Sentenza 27 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE A REGISTRAZIONE C.C. 64570 AI SENS .P.R. 26/4/1986 N. A ALL. B N. 5 MATE TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 03 Composta dag 11 Sig ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 10689/99 Dott. Francesco D. 2566Cron. Presidente Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER DI NUBILA Consigliere Ud. 11/06/02 Dott. Vincenzo FICO Rel. Consigliere Dott. Nino - Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE COME SU A DI CASSATIONS ha pronunciato la seguente ONE CI ME CAM SENT ENZA 64540 sul ricorso proposto da: BE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato BE EDGARDO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG. ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente 2002 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2622 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta -1- e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 279/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 16/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con istanza presentata all'Intendenza di Finanza di Milano UI RB ha chiesto il rimborso della ritenuta IRPEF operata sull'indennità di lire 100.000.000 corrispostagli dalla BA s.r.l. nell'anno 1992 in sede conciliativa e a titolo di risarcimento danni per ingiustificato licenziamento, ex art.27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali. Il RB ha sostenuto che, trattandosi, appunto, di somma erogata a titolo di risarcimento del danno e non di somma versata dal datore di lavoro al dipendente quale corrispettivo dell'attività prestata, l'indennità non dovesse essere assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche e a ritenuta d'acconto. L'intendenza non ha dato seguito all'istanza e il RB ha impugnato il silenzio rifiuto dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Milano che ha respinto il ricorso, ritenendo la natura reddituale dell'indennità. Il RB ha appellato la decisione ribadendo la natura risarcitoria dell'indennità e deducendo altresì che parte della somma gli era stata corrisposta dalla Logic s.p.a., subentrata alla BA nella gestione del ramo aziendale nel quale aveva prestato attività lavorativa, sicché, non essendo intercorso alcun tipo di rapporto di lavoro con tale società, si sarebbe in ogni caso dovuto escludere la natura reddituale della parte dell'indennità dalla medesima corrisposto (lire 35.000.000). La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l'appello ritenendo che l'indennità, in quanto conseguita a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituisse reddito della stessa categoria di quelli perduti, ex art.6, comma 2, D.P.R. n.917 del 1986. Avverso quest'ultima decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: 1) erronea interpretazione ed applicazione dell'art.6, comma 2, del D.P.R. n.917 del 1986, in relazione agli artt. 19-22 C.c.n.l. dirigenti aziende industriali. Il ricorrente ha altresì denunciato l'insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, ma tale denuncia non ha trovato esplicitazione nel ricorso. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il D.P.R. n.917 del 1986 ha profondamente innovato rispetto al D.P.R. n.597 del 1973 in tema di IRPEF. Per la disciplina dettata dal D.P.R. del 1973, l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causą, non rientrava tra i redditi soggetti a tassazione separata ex art.12 dello stesso D.P.R. e non era, quindi, assoggettabile a ritenuta d'acconto, data la sua natura risarcitoria e non retributiva (Cass.23 novembre 1992, n.12511; Cass.20 marzo 1998, n.2931). Per l'art.6 del D.P.R. n.917/86, invece, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte (quindi tutte le indennità erogate a tale titolo, aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, compresa l'indennità per illegittimo licenziamento del datore di lavoro) costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto. Nel porre a fondamento della decisione di rigetto dell'appello del contribuente l'argomentazione per la quale anche le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti, la Commisione Regionale ha evidentemente ritenuto che la fattispecie rientrasse nella previsione dell'art.6, comma 2, del D.P.R. n.917/86, e che quindi l'indennità fosse stata corrisposta per reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, sicché il ricorrente non si sarebbe dovuto limitare a ribadire l'intassabilità dell'indennità a causa della sua natura risarcitoria, ma avrebbe dovuto contestare la ritenuta destinazione dell'indennità a coprire un danno consistito nella perdita di redditi, deducendo un diverso pregiudizio e denunciando un'omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su tale decisivo punto. Non avendo investito la ratio decidendi della sentenza impugnata, la proposta censura è da ritenere inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso. Spese compensate per la particolarità della questione.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 11.6.2002годе il cons. est. il presidente 1140 IL CANCELLIERE C1 а Arnaldo Casano AЖиов DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 GEN. 2003 Н ово челое IL CANCELLIERE Arnaldo Gasan