Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2018, n. 7559
CASS
Sentenza 13 dicembre 2018

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Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonchè le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come tentativo di furto aggravato dell'azione del ricorrente, consistita nel tentare lo sradicamento di una colonnina telefonica dal marciapiede sul quale era infissa, trainandola con un cavo ancorato alla parte posteriore di un'autovettura ivi parcheggiata).

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  • 1Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinori
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  • 2Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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  • 3Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinori
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    Cass., Sez. II, sent. 25 novembre 2020 (dep. 30 dicembre 2020), n. 37818, Pres. Imperiali, est. Messini D'Agostini, ric. Antinori e Carabetta Cass. 37818/2020 1. Con la sentenza in epigrafe, la Seconda Sezione della Cassazione statuisce, evocando la teoria della c.d. “mobilizzazione”, che gli ovociti acquistano lo status di “cosa mobile” al termine del processo di asportazione dal corpo umano, così ritenendo configurabile il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, nell'ipotesi in cui il soggetto, dopo una prima condotta violenta, si adoperi per sottrarre ed impossessarsi degli ovociti della vittima. La vicenda, ben nota all'opinione pubblica, riguardava un noto medico, …

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  • 4Art. 624 c.p Furto
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  • 5Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinori
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2018, n. 7559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7559
Data del deposito : 13 dicembre 2018

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