Sentenza 18 aprile 2023
Massime • 2
In tema di rimessione, la circostanza che alcuni testimoni intrattengano rapporti professionali con l'ufficio giudiziario presso il quale si celebra il processo non integra il presupposto della "grave situazione locale", non essendo di per sé idonea a far sorgere un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti. (Fattispecie relativa a processo nel quale un testimone aveva svolto funzioni giudiziarie nel medesimo distretto di quel Tribunale e altro testimone prestava servizio presso la locale Procura della Repubblica).
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16553 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE jt Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, — ha concluso per l'inammissibilità della richiesta. letta la memoria dell'avvocato Fausto PUCILLO, che, nell'interesse del ricorrente, insiste per la rimessione del processo ad altra autorità giudiziaria. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16553 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con provvedimento adottato alla udienza del 23 settembre 2022 dal Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento a carico di SS TI, imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, corruzione ed altro, è stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 47 cod. proc. pen. 2. Con l'istanza in esame, formulata all'udienza del 23 settembre 2022, dinanzi al Tribunale di Milano, nel procedimento n. 25726/2019R.G.N.R. - n. 6084/2022 R.G. Trib., il difensore e procuratore speciale di SS TI ha chiesto la rimessione del processo ad altra autorità giudiziaria. L'istanza si fonda sulla circostanza che un testimone ha svolto funzioni giudiziarie nel distretto di Corte di appello di Milano e che un secondo testimone è in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, e che "l'escussione di tali testi nonché del CTU nel territorio lombardo costituisce, pertanto, forte elemento perturbatore della serenità del Giudicante nonché della libera determinazione del testi stessi", oltre che sul rilievo mediatico della vicenda processuale e sulla sottoposizione dell'indagato a misura cautelare per fatto diverso. Attesa la delicatezza del procedimento, tali fatti denoterebbero, nell'ottica dell'istante, la sussistenza di fattori ambientali oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante, determinando un condizionamento del collegio o un clima scarsamente sereno tale da dover determinare l'allontanamento del giudizio dalla sede naturale. CONSIDERATO IN DIRITTO deve essere dichiaratck inammissibile. 1. Con la rimessione del procedimento, il legislatore ha delineato un istituto di carattere assolutamente eccezionale, con il quale ha inteso apprestare un rimedio processuale allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. 1.1. In ragione della eccezionalità dell'istituto, che implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, si impone la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii", con la conseguenza che, da un lato, per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo ( cfr. Corte cost. ordinanza n. 168 del 5 aprile 2006); dall'altro lato, i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e quale diretta conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci ed altri, Rv. 263952; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, Guerra e altro, Rv. 260888). 1.2. Posto che il connotato di "gravità" attiene alla "situazione", questa deve risolversi, inoltre, in un fatto eccezionale, anomalo e di consistenza talmente rilevante da minare, in relazione al "carattere locale" della stessa situazione ambientale, l'imparzialità dell'ufficio giudiziario per effetto di contesti extragiudiziari, ossia esterni alle realtà processuali in corso di svolgimento. La rimessione del processo, a seguito della legge 7 novembre 2002, n. 248, prevede che tali situazioni locali si manifestino lungo una triplice, alternativa o concorrente, linea pregiudicante: pregiudizio per la libera determinazione delle persone partecipanti al processo;
pregiudizio per la sicurezza o la pubblica incolumità; ragioni di legittimo sospetto di parzialità del giudice. Sotto quest'ultimo profilo, grave deve essere non il legittimo sospetto, ma la situazione locale che ne è causa prossima, e, a loro volta, le ragioni di sospetto sono configurabili soltanto in presenza di tale grave situazione locale e quali sue conseguenze in rapporto di diretta incidenza causale (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, CO e altri, Rv. 223639; in motivazione, v. Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, CO e altri, Rv. 255375). 