Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI SEZIONE SECONDA CIVIEE собой. 5:of myc simuloji M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 8894/98 Cron. 2886 Consigliere Dott. Franco PONTORIERI Rep. 462 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.28/04/00 Consigliere - Dott. Umberto GOLDONI E ha pronunciato la seguente S E NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IANNIELLO CIRO, IFRAN DI CIFARELLI CARMELA S.a.s. in dal Sig. IL SOLE 24 ORE per dirim BY GEN. 200 persona della socia accomandataria Sig.ra CIFARELLI IL CANCELLIERE ! CARMELA, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA LIRE 3000 della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CANCELLERIA POLVERINO GIORGIO, giusta delega in atti;
W ricorrenti -
contro
CG408483 DEL BO S.r.
1. in persona del suo amm.re e legale CG408484 rapp.te Ing. DEL BO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. ERASMO 23, presso lo STUDIO | 2000 PANNELLA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PISTONE, 827 giusta delega in atti;
-1- CANCELLERIA - controricorrente avversO la sentenza n. 2389/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 28/04/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il CELLERIA rigetto del ricorso. DIRITTE 00112855 55 1 1000 CANCELLERIA ANG IBA 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig Pistone per chiritti L. 42000+126 17 11 05 01 CANCELLERIA 1L CANCELLIERE CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA 3000 CANCELLERIA 1001. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 1985 la EL Bo s.r.l., pro- duttrice di impianti per "elevatori", espose: che nel 1984 aveva stipulato con RO NI un contratto di agenzia in esclusiva per la vendita di questi nella provin- cia di Caserta;
che in particolare, secondo l'intento manifestato dallo NI, il contratto venne stipulato fittiziamente con una società “di comodo", la FR s.a.s. di Carmela Cifarelli, così che il rapporto agenziale si era di fatto svolto fra essa preponente e io NI anche se fatture ed assegni erano solo formalmente inte- stati alla FR s.a.s.; che lo NI aveva, all'inizio del 1985, preso "contatti" con la Paravia s.p.a., anche questa produttrice di impianti per "elevatori", al fine dell'assunzione "in esclusiva" dell'agenzia per la provincia di Salerno e così aveva "sviato” la clientela inducendola all'acquisto di venti "impianti" prodotti dalla Pa- ravia. Ciò premesso, la EL Bo convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Na- poli, la FR s.a.s. e lo NI perchè si accertasse la nullità per simulazione del contratto di agenzia stipulato con detta società dovendo questo ritenersi stipulato con lo NI, si pronunziassero la risoluzione del contratto per il grave inadem- pimento di costui e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni. Costituitisi nel giudizio, i convenuti eccepirono l'infondatezza della do- manda di simulazione, l'incompetenza del giudice adito in ordine alla domanda di risoluzione del rapporto di agenzia, essendo funzionalmente competente a conosce- re della controversia il pretore di Caserta, ai sensi del n° 3 dell'art. 409 c.p.c. 3 L' FR riconvenne la EL Bo perché fosse condannata al pagamento di provvigioni. All'esito dell' istruttoria il tribunale adito, con sentenza del 24 giugno 1994, dichiarò simulato il contratto di agenzia fra la EL Bo e l'FR s.as della qua- le rigettò la domanda riconvenzionale, dichiarò inoltre la propria incompetenza a conoscere delle domanda di risoluzione dell'accertato rapporto agenziale fra la EL Bo medesima e lo NI attesa la competenza funzionale del pretore di Ca- serta. Adita con il gravame congiunto della FR e dello NI, la corte d'appello di Napoli, con sentenza del 3 novembre 1997, ha rigettato l'impugnazione e condannato la FR al pagamento delle spese del grado di giudi- zio. Per quel che in questa sede interessa ha osservato la corte di merito che inutilmente gli appellanti si erano doluti dell'aver il tribunale ammesso e valorizza- to, in assenza di opposizione, la prova testimoniale richiesta dalla FR sebbene questa riguardasse compensi ulteriori e non l' accordo simulatorio. Invero con le seguenti circostanze articolate "vero che alla redazione delle fatture FR provvedeva tale Ferdinando Verde della EL Bo su carta intestata ver- gine fornita dalla FR e sulla scorta delle risultanze contabili della EL Bo;
