Sentenza 21 febbraio 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo non va pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, in quanto, non solo non è prevista dall'art. 48, comma sesto, cod. proc. pen., ma, inoltre, tale mezzo a disposizione dell'imputato non è equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111.
Commentario • 1
- 1. Rimessione del processo e spese processuali: il principio delle Sezioni Unite 2025Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2017, n. 15480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15480 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2017 |
Testo completo
15480-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/02/2017 Composta da:
2.435Sent. n. sez. FRANCO FIANDANESE Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.49312/2016 IO PRESTIPINO OV RG ER ZI VI TUTINELLI ha pronunciato la seguente ORDINANZA_ vista la richiesta di rimessione proposta da: RE IO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il provvedimento del 22/11/2016 del TRIBUNALE di NOLA sentita la relazione svolta dal Consigliere IO PRESTIPINO;
sentito il PG, dr. FULVIO BALDI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letta la richiesta di remissione proposta ai sensi dell'art. 45 codice procedura penale d;
RE NT, LL IN, CH OL, NZ RM, PA AN, MO OL Federico, in relazione al proc. Pen. n. 1857/ 2015 pendente a carico dei richiedenti davanti al Tribunale di Nola per numerosi fatti di fraudolenta utilizzazione del "badge" di accesso allċufficio giudiziario di cui tutti erano dipendenti;
; Ritenuto che la remissione per legittima suspicione è consentita unicamente se le ragioni di sospetto si riferiscono all'ufficio giudiziario astrattamente considerato e non già ad un singolo magistrato od anche ad un organo collegiale in cui si articoli l'ufficio, presupponendo una situazione locale talmente grave da far ritenere che il giudice possa ricevere influenze che facciano sorgere il pericolo di una menomazione. della sua imparzialità e di una compromissione c'ella retta amministrazione della giustizia, in virtù di situazioni concrete. obiettivamente rilevate ed accertate e non gia di congetture, supposizioni, illazioni o vaghi timori soggettivi dell'imputato (Cass. N. 22113 del 2013 Rv. 255365, N. 11499 del 2014 Rv. 260838, N. 2565 del 2015 Rv. 262278 Sez. 1, Sentenza n. 1514 del 24/03/1986 Cc. (dep.29/Oil/1986 ) Rv. 172555; 21 maggio 1996, Trovato, Rv. 205309); ritenuto che la semplice appartenenza degli imputati all'ufficio giudiziario dell'organo giudicante non può considerarsi, di per sè, fattore che pregiudica, sul piano della terzietà, indipendenza e libertà di giudizio, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, non essendo consentita un'impropria applicazione analogica della disposizione eccezionale dell'art. 11 cod. proc. Pen. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28849 del 18/06/2015 Cc. (dep. 07/07/2015 ) Rv. 264150); ritenuto che nella specie i richiedenti allegano, appunto, a sostegno della deduzione dell'inevitabile turbamento della funzione giurisdizionale, non molto più che la propria situazione di dipendenti del locale ufficio giudiziario, oltre a presunte "disparita di trattamento" nei controlli sull'assenteismo; Ritenuto pertanto che la richiesta va rigettata;
ritenuto che
non va pronunciata condanna dei richiedenti alle spese processuali, poiché l'art. 48 co 6 cod. proc. Pen. non la prevede e, peraltro, la richiesta di rimessione non è equiparabile ad un mezzo di impugnazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20592 del 2007, imputato Di ZO), trattandosi piuttosto di un mezzo a disposizione dell'imputato del tutto indipendente dal riferimento ad un provvedimento giudiziario che abbia deciso sulla questione, mezzo oltretutto caratterizzato, nella sua funzione tipica di scongiurare il pericolo del condizionamento della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, dal concorso di un evidente interesse pubblico- istituzionale, che trova specifico presidio costituzionale nel principio della terzietà e imparzialità del giudice fissato dall'art. 111 COST .;
P.Q.M.
Rigetta le richieste. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21/02/2017. Il consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dr. NT Prestipino dr. Franco Fiandanese SECONDA SEZIONE PENALE Francofandary 28 MAR. 2017 IL DICAS CANCELLIERE CL IE Papery FORTE SUN O S A Z N S A I I