Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
La disciplina contenuta nell'art. 669 cod. proc. pen. è applicabile soltanto quando la pluralità di sentenze concerna, oltre che lo stesso imputato, lo "stesso fatto", inteso quest'ultimo come coincidenza fra tutte le componenti delle concrete fattispecie. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto il contrasto tra l'intervenuta condanna per il delitto di lesioni colpose e la separata assoluzione per la contravvenzione di cui all'art. 6 l. n. 626 del 1994, contestata in relazione alla vendita della pressa idraulica a pistone mobile costituente il mezzo di produzione del predetto delitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2011, n. 41172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41172 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI PA - Presidente - del 26/10/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 3426
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 16682/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO PA N. IL 29/04/1952;
avverso l'ordinanza n. 209/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 07/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 7 gennaio 2011 e depositata il 10 gennaio 2011, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'incidente, proposto ai sensi dell'art. 669 c.p.p., da PA IS, condannato per il delitto di lesioni colpose in danno di LE Tortora, giusta sentenza di quella Corte territoriale 3 maggio 2007 (irrevocabile dal 24 luglio 2007), motivando che non era influente la allegata sentenza del Tribunale ordinario Bergamo, 6 luglio 2005 (irrevocabile dal 20 settembre 2005), di assoluzione del IS, perché il fatto non sussiste, dalla contravvenzione prevista e punita dalla L. 19 settembre 1994, n. 626, art. 6, contestata in relazione alla vendila della pressa idraulica a pistone mobile, costituente il mezzo di produzione del delitto.
Il Collegio ha motivato: i fatti oggetto delle due pronunce sono diversi;
peraltro, mentre la sentenza assolutoria si fonda sulla "mera carenza di accertamento", quella di condanna ha operato "un analitico e dettagliato accertamento" e aveva escluso che il sinistro fosse derivato dall'uso "improprio" della pressa da parte della vittima infortunata.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fulvio Vitali, mediante atto recante la data del 10 febbraio 2011, col quale sviluppa dichiara promiscuamente di denunciare, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore sostiene: nulla rileva la diversità delle condotte oggetto delle due sentenze;
ciò che conta è il "rapporto potenzialmente conflittuale tra le due decisioni"; tra i giudicati ricorre "incompatibilità logica", in quanto la contravvenzione è "presupposto necessario" del delitto colposo;
erroneamente il giudice della esecuzione ha valutato le sentenza "sulpiano del merito"; la intervenuta assoluzione dalla contravvenzione precludeva per il divieto del ne bis in idem la successiva condanna per il reato di lesioni colpose.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 16 giugno 2011, rileva: è palese la diversità dei fatti e delle relative imputazioni;
non ricorre la ipotesi contemplata dall'art. 649 c.p.p.; il confitto tra gli accertamenti da semmai luogo alla revisione;
in tal senso può essere convertita la impugnazione per la "eterogeneità dei mezzi processuali". 4. - Il ricorso è infondato.
La tesi sostenuta dal ricorrente è erronea.
Questa Corte ha, infatti, fissato il principio di diritto secondo il quale: "la disciplina contenuta nell'art. 669 c.p.p., in tanto è applicabile in quanto la pluralità di sentenze, oltre che lo stesso imputato, concernano lo stesso fatto, inteso quest'ultimo come coincidenza fra tutte le componenti delle concrete fattispecie" (Sez. 1, 22 novembre 1993, n. 5036, Nappo, massima n. 196505). E, nella specie, siffatta perfetta coincidenza non è pacificamente configurabile tra la contravvenzione (dalla quale il ricorrente è stato assolto) e il delitto colposo (pel quale ha successivamente) riportato condanna.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011