vero che fu convenuto lo storno in favore di essa appellante (l'FR) del primo semestre di canoni di manutenzione in caso di procacciamento",I'FR intendeva provare es- sere lo NI un suo socio e non un agente e non aveva interesse alcuno ad op- porre l'inammissibilità del mezzo di prova. 4 Non trovava consenso il secondo motivo di doglianza concernente il prete- so errore del tribunale in ordine all'esistenza di un principio di prova scritta che rendeva ammissibile il mezzo di prova testimoniale sull' accordo simulatorio poichè lo scritto medesimo non proveniva dal suo legale quindi non da un suo rappresen- tante. Non avevano considerato gli appellanti che l'avv. Polverino nella nota del 22 luglio 1985 aveva testualmente scritto all'avv. Pistone: "Egregio avvocato ri- spondo e nome e nell'interesse della sas FR.....il sig NI piuttosto approfit- ta della circostanza per sottolineare che convenne con la s.r.l. EL Bo, in prima per- sona, il riconoscimento di una provvigione per tutti gli impianti che sarebbe riuscito ad assicurare alla EL Bo, e tali provvigioni non sono state integralmente ricono- sciute come ci si riserva di dimostrare e come la sua cliente sa bene;
a meno che quella sua stessa cliente non voglia artatamente confondere ed equivocare fra somme trasmesse allo NI per il titolo menzionato e somme trasmesse o dovu- te all'FR: il che sarebbe veramente grave". Effettivamente la nota costituiva un principio di prova scritta proveniente da un "rappresentante" della società così che esulava la denunziata violazione del n°1 dell'art. 2721 c.c. Inutilmente, altresì, con il terzo motivo gli appellanti si erano doluti dell'aver il tribunale valorizzato il complesso delle risultanze istruttorie così “aggi- rando" il divieto del mezzo di prova testimoniale. Non avevano costoro considera- to la vigenza del libero convincimento del giudice che pertanto può trarre la sua convinzione anche dal “complesso quadro istruttorio". 5 Doveva altresì rilevarsi che il legale rappresentante dell'FR non si pre- sentò a rispondere all'interrogatorio formale e di ciò il tribunale aveva tenuto con- to nella valutazione delle risultanze probatorie Non poteva essere accolto il quarto motivo del gravame con il quale si era denunziata la carenza di elementi istruttori dal quale il tribunale aveva tratto il con- vincimento che lo NI fosse l'unico interessato al rapporto di agenzia. Ciò invero, contrariamente a quanto dedotto, era emerso dalle dichiarazio- ni dei testi NU e AC i quali avevano riferito che lo NI ritirò la carta intestata alla FR e la”riempi a modo di fatture" e provvide alla preparazione del progetto delle provvigioni Non poteva trovare adito il quinto ed ultimo motivo di gravame concer- nente la mancata considerazione da parte del tribunale della deduzione della EL Bo dell'essere intercorso fra l'FR e lo NI un rapporto di società di comodo poiché in proposito nulla aveva fatto acquisire l' FR medesima nè questo rapporto poteva essere acquisito con il mezzo di prova testimoniale. Per la cassazione di questa pronunzia ricorrono, sulla base di quattro moti- vi lo AN e l'FR; resiste con controricorso la EL Bo. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n° 4 dell'art.360 c.p.c., i ricorrenti de- nunziano la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza dell'art. 112 c.p.c. La sentenza di primo grado - sostengono lo LO e l' FR - aveva ac- certato che il contratto di agenzia formalmente stipulato fra la EL Bo e la FR era 6 da intendersi stipulato fra la prima e lo NI. Trattandosi di domanda di simu- lazione per interposizione fittizia, la controversia esigeva il litisconsozio necessario fra i soggetti dell'accordo simulatorio, litisconsorzio mantenuto anche in sede di impugnazione. Senonchè il giudice dell'appello aveva esaminato solo le doglianze della FR e non quelle dello NI pur avendo esposto e confutato alcune argomen- tazioni di costui: il che era confermato dal dispositivo concernente la pronunzia della condanna alle spese del grado di giudizio nei soli confronti della sola FR.. Il motivo non può essere accolto. L'omessa pronunzia di condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di una parte soccombente, della quale, come nella specie, vi sia menzione nell' intestazione e nella parte espositiva della sentenza ed il giudice, dopo averle esposte, abbia espressamente confutato le argomentazioni difensive, non si traduce in una nullità della intera pronunzia ma in una omissione relativa ad una sua parte emendabile ad iniziativa della parte interessata, diversa da quella cui detta omis- sione si riferisce. Onde la carenza di interesse degli odierni ricorrenti a dedurre un'omissione pregiudizievole per la EL Bo. Va inoltre rilevato che la generica esposizione del motivo di doglianza - con palese inosservanza dell'onere imposto dal n° 4 dell'art. 366 c.p.c. ove in quella non sono indicate quelle specifiche doglianze esposte con l'appello dallo LL e che si assumono pretermesse da quel giudice, preclude a questa corte la verifica della correttezza della denunzia del vizio di omessa pronunzia. 