Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2017, n. 15480
CASS
Sentenza 21 febbraio 2017

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Massime1

Nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo non va pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, in quanto, non solo non è prevista dall'art. 48, comma sesto, cod. proc. pen., ma, inoltre, tale mezzo a disposizione dell'imputato non è equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2017, n. 15480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15480
Data del deposito : 21 febbraio 2017

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