Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come tentativo di furto aggravato dell'azione del ricorrente, consistita nel tentare lo sradicamento di una colonnina telefonica dal marciapiede sul quale era infissa, trainandola con un cavo ancorato alla parte posteriore di un'autovettura ivi parcheggiata).
Commentari • 6
- 1. Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinorihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
Leggi di più… - 3. Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinorihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. II, sent. 25 novembre 2020 (dep. 30 dicembre 2020), n. 37818, Pres. Imperiali, est. Messini D'Agostini, ric. Antinori e Carabetta Cass. 37818/2020 1. Con la sentenza in epigrafe, la Seconda Sezione della Cassazione statuisce, evocando la teoria della c.d. “mobilizzazione”, che gli ovociti acquistano lo status di “cosa mobile” al termine del processo di asportazione dal corpo umano, così ritenendo configurabile il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, nell'ipotesi in cui il soggetto, dopo una prima condotta violenta, si adoperi per sottrarre ed impossessarsi degli ovociti della vittima. La vicenda, ben nota all'opinione pubblica, riguardava un noto medico, …
Leggi di più… - 4. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinorihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2018, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 07559-19 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3374/2018 -Presidente - ROSA PEZZULLO -UP 13/12/2018 BARBARA CALASELICE R.G.N. 2883/2018 ALESSANDRINA TUDINO IRENE SCORDAMAGLIA Relatore - ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA RC LE nato a [...] il [...] AN RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore I difensori presenti avvocati Annunziata e Pagano si riportano agli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 7 gennaio 2009, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in data 15 novembre 2016, riconosceva La AR MI responsabile dei delitti di tentato furto aggravato di una colonnina telefonica della Telecom installata sul marciapiedi attiguo ad una pubblica via;
di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, reati, tutti, commessi in Nola in data 13 ottobre 2008, e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
confermava, invece, per intero la medesima sentenza quanto alla condanna pronunciata nei confronti di CA RE per il delitto di tentato furto aggravato, commesso nelle stesse situazioni di tempo e di luogo di cui sopra.
2. Avverso la decisione di appello ricorrono entrambi gli imputati mediante distinti atti di impugnativa.
2.1. La AR, con atto sottoscritto personalmente depositato in data 1 febbraio 2017, sviluppa tre motivi con i quali deduce:
2.1.1. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 624 cod. pen., e il vizio di motivazione, difettando nella condotta ascrittagli al capo a) della rubrica gli estremi del tentativo di furto punibile, tanto più che l'oggetto materiale del reato non poteva dirsi una cosa mobile, dovendosi meglio qualificare il fatto nei termini del delitto di tentativo di danneggiamento;
2.1.II. il vizio di violazione di legge, in relazione agli art. 125 e 533 cod.proc.pen., la motivazione ostesa dal giudice censurato_ mancando dei requisiti essenziali per dirsi l'esplicitazione dell'iter logico argomentativo seguito dal giudice stesso per dar conto del proprio raggiunto convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato alla stregua dei criteri di giudizio cristallizzati dal codice di rito;
2.1.III i vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare la declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi b) e c), per intervenuta loro prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.
2.2. CA, per il tramite del difensore di fiducia, articola un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 624 e 625 e 635 cod. pen., e il vizio di motivazione, dispiegando deduzioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte nel primo motivo del ricorso nell'interesse del concorrente La AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del La AR è fondato limitatamente al terzo motivo.
1.1. Coglie nel segno la censura ivi sviluppata, perché correttamente evidenzia come i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, commessi in data 13 1 ottobre 2008, si siano estinti per prescrizione anteriormente alla sentenza di appello: esattamente a far data dal 13 aprile 2016. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818, che hanno riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai capi b) e c), per essere i delitti ivi ascritti all'imputato estinti per intervenuta prescrizione.
2. Gli ulteriori motivi del ricorso del La AR e l'unico motivo articolato nell'interesse di CA sono invece inammissibili.