1.3. Se, come più volte affermato da questa Corte, la richiesta di rimessione deve fondarsi su evenienze gravi e tali da indurre il timore che, a causa di una peculiare situazione ambientale, l'imparzialità dei giudici possa essere incisa e menomata, esponendo a rischio il corretto esplicarsi della funzione giurisdizionale, è evidente che l'eventuale rimessione non può essere giustificata da "mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato" (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, dep. 26/03/2003 CO e altri, Rv. 223638; Sez. 5, n. 22275 del 27/04/2011, Lavarra, Rv. 250575; Sez. 5, n. 41694 del 15/07/2011, Holzeisen, Rv. 251110), né possono costituire turbativa influente sul processo le campagne di stampa, locali o nazionali, ovvero libere manifestazioni di piazza (Sez. 3, n. 45310 del 07/10/2009, Picardi ed altri, Rv. 245215; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, Guerra e altro, Rv. 260889). 1.4. Inoltre, secondo le linee ermeneutiche delineate da tempo da questa Corte, l'istituto può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve, quindi, consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, CO, Rv. 210010). 3 La situazione che legittima il sospetto si può configurare solo in presenza di una grave situazione locale che investa l'ordine processuale - inteso come complesso di persone e mezzi apprestato dallo Stato per l'esercizio della giurisdizione - e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, sicché tale situazione, non potendo essere eliminata con il ricorso agli altri strumenti previsti dalla legge per i casi di alterazione del corso normale del processo - quali l'astensione o la ricusazione del giudice -, richiede necessariamente il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria. Consegue che non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, Cirino Pomicino, Rv. 208880; con?. Sez. 6 n. 13419 del 05/03/2019, Rv. 275366 in una fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse motivo di legittimo sospetto la circostanza che il ricorrente si fosse dovuto confrontare con magistrati asseritamente incompatibili per le loro pregresse funzioni o per le relazioni familiari o amicali con amministratori del comune in cui si erano svolti i fatti). Invero, non si tratta, in tali casi, di situazioni "non altrimenti eliminabili", vale a dire che non possono essere superate mediante l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l'insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 740 de107/02/1995 Sgarbi, Rv. 200762; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 3665 de119/06/1995, dep. Gatta, Rv. 203414„ Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamo, Rv.204502). 1.4. Discende da tali premesse la evidente non ravvisabilità, nella fattispecie concreta prospettata dalla richiesta in esame, del presupposto della rimessione, concentrandosi i rilievi del richiedente sulla circostanza che alcuni testimoni avrebbero svolte il proprio ufficio presso uffici giudiziari del distretto di Milano oltre che nel rilievo mediatico della vicenda processuale e nella sottoposizione dell'indagato a misura cautelare per fatto diverso, venendo rappresentata la sussistenza di fattori ambientali asseritamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante, determinando un condizionamento del collegio o un clima scarsamente sereno tale da dover determinare l'allontanamento del giudizio dalla sede naturale, sulla base di generiche considerazioni della parte prive di ancoraggio ad elementi concreti oggettivamente apprezzabili quali sintomi di effettivo condizionamento sull'ufficio giudicante. 1.5. La semplice appartenenza di alcuni testimoni all'ufficio giudiziario dell'organo giudicante non può considerarsi, di per sè, fattore che pregiudica, sul piano della terzietà, indipendenza e libertà di giudizio e il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Da qui l'inammissibilità dell'istanza. 4 2. Quanto alle spese, il Collegio aderisce all'indirizzo che, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo, non ritiene che vada pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, sia perché tale condanna non è prevista dall'art. 48, comma 'sesto, cod. proc. pen., ma anche in considerazione della natura di tale mezzo a disposizione dell'imputato, non equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111 (cfr. Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017 Rv. 269969). In tale ottica, pertanto, non si ritiene condivisibile l'opposto indirizzo secondo cui, in tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma , cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità: ..Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, Rv. 271438), giacchl,è, come si è già osservato, nel caso della rimessione del procedimento non viene in rilievo un rimedio di tipo impugnatorio. 3.Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza consegue, ex lege, quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 fI Consigliere estensore