Sentenza 14 dicembre 2006
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di falso ideologico per induzione in atto pubblico (art. 48 e 479 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di direttore dei lavori, appaltati dal comune, attesta, nei primi stati di avanzamento, erroneamente - per induzione del privato (nella specie imprenditore) e del geometra dello stesso Comune, in qualità di assistente di cantiere - l'avvenuta esecuzione di opere in realtà mai realizzate, considerato che, in tal caso, il predetto direttore dei lavori, basandosi sulle misurazioni e sui rilievi dell'assistente di cantiere, ha rappresentato una situazione di fatto più ampia di quella riportata in tali documenti, attestando l'effettiva corrispondenza al contratto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, sicché la falsa dichiarazione del mentitore è solo uno degli elementi che determina la falsa attestazione del soggetto ingannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2006, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/12/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 2234
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 38726/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LI, n. a Quartu Sant'Elena il 21 maggio 1958;
UR MA, n. a Cagliari il 26 gennaio 1940;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari depositata il 17 giugno 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. CIAMPOLI L., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti ATZORI MA Foro di Cagliari per CO LI.
Avv. FILIPPI Leonardo foro di Cagliari per UR MA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imprenditore ON LI e del geometra MA Mura, dipendente del comune di Cagliari, in ordine al delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso inducendo l'ing. NI EL, direttore dei lavori appaltati a ON dal comune di Cagliari, ad attestare erroneamente nei due primi stati di avanzamento dei lavori l'avvenuta esecuzione di opere in realtà mai realizzate. Con la medesima sentenza la corte cagliaritana ha altresì confermato il proscioglimento degli imputati dal delitto di truffa per sopravvenuta prescrizione. Ricorrono per Cassazione gli imputati.
LI ON propone cinque motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 48 e 479 c.p.: lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di valutare l'idoneità dell'azione mediata in rapporto alle qualità dell'autore immediato, così contraddicendo quella giurisprudenza secondo la quale non sussiste il falso per induzione in errore quando il pubblico ufficiale si avvalga incautamente delle attestazioni altrui senza prendere diretta conoscenza dei fatti.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 48, 110 e 479 c.p., in relazione al regolamento dei lavori pubblici, lamentando che erroneamente i giudici del merito gli abbiano addebitato la consapevolezza delle falsità sol perché egli aveva sottoscritto la contabilità esibita al direttore dei lavori. Infatti erano state eseguite molte opere non progettate e quindi egli faceva riferimento solo all'importo percentuale di ciascuno stato di avanzamento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata, in particolare per quanto attiene alla omessa valutazione della decisiva testimonianza dell'ing. IR, autore del collaudo definitivo delle opere eseguite, che viene considerata irrilevante solo perché contrastante con i rilievi dei consulenti di parte dell'accusa. Il comune di Cagliari si è invece attenuto alle attestazioni del collaudatore, circa l'inesistenza delle contestate difformità tra le opere indicate nel primo e nel secondo stato di avanzamento e le opere effettivamente eseguite. Sicché o è falso anche il collaudo o sono errate le conclusioni dei consulenti dell'accusa.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce ancora violazione degli artt. 48, 110 e 479 c.p. e vizi di motivazione della sentenza impugnata, escludendo che la sua sottoscrizione della contabilità relativa ai primi due stati di avanzamento possa avere tratto in inganno il direttore dei lavori, in quanto fu successiva alle attestazioni dell'ing. EL D.. Aggiunge che, se davvero l'inesistenza di talune delle opere attestate come eseguite era immediatamente percepibile, come affermano i giudici del merito, lo erano per l'appaltatore come per il direttore dei lavori, che non la segnalò neppure al momento della consegna dei lavori. Sicché, se vi fu un falso, questo fu commesso autonomamente dalla stessa EL NI, che poi lo denunciò. E rileva che comunque, attesa la provvisorietà delle erogazioni relative ai singoli stati di avanzamento, egli non avrebbe avuto interesse ad accordarsi con l'assistente di cantiere MA Mura per ottenerne false attestazioni. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta di non essere stato prosciolto nel merito dall'addebito di truffa, pur essendo risultata del tutto carente la prova di un qualsiasi danno per il comune di Cagliari e della sua partecipazione a un qualsiasi raggiro o accordo decettivo.
MA Mura deduce erronea applicazione degli artt. 48 e 479 c.p., sostenendo che non è configurabile un falso per induzione in errore quando il pubblico ufficiale, che si assume ingannato, abbia omesso di compiere gli accertamenti impostigli per legge. Secondo il regolamento dei lavori pubblici, infatti, spetta al direttore dei lavori la misurazione e la classificazione delle opere, perché anche il personale ausiliario eventualmente da lui delegato opera sotto la sua responsabilità.
2. Il primo motivo del ricorso di LI ON e l'unico motivo del ricorso di MA Mura pongono il problema dei limiti di configurabilità del falso per induzione in errore.
In realtà lo schema normativo risultante dalla combinazione;
degli artt. 48 e 475 c.p. viene a configurare una fattispecie particolare di falsità ideologica, che vede capovolte il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto è il secondo a precedere il primo. In questi casi infatti un soggetto (autore immediato), indotto in errore da altri, si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà integrando gli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all'autore dell'inganno (autore mediato). E poiché sovente, come nel caso in esame, lo stesso inganno consiste di una falsa dichiarazione compiuta dall'autore mediato e supposta, vera dall'autore immediato, ne consegue che questa particolare fattispecie richiede una falsità (quella commessa dall'autore mediato), che sia causa di un'altra falsità (quella commessa, inconsapevolmente, dall'autore immediato). Si rende perciò necessaria un'analisi dei possibili rapporti tra la falsa attestazione del mentitore e l'attestazione del destinatario dell'inganno, tenendo conto anche della possibilità che la prima sia assunta dal soggetto ingannato come premessa di un argomento, nel quale la seconda funga da conclusione. Infatti il ragionamento (o argomento), secondo gli studiosi di logica, raggruppa tre proposizioni, di cui una, che funge da conclusione, sia supposta conseguire dalle altre, che fungono da premesse. Ma un ragionamento non può dirsi vero o falso, bensì solo valido o invalido: sicché, quando la conclusione sia falsa, ciò dipende o dalla falsità delle premesse (e quindi si è in presenza di un falso) o dall'invalidità dell'argomento (e quindi si è in presenza di un errore).
Perché l'art. 48 c.p. risulti applicabile ai reati di falso, è dunque necessario che l'autore immediato (il soggetto ingannato) non si limiti a esprimere un'argomentazione errata, ma compia anche un'attestazione falsa.
Le ipotesi possibili sono cinque:
a) il soggetto ingannato si limita a riprodurre la dichiarazione del mentitore, documentandola;
b) ovvero, pur ponendola espressamente a premessa di una propria argomentazione, non giunge a conclusioni errate;
c) il soggetto ingannato, non solo riproduce la dichiarazione;
del mentitore, ma la utilizza anche come premessa di un'argomentazione, che sbocchi in una conclusione errata;
d) il soggetto ingannato descrive o attesta lo stesso fatto rappresentato nella dichiarazione del mentitore, ma senza far cenno di tale dichiarazione;
e) il soggetto ingannato descrive o attesta una situazione più ampia di quella rappresentata dal mentitore.
Nelle prime due ipotesi non può trovare applicazione l'art. 48 c.p., in quanto l'attestazione del soggetto destinatario dell'inganno non è falsa: non è falsa nel caso a), perché essa rappresenta un fatto effettivamente verificatosi, vale a dire la dichiarazione del mentitore;
non lo è nel caso b), perché la falsità della dichiarazione del mentitore non si estende alla conclusione del ragionamento in cui funge da premessa.