7 Con il secondo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., l'FR e lo NI denunziano la violazione e la falsa applicazione degli artt.2697,1417,2724 c.c. e 116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione erano stati ammessiIn primo grado- sostengono i ricorrenti l'interrogatorio formale dedotto dalla EL Bo diretto a far acquisire l'accordo simulatorio concernente il contratto di agenzia ed il mezzo di prova testimoniale articolato dalla FR al fine dell'accertamento del credito dedotto con la domanda Il tribunale aveva utilizzato il materiale probatorio riconvenzionale. nell'accertamento della simulazione "inter partes" atteso che l'RA e né lo NI non avevano sollevato obiezioni sulle risultanze delle prove. Gli odierni ricorrenti avevano impugnato la pronunzia sul punto rilevando che l'opposizione avrebbe potuto aver rilevanza ai fini dell'ammissibilità del mezzo di prova, peraltro non riguardante l'accordo simulatorio, ma non la sua valutazio- ne. Il giudice dell'appello stravolgendo i termini della questione ha ritenuto che la prova testimoniale era stata dedotta dall'FR per contrastare l'assunto della EL Bo e far acquisire la qualità dio socio dello NI e non di agente sebbene la EL Bo non avesse chiesto di provare la simulazione con il mezzo di prova orale cosi che quello della FR non poteva neppure essere considerata prova contraria ma solo diretta a fornire la prova del credito e neppure la qualità di socio dello Iar- niello. 8 Con il terzo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 1417c.c., 116 c.p.c. nonché il vizio di motiva- zione Non avrebbe potuto la corte di merito valorizzare sotto il profilo del prin- cipio di prova scritta dell'accordo simulatorio la nota del legale della FR poiché questo comunque non poteva aver effetti riguardo a terzi lo NI. Inoltre il principio di prova scritta rende possibile ammissibile la prova testimoniale diretta a far acquisire l'esistenza dell'accordo, prova mai chiesta dalle parti. Inoltre il giudice dell'appello con riferimento al c.d. principio del libero convincimento desumibile dall'intero esito istruttorio aveva eluso il divieto di pro- va orale in punto di simulazione e derogatorio di quel principio. Risultava del tutto omessa la necessaria considerazione che la EL Bo a- vrebbe dovuto provare documentalmente l'accordo simulatorio ed in mancanza di prova scritta provare con testi detto accordo dopo aver fatto acquisire l'esistenza di un principio di prova scritta: il che non era sotto ogni profilo avvenuto. Con il quarto motivo in relazione a ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. i ricor- renti denunziano la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione. Sostengono la FR e lo LL di essersi con l'appello doluti dell aver il tribunale ritenuto il secondo l'unico effettivamente interessato nel rapporto agen- ziale non essendo stato dimostrato il suo coinvilmento quale legale rappresentante della FR e di aver sostenuto sempre che il secondo era socio della prima e attra- verso questa coinvolto in quel rapporto. 9 Di ciò il giudice del merito non aveva tenuto conto così che risultava ca- rente di adeguata motivazione l'affermazione dell'essere lo LL l'unico inte- ressato al rapporto agenziale e dell'essere simulato il relativo contratto perché ap- parenmtemente stipulato fra la EL Bo e l'FR. Né avrebbe potuto il giudice del merito valorizzare, in danno dello Janniel- lo che aveva risposto al proprio, la mancata comparizione del legale rappresentante dell'Infra a rispondere all'interrogatorio formale deferitole dalla del Bo. Singolare era poi l'affermazione del giudice dell'appello del non aver l'FR provato l'esistenza di una società di comodo fra essa e lo LL mentre gli appellanti