Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 1
In tema di violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, in base alla disposizione di cui all'art. 8, comma quarto, d.l.gs. 6 settembre 2011, n. 159, la prescrizione di "non dare ragione di sospetti", originariamente contenuta nell'art. 5, comma terzo, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, non è più prevista dall'ordinamento e, pertanto, l'eventuale contestazione della sua violazione non integra alcuna fattispecie incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2015, n. 31199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31199 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/03/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 294
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 20655/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
RE CI N. IL 26/02/1962;
avverso la sentenza n. 11031/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. In data 11 dicembre 2009 il G.M. del Tribunale di Napoli affermava la penale responsabilità di LE RO in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 e lo condannava alla pena di un anno di reclusione per il solo fatto commesso il 14 marzo del 2006.
In tale data - da ultimo indicata - il LE, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno - era stato notato sulla pubblica via a dialogare con due soggetti pregiudicati.
Ad avviso del giudice di primo grado - valutando anche la circostanza di fatto della fuga del LE all'atto del controllo e la negativa personalità del soggetto - tale condotta, pur non trattandosi di una osservazione "ripetuta" di contatti, poteva farsi rientrare nel divieto di "associarsi abitualmente" con soggetti pregiudicati, previsto dall'art. 5 stessa legge e sanzionato dall'art.
9. Ciò anche in relazione al fatto che le persone incontrate erano due - contestualmente - ed il complessivo comportamento tenuto dal LE dava "ragione di sospetto", in ciò rapportandosi alla generale previsione contenuta nella L. n. 1423 del 1956, medesimo art. 5.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza emessa in data 18 marzo 2014 mandava assolto il LE. Osservava il giudice di secondo grado che l'unico incontro - accertato in data 14 marzo 2006 - non è idoneo ad integrare la violazione descritta dalla norma incriminatrice, citandosi sul tema la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
2. Avverso la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale.
Nel ricorso si deduce erronea applicazione della L. n. 1423 del 1956, art.
9. Ad avviso del P.G. ricorrente, in fatto la decisione di primo grado aveva considerato aspetti specifici della condotta (come la fuga all'atto del controllo e il ruolo svolto dal LE nel contesto associativo di riferimento) idonei a ritenere provata l'abitualità del comportamento, seppure in via indiziaria. In ogni caso si chiede, essenzialmente, a questa Corte di legittimità di rivalutare l'orientamento - in verità costante - che impone per l'integrazione del reato de quo la prova della pluralità degli incontri tra il sorvegliato speciale e i soggetti gravati da precedenti, posto che resterebbero prive di tutela le ipotesi in cui in una unica occasione il sorvegliato speciale incontri o addirittura raduni più soggetti appartenenti al medesimo contesto criminale, con palese svuotamento della tutela che il sistema delle misure di prevenzione, ispirato al contenimento della pericolosità soggettiva, impone.
Si compie inoltre riferimento alla validità sistematica della interpretazione fornita dal giudice di primo grado lì dove si valorizza altra parte L. n. 1423 del 1956, art. 5 ed in particolare la generale prescrizione di "non dare ragione di sospetto", posto che la condotta del LE era sul punto di certo idonea a realizzare la violazione di detta generale prescrizione.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono. Per costante orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità la previsione incriminatrice - risultante dalla combinazione tra art. 9 e art. 5 L. n. 1423 del 1956 - è espressa in modo conforme al principio di tassatività lì dove identifica la prescrizione violata, nel caso di frequentazioni, nel divieto di "associarsi abitualmente" alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza. L'espressione utilizzata dal legislatore va apprezzata nel suo significato comune e pertanto "associarsi abitualmente" è concetto che esprime la necessaria reiterazione dei contatti e la loro non occasionalità.
Da ciò deriva la costante affermazione (resa a partire da Sez. 1 n. 590 del 15.4.1969, rv 112702) per cui non può ravvisarsi la violazione della prescrizione, penalmente rilevante, nell'ipotesi di incontro unico ed occasionale. L'affermazione, in tempi più recenti, risulta ripresa da Sez. I n. 43858 del 1.10.2013, rv 257806, nonché da altre decisioni in cui è stata ritenuta possibile l'applicazione della norma in parola in presenza di almeno due incontri (Sez. 1 n. 26785 del 17.6.2009, rv 244791). In presenza, dunque, di un unico incontro (sia pure con due soggetti pregiudicati) è da ritenersi corretta la conclusione, cui è pervenuta la Corte di Appello di Napoli, di insussistenza del reato, in ragione del necessario rispetto del principio di tassatività che - in termini generali - vieta all'interprete di ricavare norme incriminatrici non chiare e certe in via analogica e per ritenuta identità di ratio con quanto espressamente previsto dal legislatore (in tal senso Sez. 3 n. 8432 del 25.5.1993, rv 196424). In altre parole, va tenuta distinta l'eventuale manifestazione 'genericà di pericolosità soggettiva (che può desumersi anche da un solo e unico incontro, in virtù di particolari modalità di contesto e che può dar luogo, se del caso, ad aggravamento della misura di prevenzione in atto) dalla violazione di norma penale incriminatrice, posto che nel secondo caso la condotta deve necessariamente rientrare nella previsione tipica descritta in via generale dal legislatore.
Quanto alle residue argomentazioni del ricorrente, va altresì precisato che le disposizioni contenute nella L. n. 1423 del 1956, artt. 5 e 9 sono state riprodotte - con modificazioni - nelle attuali norme, rispettivamente contenute nel D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 8 e 75. In particolare va osservato che l'attuale previsione contenuta - in tema di prescrizioni - nell'art. 8, comma 4 del citato D.Lgs., non include più la prescrizione "di non dare ragione di sospetti" originariamente contenuta nella L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 3. Vi è dunque contenuto innovativo della trasposizione normativa, con ovvie conseguenze in punto di punibilità. Detta specifica prescrizione - dal contenuto eccessivamente elastico e contrastante, pertanto con il principio di determinatezza delle condotte astrattamente punibili, data la previsione generalizzante dell'art. 75 - è stata pertanto espunta dall'ordinamento, in forza di quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 120 che ha espressamente abrogato - tra le altre - la L. n. 1423 del 1956. Trattandosi di previsione incriminatrice, dato il rilievo penale della eventuale violazione commessa dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, non vi è dubbio circa l'immediata applicabilità del nuovo testo del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8 anche a condotte di violazione poste in essere in riferimento a misure disposte ed applicate in forza della L. n. 1423 del 1956, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 2 (con parziale abolitio criminis, lì dove la prescrizione violata sia identificabile, in concreto, in quella soppressa dal legislatore). La previsione transitoria limitativa in punto di immediata applicabilità delle nuove norme contenute nel D.Lgs. n. 159 del 2011 contenuta all'art. 117 di tale decreto - con ultrattività delle disposizioni abrogate in ipotesi di procedimenti di prevenzione in corso al 13 ottobre 2011 - non si applica, infatti, alle norme che regolamentano le sanzioni penali, anche se derivanti da misure disposte in riferimento alle leggi previgenti, come ritenuto da Sez. 2, n. 27022 del 27.03.2012, rv. 253410. Ciò si afferma al fine di evidenziare come la condotta tenuta - nel caso in esame - dal LE (che si allontanava alla vista degli agenti di pubblica sicurezza) non potrebbe essere rivalutata in rapporto ad una prescrizione (quella di non dare ragione di sospetti) ormai espunta dall'ordinamento, il che toglie consistenza alle ulteriori argomentazioni proposte nel ricorso. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015