L'art. 48 c.p., non può trovare applicazione neppure nel caso sub c), perché, sebbene siano false sia la dichiarazione del mentitore sia la conclusione del soggetto ingannato, costui commette un errore non un falso. La proposizione che viene assunta come premessa del ragionamento dal soggetto ingannato, infatti, non è immediatamente descrittiva del fatto rappresentato dal mentitore, bensì dell'intervenuta dichiarazione di costui: è un'attestazione dell'attestazione; ed è vera. La falsità della conclusione dell'argomento, quindi, non dipende dalla falsità della premessa (che è vera), bensì dall'invalidità dell'argomento, nel quale la conclusione viene tratta come conseguenza necessaria dell'attestazione del mentitore, senza considerare la possibilità che questa sia falsa. In altri termini, si assume come premessa il fatto che è intervenuta l'attestazione del mentitore e si trae la conclusione come se la premessa fosse direttamente il fatto rappresentato in quell'attestazione. Nell'ipotesi d) il soggetto ingannato descrive come se fosse stato da lui direttamente constatato il medesimo fatto che ha invece appreso dalla dichiarazione mendace dei mentitore. Non pare possa dubitarsi che in questo caso non risulti applicabile l'art. 48 c.p., perché è lo stesso soggetto ingannato a commettere una falsità ideologica, nel momento in cui fai apparire come da lui percepiti i fatti, che gli sono stati riferiti.
Risulta invece applicabile l'art. 43 c.p. nell'ipotesi e), perché in essa la falsa dichiarazione del mentitore è solo uno degli elementi dell'inganno che determina nel soggetto ingannato una conoscenza errata e di conseguenza una falsa attestazione da lui proveniente, anche se solo oggettivamente (Cass., sez. 5^, 25 settembre 2001, Perfetto, m. 220001).
Ora non ve dubbio che il caso in esame sia riconducibile appunto a quest'ultima ipotesi, perché il direttore dei lavori, basandosi sulle misurazioni e sui rilievi dell'assistente il cantiere, ha rappresentato una situazione di fatto più ampia di quella riportata in tali documenti, attestando l'affettività e la corrispondenza al contratto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice. Nè rileva in senso contrario alla configurabilità del reato il fatto che l'assistente di cantiere MA Mura operasse sotto la responsabilità del direttore dei lavori NI EL. Ma al contrario tale rapporto fiduciario di collaborazione dimostra vieppiù la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, perché fu determinante per indurre in errore il direttore dei lavori nella pur diretta attestazione dell'effettività e della correttezza delle opere di cui autorizzò il pagamento. Ben diversa è infatti la situazione, cui si riferisce la giurisprudenza citata dai ricorrenti, in cui il pubblico ufficiale omette di verificare l'attendibilità della rappresentazione dei fatti provenienti da privati estranei al suo ufficio.
Sia il primo motivo del ricorso di LI ON sia l'unico motivo del ricorso di MA Mura risultano pertanto infondati.
3. Sono inammissibili invece i rimanenti motivi del ricorso di ON LI.
Attengono in realtà al merito della decisione impugnata i motivi con i quali LI ON contesta sia l'esistenza delle falsità sia la sua consapevolezza della difformità dai fatti delle schede contabili predisposte da MA Mura.
Quanto alla questione dell'esistenza del falso, in realtà, i giudici del merito si sono plausibilmente fondati sulla ricostruzione dei fatti proposta dai consulenti di parte del pubblico. E hanno ragionevolmente escluso la rilevanza della deposizione del collaudatore IR, in quanto riferita alla situazione esistente al momento della conclusione dei lavori, non a quella esistente al momento della redazione degli stati di avanzamento oggetto dell'imputazione.
Quanto alla consapevolezza delle falsità, da parte di ON LI, i giudici del merito l'hanno desunta certamente anche dalla sua sottoscrizione delle attestazioni redatte dalla stessa EL NI sulla base delle informazioni fornite da MA Mura;
ma hanno considerato tale comportamento solo come conferma successiva di un accordo con l'assistente di cantiere precedente l'intervento del direttore dei lavori. E questa valutazione del comportamento del ricorrente è certamente ragionevole, in quanto ricollegala al suo interesse di destinatario delle indebite anticipazioni di pubblico denaro.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
L'ultimo motivo del ricorso di LI ON, infine, è inammissibile perché con esso sì censura per vizio di motivazione un proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione;
e secondo la giurisprudenza di questa Corte è appunto "inammissibile il ricorso in Cassazione proposto contro la sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione soltanto per difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione del reato anche da parte del giudice di rinvio preclude che la sentenza impugnata possa essere annullata con rinvio" (Cass., sez. 3^, 4 maggio 2004, De MA, m. 228973, Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2003, Napoli, Balsano, m. 227093).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007