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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 18/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Caschili, ha pronunciato ex art. 281 decies c.p.c. la seguente
SENTENZA ella causa civile di primo grado iscritta al n. 273 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013 promossa da:
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente, Via Bosa, n. 9, rappresentata e difesa C.F._1
dall' Avv. Elio Deidda attrice contro
nata a [...], il [...] ed ivi residente, Corso CP_1
Vittorio Emanuele II, n. 5, CF. ; - C.F._2
nata a [...], il [...] ed ivi residente, Via Parte_2
Guglielmo Marconi, n. 136, CF. - C.F._3
fu , fu , Controparte_2 CP_1 CP_3 Per_1 [...]
fu fu , fu , CP_4 Per_1 CP_5 Per_1 Controparte_6 Per_1
fu , luogo e data di nascita, residenza, dimora e Controparte_7 CP_1
domicilio sconosciuti, convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come in atto di citazione
***
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio le persone indicate in epigrafe, chiedendo all'intestato Tribunale che fosse accertato e dichiarato l'acquisto in proprio favore, a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dei seguenti terreni: in agro del Comune di Ulassai (NU), località “ S'Orgiulai”, il terreno agricolo, costituente un unico lotto, identificato all'Agenzia del territorio di Nuoro al F. 3 mapp. 50, F. 3 mapp. 51 e F. 3 mapp. 279, catasto terreni, confinante per un lato con la proprietà della Sig.ra e con quella dei Sig.ri e Parte_3 Per_2 Per_3
per altro lato con la proprietà della Sig.ra e per altri due lati
[...] Persona_4
con strade rurali
L'attrice a fondamento della domanda ha dedotto di possedere da oltre vent'anni il sopra descritto terreno, per averlo coltivato, pulito, e coltivato.
Ha altresì dedotto che il terreno oggetto di domanda risulta intestato ad altri soggetti, così come risulta dalle visure storiche per immobile allegate agli atti di causa e di avere interesse a far dichiarare giudizialmente l'acquisto del diritto di proprietà in virtù di usucapione.
I convenuti non si sono costituti in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed escussione di testi.
All'udienza del 23.1.2025 la causa è stata tenuta a decisione.
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La domanda è fondata.
Preliminarmente, il contraddittorio è stato instaurato nei confronti degli intestatari catastali dell'immobile, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Nei casi di irreperibilità assoluta delle persone indicate in catasto, la notifica è stata curata ai sensi dell'art. 143 co .2 c.p.c.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, non è emersa l'esistenza nei registri di pubblicità immobiliare di titolari di diritti reali sugli immobili, né la trascrizione di domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, eseguito anche in rinnovazione, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
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Come noto, l'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
L'acquisto a titolo originario per usucapione della proprietà è la conseguenza della disponibilità dell'immobile, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass.
Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n.
15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
*** All'esito dell'istruzione probatoria, può senz'altro ritenersi raggiunta la prova del possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte dell'attore sul terreno in causa.
Con riferimento ai testi di parte attrice, sentiti all'udienza del 23.1.2025 nel numero di tre ( , ) gli stessi sono Testimone_1 Testimone_2 Parte_3
risultati attendibili, in quanto non è emerso alcun loro interesse nella lite ed essi hanno dimostrato di avere diretta conoscenza dei luoghi che hanno frequentato assiduamente, anche perché alcuni di essi proprietari di terreni confinanti. In particolare, i testi escussi hanno saputo riferire nel dettaglio i confini del terreno in oggetto, la descrizione dello stesso, indicato chiaramente nell'estratto di mappa prodotto unitamente all'atto introduttivo. E' anche risultato che i mappali in causa costituiscono un corpo unico, cinto da un muretto a secco e, nella parte verso la montagna, da una falesia.
E' emerso, in particolare, dalla loro escussione che:
a) L'attrice possiede il terreno, dall'inizio degli anni 80, avendolo ricevuto direttamente dal padre che prima di lei lo possedeva anche come ricovero di animali;
b) L'attrice ha realizzato continuamente attività tipiche del proprietario quali la pulizia, la raccolta di legno, e la coltivazione di ortaggi (pomodori, patate etc.);
c) Il possesso è continuato ed era ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio;
d) Il terreno è caratterizzato dalla presenza di un muretto a secco e, per una parte, da una falesia che lo contorna ed è chiuso da un cancello con un lucchetto;
e) nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno da parte dell'attore;
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, intestatari catastali e/o i loro eredi, che, non costituendosi in giudizio nonostante la rituale citazione
( e ), hanno mostrato di non avere alcuna Parte_2 CP_1 contestazione da muovere in ordine a quanto l'attore ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese dell'attore.
***
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda risulta pienamente provata in tutti i suoi elementi costitutivi, può affermarsi che l'attore ha maturato l'acquisto a titolo originario della proprietà sul terreno de quo per effetto dell'usucapione ventennale.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dall'attore debbono restare a suo carico. L'attore, d'altra parte, ha subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, accertati i presupposti dell'usucapione, dichiara Parte_1
proprietaria del terreno in agro del Comune di Ulassai (NU), località “
S'Orgiulai”, costituente un unico lotto, identificato all'Agenzia del territorio di Nuoro al F. 3 mapp. 50, F. 3 mapp. 51 e F. 3 mapp. 279 del catasto terreni.
Nulla sulle spese.
Lanusei, 18 febbraio 2025
Il Giudice Nicola Caschili