Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16553
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Sentenza 18 aprile 2023

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In tema di rimessione, la circostanza che alcuni testimoni intrattengano rapporti professionali con l'ufficio giudiziario presso il quale si celebra il processo non integra il presupposto della "grave situazione locale", non essendo di per sé idonea a far sorgere un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti. (Fattispecie relativa a processo nel quale un testimone aveva svolto funzioni giudiziarie nel medesimo distretto di quel Tribunale e altro testimone prestava servizio presso la locale Procura della Repubblica).

In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16553
    Data del deposito : 18 aprile 2023

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