Sentenza 5 marzo 2019
Massime • 1
In tema di rimessione del processo, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse motivo di legittimo sospetto la circostanza che il ricorrente si fosse dovuto confrontare con magistrati asseritamente incompatibili per le loro pregresse funzioni o per le relazioni familiari o amicali con amministratori del comune in cui si erano svolti i fatti).
Commentario • 1
- 1. In materia di rimessione del processo, cosa deve intendersi per “grave situazione locale"Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 45) Il fatto Si procedeva ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte di Cassazione rilevato d'ufficio, benché su segnalazione pervenuta in cancelleria da parte dei difensori interessati, la verosimile verificazione di un errore percettivo per effetto del quale, con una sentenza errata dichiarata inammissibile, a norma dell'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., una richiesta di rimessione avanzata sul presupposto dell'omessa notifica della medesima ad altri imputati nel medesimo processo. Pur tuttavia, dalle indicazioni ulteriormente pervenute dalla Corte di Appello di Reggio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2019, n. 13419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13419 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2019 |
Testo completo
k 13419-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Anna Petruzzellis -Presidente - Sent. n.sez. - Stefano Mogini CC 05/03/2019- R.G.N. 3761/2019 - Ersilia Calvanese - Ercole Aprile · Relatore - - -Martino Rosati ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta di rimessione presentata da NU RE, nato a [...] il [...], visti gli atti e la richiesta di rimessione;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità della richiesta. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la richiesta di cui in premessa RE NU ha chiesto la rimessione presso altro ufficio giudiziario del processo pendente a suo carico nella fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Palermo, nel quale è stato chiamato a rispondere del reato di calunnia, contestatogli come commesso ad Ustica il 06/02/2016. Premesso di essere interessato anche da altre vicende giudiziarie tutte concernenti lo "stato urbanistico" dell'Hotel San Bartolomeo sito nell'isola di Ustica, il NU si è doluto della esistenza a Palermo di una grave し situazione locale tale da turbare lo svolgimento di quel processo, da pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano e da condizionare, in special modo, le scelte dei magistrati chiamati ad esercitare la funzione giudicante. In dettaglio, il NU ha segnalato di essere stato sottoposto ad una procedura fallimentare nella quale erano stati acquisiti documenti non veritieri sullo stato sismico e urbanistico di quell'immobile, procedure trattate da giudici civili poi divenuti pubblici ministeri o giudici penali nei processi che lo hanno riguardato;
di essere stato vittima di un'attività criminale svolta in forma associata da dipendenti della pubblica amministrazione, tutti interessati a danneggiarlo, come pure riscontrato da indagini penali, tutte però ingiustificatamente archiviate;
di essere stato pure vittima di iniziative minacciose attuate da soggetti operanti come 'prestanome' di II e di altri capi dell'associazione mafiosa 'cosa nostra'; di sospettare di numerosi magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Palermo perché legati da rapporti familiari o amicali con appartenenti alla famiglia Ailara-Licciardi, da tre decenni amministratori di Ustica.
2. Ritiene la Corte che la richiesta di rimessione sia inammissibile per la manifesta infondatezza dei suoi motivi. Questa Corte ha avuto modo reiteratamente di sottolineare che l'istituto della rimessione del processo, determinando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, ha un carattere di assoluta eccezionalità e può svolgere la sua funzione solamente laddove come la Consulta ha -spiegato "le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo" generino un contesto peculiare "a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato", tale da far prevalere le esigenze sottese ai principi di indipendenza e di imparzialità dell'organo giudicante considerato nel suo complesso, ed alla tutela del diritto di difesa, sul divieto di distogliere l'imputato dal suo giudice naturale (così, tra le altre, C. cost., n. 168 del 2006). L'eccezionalità dell'istituto della rimessione impone, dunque, una verifica rigorosa della esistenza dei presupposti della sua applicazione ed una interpretazione restritittiva di quelle situazioni che possono astrattamente giustificare lo spostamento del processo presso un ufficio giudiziario diverso da quello "naturale", cui per legge spetta la competenza alla relativa trattazione. Da tanto deriva, da un lato, che per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo 2 44 concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo;
da altro lato, che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa...(in termini tali che)... la situazione (deve) investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (così, da ultimo, Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007, Rienzi, Rv. 238154). Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti per la rimessione del processo riguardante RE NU, pendente presso il Tribunale di Palermo, presso un ufficio giudiziario diverso. In questa ottica non possono essere valorizzate le determinazioni assunte nei confronti del prevenuto dagli uffici giudiziari palermitani, così come descritte nella richiesta di rimessione. Ed infatti, ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero o dei giudicanti, possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo. Ne consegue che mere patologie interne al processo, ove non siano iscritte in un quadro ambientale connotato dalla presenza di una grave situazione locale autonomamente accertata, non possono legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo (così, tra le tante, Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi ed altri, Rv. 223642). Sotto questo punto di vista è palese come rientrino nella dinamica delle indagini preliminari e nella normale dialettica processuale, per un verso il fatto che l'odierno richiedente sia stato denunciante di fatti oggetto di numerosi procedimenti, che sarebbero stati poi archiviati, ma che potrebbero essere riaperti in presenza delle condizioni di legge;
per altro verso il fatto di essersi dovuto confrontare con magistrati asseritamente incompatibili per le loro pregresse funzioni o per le relazioni familiari o amicali con amministratori di Ustica, in quanto, come si è anticipato, il codice di rito prevede l'operatività di specifici istituti processuali per far valere quelle presunte incompatibilità, a garanzia e tutela dei diritti di difesa dell'imputato. 3 4 4 In applicazione delle indicate regulae iuris è palese l'assenza dei presupposti di gravità ed eccezionalità, prospettati dall'odierno richiedente, che possano giustificare lo spostamento del processo presso altro distretto giudiziario.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del richiesta consegue, a norma degli artt. 48, comma 6, e 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Così deciso il 05/03/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Ercole Aprile Anna Petruzzellis for DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito