Sentenza 27 marzo 2012
Massime • 1
Sussiste continuità normativa tra la fattispecie di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, prevista dall'abrogato art. 9 L. n. 1423 del 1956, e quella oggi sanzionata dall'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011. (La S. C. ha precisato che l'intervenuto fenomeno di successione di leggi non è disciplinato dall'art. 117 D. Lgs. n. 159 del 2011 - che contiene disposizioni transitorie riguardanti esclusivamente l'applicazione delle misure di prevenzione, non anche i reati che presuppongono una già disposta misura di prevenzione -, bensì dall'art. 2 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2012, n. 27022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27022 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 27/03/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 730
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 42885/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza n. 1188 del 18/4/2011 della Corte di appello di Bari. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Gialanella, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'avv. G. Giulitto che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1188 del 18/4/2011, composizione monocratica, in data 16 marzo 2010 aveva dichiarato CO TA colpevole dei reati di cui agli artt. 110 - 648 c.p. (concorso nella ricettazione di un veicolo FIAT Doblò, tg.
CH012NF e di numerose confezioni di prodotti alimentari ed articoli sanitari, di provenienza furtiva, accertata in Bitonto in data 11 marzo 2010) e L. n. 1423 del 1956, art. 9, commi 1 e 2, come successivamente modificata (contravvenzione alle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Bitonto, ritualmente applicata nei suoi confronti, accertata in Bitonto in pari data), ha - in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato -escluso la ritenuta recidiva, rideterminando la pena in anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro seicento di multa, e confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso tale sentenza TA CO ha proposto, con l'ausilio dell'avv. G. GIULITTO, ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
1 - erronea applicazione dell'art. 350 c.p.p., commi da 5 a 7, e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alle stesse disposizioni;
2 - manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato;
3 - manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 648 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
1. Appare opportuno, in premessa, ricordare che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza. Tutte le relative doglianze dell'odierno ricorrente sono, pertanto, manifestamente infondate: compito di questa Corte Suprema è, peraltro, a fronte dei lamentati vizi, valutare se le soluzioni giuridiche di volta in volta accolte dalla Corte d'appello siano o meno corrette, a prescindere dall'adeguatezza e condivisibilità della relativa motivazione.
2. Il primo motivo (erronea applicazione dell'art. 350 c.p.p., commi da 5 a 7, e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alle stesse disposizioni) è manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nell'immediatezza del fatto e contenute nel verbale d'arresto, che andavano qualificate come notizie o indicazioni assunte sul luogo o nell'immediatezza del fatto, non già come spontanee dichiarazioni ex art. 350 c.p.p., comma 7, aggiungendo che il CO, nel momento in cui aveva reso quelle dichiarazioni, non era consapevole della qualità processuale di soggetto indagato;
viziata sarebbe, conseguentemente, la motivazione della sentenza impugnata che tali dichiarazioni (confessorie) pone a fondamento della condanna del CO.
Deve, peraltro, rilevarsi, da un lato, che il ricorrente non ha allegato il verbale di arresto de quo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il che di per sè renderebbe inammissibile il motivo. Secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, infatti, il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (Cass. pen., sez. 6^, n. 29263 dell'8 luglio 2010, Cavanna ed altro, rv. 248192); si è successivamente ribadito anche che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, per l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. 6^, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035). Peraltro, a prescindere dal fatto che è di tutta evidenza la mera ed illogica assertività dell'assunto secondo il quale il ricorrente, pur venendo tratto in arresto in flagranza di reato, non si sarebbe reso conto di avere, quanto meno a partire da quello stesso momento, assunto la qualità di soggetto indagato, va anche ricordato che la sentenza di primo grado è stata resa all'esito di giudizio abbreviato, il che comporta conseguentemente, secondo un consolidato orientamento di questa Corte Suprema, la piena utilizzabilità delle dichiarazioni de quibus (così, ex multis, Cass. pen., sez. 5^, n. 18064 del 19 gennaio 2010, Avietti, rv. 246865).
