Sentenza 19 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE 0:2 3 90/02 REPUBBLICA ITALIANA IN ASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4902/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Cron.5681 - Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 642 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 03/12/01 - Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA INC VOSAZIONE SE NTENZA UFFICIO sul ricorso proposto da: Richiesta coia studio per diritti 1.55 dal Sig. IL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso il 19 FEB. 2002 ANTINUCCI SANTE, titolare dell'omonima ditta, IL CANCELLIERE lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANCARLO FARINA, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente DE029001 contro 1 0 0 NI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 0 2 7 G CORTE S D BATTERIA NOMENTANA 26, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO CALZONA, che lo difende anche disgiuntamente STOCIC Richest eds dal Sig 2001 1.55. all'avvocato RENATO CHIARANTI, giusta delega in atti;
per cut 19.6.02 2074 - controricorrente 1 C avverso la sentenza n. 49/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa 1'11/02/98 e depositata il 10/03/98 (R.G. 2/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito 1'Avvocato Renzo TOSTI (per delega Avv. Carla RIZZO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 1980, NC EN convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Terni, FR e TE TI, chieden- do la condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto dell'infortunio occorsogli il 18 giugno 1977. Espose l'attore: - che esso istante, quel giorno, in vocabolo Soffiano di Stroncone, era stato investito da una capriata di ce- mento armato, facente parte di un box prefabbricato per autovetture, che gli era caduta addosso;
- che detto box era stato progettato, realizzato e fornito dagli TI;
che, a causa dell'incidente gli erano de- rivate lesioni e fratture, con postumi permanenti. 2 Si costituirono i convenuti, contestando la fonda- tezza della domanda, della quale chiesero il rigetto. Espletata la necessaria istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza depositata il 9 ottobre 1992, re- spinse la domanda la domanda attorea relativamente al convenuto FR TI, del quale riconobbe il di- fetto di legittimazione passiva, ed accolse, per quanto di ragione, la domanda proposta nei confronti di TE TI, che condannò al pagamento della somma di lire 34.642.887. Su gravame di TE TI, la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 10 marzo 1998, respinse l'appello proposto, osservando in parte motiva: - che le cause della caduta furono attribuite dal C. t. U., con relazione dettagliata e perfettamente condivisibi- le, al difettoso montaggio del box, che determinava un equilibrio instabile della capriata, che diede origine al movimento destabilizzante;
- che alle carenze di montaggio erano da aggiungersi carenze di progettazione ben rilevanti, unitamente al gesto imprudente e perico- loso dello EN, che si era aggrappato alla capriata, determinandone il crollo;
- che, in conclusione, cor- retta appariva la valutazione, operata dal giudice di prime cure, che aveva posto il 60% della colpa a carico dell'TI ed il 40% a carico dello EN. 3 Per la cassazione della menzionata sentenza TE TI ha proposto ricorso sulla base di due moti- vi, cui ha resistito NC EN con controricor- SO, illustrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente si duole di vio- lazione e falsa applicazione degli artt.2043, 2051, e 2053 c.c., esponendo quanto segue. Con riferimento alla prima norma codicistica, la sentenza impugnata aveva omesso di rilevare che l'azione intentata dall'attore era di natura extracontrattuale: conseguentemente, non era stato vagliato se l'attore avesse dato rigorosamen- te prova del suo assunto. L'esame delle prove esperite in prime cure, sia nella prima che nella seconda sen- tenza, che alla prima faceva riferimento, era del tutto parziale e di conseguenza aveva sviato la motivazione alla luce del citato articolo. I signori EN aveva- no acquistato dal ricorrente i manufatti in cemento ar- "mato vibrato, che, secondo il diverso tipo di 'assem- blatura", potevano dar luogo sia ad un box prefabbrica- to ad uso rimessa sia a recinzioni in elementi modula- ri. Pertanto la ditta TI si era limitata a for- nire i moduli richiesti da AR EN (padre del- l'attore), da assemblare successivamente, a carico, re- sponsabilità e spese dell'acquirente, che avrebbe po- 4 tuto realizzarvi diverse tipologie. Lo EN si era rivolto per la costruzione del box a due assemblatori esperti, dando agli stessi dirette istruzioni e varian- do il progetto originario. Per quanto concerne, poi, l'art.2051 C.C., la sentenza impugnata aveva omesso di valutare ed applicare detta norma, non considerando che, nella fattispecie, con la consegna degli elementi prefabbricati, era cessato ogni rapporto tra venditore ed acquirente e l'onere della custodia del manufatto era stato trasferito al padre di NC EN. Era stato omessa, inoltre, ogni considerazione con riferi- mento all'art. 2053 C.C., mentre