Sentenza 17 giugno 2009
Massime • 1
In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai fini della configurabilità della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati non è richiesta una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento. (Nella specie, sono stati ritenuti sufficienti due incontri con soggetti pregiudicati, diversi tra loro, in quanto sintomatici di una associazione abituale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2009, n. 26785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26785 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2054
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 017152/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) AN NT N. IL 02/08/1987;
avverso SENTENZA del 17/12/2008 GIP TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 6 maggio 2008 ai sensi dell'art. 425 c.p.p. il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di ZA TO in ordine al reato di cui alla L. n.1423 del 1956, art. 9, comma 2, per avere contravvenuto gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per essersi associato il 19 marzo 2008 a ER CO AL e IS DO, il 28 marzo 2008 a NC CO, tutti censurati. Il GUP, premesso che il nuovo art. 425 c.p.p. chiamava il giudice ad una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa alla stregua di una prognosi sulla sua possibilità di successo in sede dibattimentale, ha ritenuto che gli elementi emersi non consentissero nella specie di superare la soglia per sostenere l'accusa in dibattimento, in quanto il reato contestato esigeva la prova di reiterate frequentazioni con pregiudicati, mentre invece nella specie emergeva trattarsi di incontri episodici, risultando segnalati degli incontri del sorvegliato con persone già condannate di volta in volta diverse e mancando, oltretutto, una prova certa sull'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della loro condizione soggettiva, il che non consentiva di ritenere applicabile la norma incriminatrice.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari lamentando violazione dell'art. 425 c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo a sostegno del gravame che il giudicante aveva esorbitato dai limiti di valutazione a lui imposti dall'indicata norma processuale e che la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l'espressione ha nella legislazione penale, sicché la segnalazione di ripetuti incontri del sorvegliato con persone pregiudicate, imponeva quanto meno una verifica dibattimentale della fondatezza della contestazione.
3. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata nel ritenere che, ai fini della configurabilità della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati non è richiesta una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento, sufficiente ad integrare la contravvenzione contestata (tra molte, da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 16789 del 08/04/2008, Danisi, e ivi citate).Con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della citata contravvenzione, non è richiesta la costante ed assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco della abitualità di tale comportamento e che l'affermazione di "buona fede" in ordine alle qualità soggettive di pregiudicati, dei soggetti frequentati necessita di una più approfondita verifica. In applicazione di tali principi sono stati ritenuti sufficienti anche soltanto due incontri con soggetti pregiudicati in quanto sintomatici, per i fini che qui interessano, di una associazione abituale e tale riferimento non può ritenersi automaticamente escluso sol perché il fatto contestato non riguardi sempre lo stesso soggetto pregiudicato, come avvenuto nel caso in esame. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al GUP del Tribunale di Bari che si atterrà ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al GUP del Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009