3. Il secondo motivo (manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato) è infondato. Il ricorrente lamenta l'illogicità dell'affermazione secondo la quale il locale nei quale era stata rinvenuta la merce ricettata sarebbe stato in propria disponibilità, tenuto anche conto che risultava non contestato che egli fosse andato ad abitare in loco soltanto da pochi giorni, ed il travisamento della presunta confessione;
inspiegabilmente, inoltre, non sarebbe stato dato credito alle dichiarazioni del presunto complice che lo scagionerebbero.
A prescindere dal rilievo in rito che, anche in questo caso, il ricorrente non ha allegato al ricorso le dichiarazioni del presunto complice, non mettendo questa Corte Suprema in condizione di prenderne conoscenza, il che rende le relative doglianze inammissibili, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha convincentemente, sulla base di rilievi logicamente argomentati e senz'altro esaurienti, non validamente contrastati dall'imputato, ravvisato la penale responsabilità di quest'ultimo valorizzando una serie di elementi invero inequivocabili (cfr. f. 2 s. dell'impugnata sentenza): a prescindere dalla confessione resa nell'immediatezza dei fatti ("sono stato arrestato perché giù al locale di casa mia c'era questa merce": e neanche lo stesso ricorrente nega di aver sottoscritto il verbale contenente questa dichiarazione), si è evidenziato che il locale nel quale era custodita la merce di provenienza furtiva de qua accedeva all'abitazione dell'imputato, il quale non aveva in giudizio dimostrato validamente di abitarvi soltanto da pochi giorni;
proprio in quel locale, l'imputato ed il suo complice si erano nascosti ed avevano nascosto la merce in oggetto (e da cos'altro dovrebbe desumersi la disponibilità di un locale, se non dall'averne fatto pacificamente uso?); infine, il piano terra del locale in questione attingeva energia elettrica proprio dall'abitazione del CO alla quale era collegato attraverso un cavo di fortuna, agevolmente visibile, che l'imputato non aveva fatto rimuovere.
4. Il terzo motivo (manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 648 c.p.) è manifestamente infondato. Il ricorrente riporta pedissequamente in parte qua il proprio atto di appello, riproponendone le considerazioni, senza tener conto degli esaurienti rilievi ad esso opposti nell'impugnata sentenza, con argomentazioni fondate su elementi concreti, ed ancora una volta senz'altro logiche ed esaurienti (cfr. f. 3, quanto agli elementi dai quali è stata desunta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione), alle quali il ricorrente oppone mere congetture difensive.
5. Va osservato, d'ufficio, che la rilevanza penale della fattispecie di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, contestata all'odierno ricorrente è rimasta immutata all'esito delle modifiche sopravvenute apportate D.Lgs. n. 159 del 2011. In proposito, ritiene questa Corte Suprema che l'avvenuto fenomeno di successione di leggi non risulti disciplinato dall'art. 117 disp. trans. D.Lgs. n. 159 del 2011 cit. (che espressamente evoca, come elemento di discrimine ai fini dell'applicazione della vecchia o della nuova normativa, la "formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione", il che ne evidenzia l'applicabilità esclusivamente alle disposizioni riguardanti l'applicazione delle misure di prevenzione all'esito del relativo procedimento, non anche quelle che incriminano come reati una serie di condotte in concreto consistenti nella violazione di oneri che accedono ad una già disposta misura di prevenzione), bensì dalla disciplina generale di cui all'art. 2 c.p.. Nella specie, peraltro, non si è al cospetto di una abrogazione con successiva nuova incriminazione (che comporterebbe di necessità l'intervenuta depenalizzazione - rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità - delle condotte poste in essere prima della nuova incriminazione), poiché, in considerazione della assoluta sovrapponibilità della "vecchia" e della "nuova" disposizione, deve ritenersi che sussiste continuità normativa tra la fattispecie di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 (formalmente abrogata) e quella di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 (formalmente "nuova").
6. Il rigetto totale del ricorso per infondatezza dei motivi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012