorrenti invocano. Da un canto, di questi fatti non è fornita adeguata indicazione, e per il principio di autosufficienza (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), che come investe la censura del ricorrente investe in egual modo le difese dei controricorrenti, l'eccezione è inammissibile. D'altro canto (e ciò si osserva per mera esigenza di completezza), avendo per oggetto non un fatto bensì una valutazione giuridica (la paga "dovuta"), la dichiarazione sarebbe irrilevante. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene l'erroneità della ritenuta assenza di prova in ordine alla prestazione di lavoro straordinario, per la presenza di precisi elementi testimoniali, in particolare perché lo stesso resistente GE CC in sede di interrogatorio aveva affermato che la pizzeria "più o meno ha sempre chiuso intorno alle due di notte", e perché la teste OF aveva dichiarato che "i piatti venivano lavati la notte stessa".
Anche questo motivo è fondato. È da premettere che la decisione deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario, attraverso un rapporto che escluda ogni decisione alternativa: solo questa necessità giustifica la sentenza. E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione ed escluda ogni elemento astrattamente idoneo a delineare un diverso percorso, è la descrizione di questa necessità (la potenziale idoneità d'un elemento ad una diversa decisione, in assenza di adeguata critica delinea la mancanza della necessità e costituisce la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per integrare il difetto di motivazione).
Nel caso in esame, l'affermazione del Tribunale ("non pare di rilievo la circostanza della chiusura della pizzeria alle due di notte .... non ne deriverebbe la prova della prosecuzione del lavoro dell'AB FO") non è coerente nel suo sviluppo logico e nelle sue conclusioni. Da un canto non è dato adeguato rilievo alle dichiarazioni del resistente (che i controricorrenti non contestano e che sono di per se stesse elemento potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione), nella loro provenienza e nel loro differenziato peso nei confronti di ogni altro elemento;
ed invero, la protrazione dell'apertura d'una piccola azienda in avanzata ora notturna induce a presupporre, in via generale, l'attiva presenza dei pochissimi dipendenti, ed in particolare di colui le cui mansioni (di lavaggio dei piatti in una pizzeria) si svolgono cronologicamente dopo ogni altra attività: e pertanto non la protrazione bensì la cessazione del suo lavoro in un tempo notevolmente anteriore a questa chiusura esigeva adeguata prova. D'altro canto queste dichiarazioni neppure sono state poste in correlazione con altri elementi di potenziale riscontro (in particolare, la dichiarazione della teste OF, secondo cui "i piatti venivano lavati la notte stessa"), anche al mero fine di escluderne il rilievo probatorio. Ciò conduce alla necessità della cassazione, con rinvio a contiguo giudice di merito, che provvederà anche alla disciplina delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Crema.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999