andava posto in luce come il menzionato NC EN, quale proprietario del manufatto e direttore dei lavori, aveva provveduto di sua iniziativa ad effettuare modifiche della coper- tura, onde permettere l'alloggiamento, all'interno del box, del forno e dei camini, invertendo completamente il sistema di assemblaggio. L'accertata e rilevante al- terazione del progetto iniziale escludeva automatica- mente ogni responsabilità del fornitore. Con il secondo motivo, lamenta il ricorrente l'er- roneità e contraddittorietà della motivazione, per valutazione di circostanze essenziali della C. omessa nonché violazione e falsa applicazione del t. U., concorso causale. Il giudice di merito non aveva consi- 5 derato: a) che la cosa venduta non aveva alcuna poten- zialità lesiva, avendola assunta successivamente pro- prio in considerazione del cattivo assemblaggio di cui sopra;
b) che il c. t. u. aveva ritenuto, da un canto, che il manufatto era rispondente alle normative vigenti all'epoca e presentava globalmente condizioni di stabi- lità, mentre un montaggio corretto, d'altro canto, avrebbe evitato il realizzarsi dell'incidente avvenuto;
c) che l'azione dinamica ed irresponsabile dell'attore, unitamente alle modifiche apportate al progetto, erano state azioni idonee da sole a provocare l'evento; d) che a carico di AR EN andava ascritta un'ul- teriore responsabilità per omessa custodia del manufat- to, ancora in fase di costruzione. Le doglianze, che stante la loro stretta connessio- ne possono essere esaminate congiuntamente, sono fonda- te per quanto di ragione. I principi regolatori in tema di nesso di causa- affermati dalità, da lungo tempo e con costanza questa Corte regolatrice, sono senso che, ai fini della determinazione del nesso, in presenza di una plu- ralità di fatti riferibili a più persone, si deve a tutti riconoscere di regola - - una efficienza causa- tiva, ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l'evento non si sarebbe determinato. Tut- 6 tavia tale regola non trova applicazione allorquando la causa per ultima sopravvenuta, per la sua intrinse- ca idoneità ed autonomia, si sganci dalle concause anteriori ed assurga a causa determinante esclusi- va dell'evento. Inoltre, ai sensi dell'art.41, 2 comma cod. pen., per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia, ponen- dosi come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare di efficienza causale e da rende- re giuridicamente irrilevante il precedente comporta- mento dell'autore dell'illecito. E' pacifico, altresì, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che l'accertamento se uno ○ più fatti, concomitanti o succedentisi nel tem- po, attribuibili a soggetti diversi rientrino nel nove- ro delle condizioni necessarie ed efficienti per la produzione dell'evento dannoso, secondo la discipli- na dettata dagli art.40 e 41 del codice penale (ma applicabile anche nel settore della responsabilità ci- vile) costituisce un tipico giudizio di fatto, il quale, peraltro, in tanto si sottrae a censura in se- de di legittimità, in quanto sia sorretto da motiva- zione adeguata e corretta sotto il profilo logico 7 giuridico. Nel caso di specie, peraltro, è dato rilevare co- me la sentenza impugnata non sia, sul punto, adeguata- mente motivata ed immune da errori logici o giuridici e non può, conseguentemente, essere condivisa. Invero, pur essendo stato accertato, in punto di fatto, che il materiale fornito dall'odierno ricorrente al padre del resistente presentava difetti di progetta- zione, che determinava difficoltà di montaggio e che, inoltre, la causazione dell'evento dannoso fu dovuta anche al comportamento colposo del danneggiato, tutta- via la corte distrettuale non ha preso in considerazio- ne le seguenti circostanze (che pure erano state dedot- te dal ricorrente in sede di appello e che, inoltre, risultavano dalla c. t. u. espletata): a) l'acquirente apportò delle rilevanti modifiche al box in questione, per consentirne all'interno l'alloggiamento di un forno e di camini, effettuando un assemblaggio del materiale diverso da quello previsto nel progetto;
b) fu realiz- zato, sempre da parte dell'acquirente, un montaggio dei tegoloni di copertura difforme dal progetto. Orbene, appare evidente che tali circostanze dove- essere adeguatamente vagliate dal giudice di ap- vano pello, ai fini accertare se le stesse fossero tali da inserirsi nel nesso eziologico dell'evento dannoso, sia 8 come ulteriore concausa, rispetto a quelle accertate, sia, eventualmente, come causa da sola sufficiente a determinare l'evento stesso. S'impone, pertanto, la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice, che provvederà / 1 0 al predetto accertamento di fatto, con l'ausilio anche, se ritenuto necessario, di un'ulteriore consulenza. Al giudice di rinvio, infine, è demandata la rego- . p lamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, an- che per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 3 dicembre 2001. 3018 Il Consigliere estensore Il Presidente Лити Сайч 160,10 IL CANCELLIERE CT Gina Casoli Depositata in Cancelleria Doggi, 11 19.1.02li IL CANCELLIERE C1 Gine Co 9