2.1. Con motivazione succinta, ma non per questo non idonea a dar conto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice censurato per giungere al proprio convincimento circa la sussumibilità della fattispecie in concreto accertata in quella astratta delineata dagli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., resa, peraltro, in maniera del tutto conforme alle regulae iuris proprie della materia, la Corte di appello di Napoli ha evidenziato come non si potesse dubitare che la condotta ascritta agli imputati consistita nel cercare di sradicare dal marciapiedi, sul - quale si trovava infissa, una colonnina telefonica della Telecom, trainandola con un cavo fissato alla parte posteriore di un'autovettura, stimata idonea a trasportarla, parcheggiata in retromarcia sul marciapiedi stesso fosse da qualificare nei termini del delitto di tentativo di - furto aggravato della cosa mobile indicata, piuttosto che in quelli del delitto di tentativo di danneggiamento aggravato della cosa stessa, deponendo in tal senso: la struttura del bene mobile, che, a differenza di una cabina telefonica, si prestava ad essere asportato perché più facilmente rimuovibile;
l'idoneità della manovra posta in essere per sradicarlo, come anche del mezzo utilizzato per effettuarne il successivo trasporto;
le circostanze in cui il fatto si era sviluppato;
trattandosi di evidenze, tutte, univocamente espressive della volontà degli imputati di appropriarsi dell'apparato telefonico le cui dimensioni, come detto, ne consentivano - l'amotio -, piuttosto che di quella di vulnerarne l'integrità.
2.2. Giova precisare che, ai sensi dell'art. 56 cod.pen.: Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica>>, con la conseguenza che è ben configurabile il delitto di tentativo di furto nel caso in cui l'agire del reo si arresti anche in un momento antecedente rispetto all'esaurimento della condotta di sottrazione della cosa mobile: di modo che, ove l'azione protesa alla sottrazione intesa come distacco del bene abbia luogo, come nel caso - che ci occupa, utilizzando la violenza, il criterio per distinguere la fattispecie di tentativo di furto con violenza sulla cosa da quella di tentativo di danneggiamento va individuato nella direzione della volontà del soggetto agente verso la sottrazione della cosa mobile in vista del successivo impossessamento, siccome desunta dalle circostanze del fatto, singolarmente e 2 刈 globalmente considerate, univocamente deponenti nel senso indicato. Ne viene che, ove il giudice di merito abbia effettuato la suddetta indagine, senza incorrere in illogicità evidenti, concludendo per l'orientamento della volontà del soggetto agente in direzione dell'impossessamento piuttosto che del deterioramento della cosa mobile, vertendosi in materia di valutazione in fatto, il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità. Va, dunque affermato che, allo scopo di operare la qualificazione del fatto come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulla cosa piuttosto che come tentativo di danneggiamento della stessa, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale, onde identificare lo specifico finalismo dell'azione verso l'impossessamento della cosa mobile ovvero verso il deterioramento della - occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi per realizzarla, le caratteristiche stessa strutturali della cosa mobile, così da trarne elementi univocamente deponenti per l'uno o per l'altro orientamento della condotta del soggetto agente. Donde, essendosi il giudice della sentenza impugnata conformato al detto parametro ermeneutico, come dianzi meglio evidenziato, il rilievo censorio sollevato sul punto da entrambi i ricorrenti declina un vizio non consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc.pen.. 2.3. Manifestamente infondata è, poi, la deduzione circa la non riconducibilità al concetto di cosa mobile rilevante ai sensi dell'art. 624 cod.pen. della colonnina telefonica costituente l'oggetto materiale del delitto di furto tentato, posto che è jus receptum che:< In tema di reati contro il patrimonio, per "cosa mobile" deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte. (Fattispecie di espianto di alberi da un fondo)>> (Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016, Frontino, Rv. 269225; conf. Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, P.G. e P.C. in proc. Corniani, Rv. 247271). Ne viene che, anche sotto tale profilo, le deduzioni dei ricorrenti si appalesano del tutto non conducenti.
3. Le spiegate ragioni impongono: quanto alla posizione del La AR, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi b) (337 cod. pen.) e c) (lesioni), per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, e la rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo a) in mesi sei di reclusione ed Euro 266,70 di multa, con dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel resto;
quanto alla posizione del CA, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di La AR MI, limitatamente ai reati di cui ai capi b) (337 cod. pen.) e c) (lesioni), per essere i reati estinti 3 per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo a) in mesi sei di reclusione ed Euro 266,70 di multa;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di La AR. Dichiara inammissibile il ricorso di CA RE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzullo Irene Scordamaglia УшиYuuu suardamistie DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 FEB. 2019 Il Funzionario Gudiziario Diana UBALD