avevano dedotto come fosse risultata condivisa in prime cure l'improbabile deduzione della EL Bo dell'esistenza di quella società di comodo. Questi motivi, per la loro evidente connessione logica, esigono un esame congiunto, all'esito del quale vanno disattesi. Non considerano i ricorrenti che il principio dell'onere della prova opera nel processo civile come regola residuale di giudizio, nel senso che qualora le risul- tanze istruttorie non abbiano offerto elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione si determina la soccombenza della parte onerata della prova dei fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto stesso. Principio cardine del procedimento civile è quello dell'obiettiva acquisizio- ne degli esiti istruttori desumibile dagli artt. 115 e 116 c.p.c. a tenore del quale tut- te le risultanze probatorie, indipendentemente dall'iniziativa e dall'attività della par- te onerata o comunque alla loro formazione, sono oggetto della valutazione del giudice del merito e concorrono tutte alla formazione del suo convincimento. 10 Nella disamina e nella valutazione degli esiti probatori il giudice del merito si è all'evidenza, avendolo pur espressamente menzionato, adeguato all'esposto principio e non hanno rilievo le ulteriori "improprie" argomentazioni esposte a sostegno del rigetto dei gravami. In particolare, la corte di merito nel valorizzare le risultanze del mezzo di prova testimoniale - pervenendo alla correttezza dell'accertamento del tribunale della simulazione per interposizione soggettiva del contratto di agenzia, estraneo al catologo dell'art. 1350 c.c.-- non ha violato il disposto degli art. 1417 e 2724 c.c. Infatti questo mezzo di prova può ritenersi consentito al fine di far acquisi- re i termini soggettivi di un contratto diversi da quelli apparenti in una convenzione documentata quando sussista un principio di prova scritta che faccia apparire vero- simile il fatto allegato. Detto principio è stato rinvenuto dal giudice del merito nel tenore letterale della nota redatta dall'avvocato Polverino, quale "rappresentante" secondo quarto M emergeva dal suo testo, della FR s.a.s.e della quale era apparentemente socio ac- comandante lo NI nonché nell'interesse di quest'ultimo. L'inscindibilità del rapporto dedotto in giudizio connessa alla dedotta interposizione soggettiva, solc apparente fra la EL Bo e la FR s.p.a. ma reale fra quella e lo LL, rendeva irrilevante che la nota fosse stata redatta in nome della società. ELla positiva valutazione degli esiti del mezzo di prova testimoniale, che indicavano l'effettivo coinvolgimento del solo LL nel rapporto agenziale e la estraneità della FR s.a.s. apparente titolare del medesimo, il giudice del merito ha reso, per quel che in questa sede rileva, adeguata ragione indicando le fonti del 11 proprio convincimento (fra quali le deposizioni dei testi NU e AC) ed ha cosi implicitamente disatteso gli altri esiti. Il che è sufficiente a sottrarre la pronunzia da censure proponibili in cassa- zione essendo il giudice del merito tenuto ad esporre le fonti e le ragioni del pro- prio convincimento e non ad analitiche disamine e confutazioni di tutti le altre ri- sultanze e delle argomentazioni difensive. Non considerano poi i ricorrenti aver quel giudice, nell'esercizio del potere discezionale attribuitogli dall'art. 116 c.p.c. valorizzato in senso negativo nell'ambi- to della complessiva disamina degli esiti istruttori il comportamento processuale del legale rappresentante dell'FR che aveva disertato l'udienza fissata per il suo interrogatorio formale. Nel resto le doglianze censurano argomentazioni ulteriori della corte di merito che esorbitano dall'economia della "ratic decidendi" che sorregge la pro- nunzia in esame e si rivelano inidonee alla sua cassazione. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conse- guente pronunzia di condanna solidale dei ricorrenti a pagare alla resistente le spe- se dei giudizio di legittimità (art. 385, I comma, c.p.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagare alla resistenza le spese dei giudizio di cassazione che liquida in £43950 , oltre £. 5000.000 per onorari. 12 Roma, il 28 aprile 2000. Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna-Musso) R 31 GEN. 2001 e Il Presidente (dr Mario Spadone) вработ IL CANCELLIERE C1 Paolo olo Talarico 80000 330000 - 9 APR. 201 . Trecento tentamil 17054 330.000 13