Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA3571/02 IN NOME DEL \... LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE оррагізайне Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a decreto rece Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G. N. 17105/99 - Cron. 8457 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 916Consigliere - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig. per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: -H- 12 MAR 2002 IL CANCELLIERE domiciliato in GIONFRIDDO SALVATORE, elettivamente ROMA VIA P EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO GRECO, difeso dall'avvocato SANTO GIACOMO 13000 ELLERIA CAPIZZI, giusta delega in atti;
ricorrente DG719304
contro
LA CA GI, elettivamente domiciliato in ROMA SCIPIONI 268/A, presso lo studio VIA DEGLI dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo difende unitamente all'avvocato GI PICCIONE, giusta 2001 delega in atti;
1537 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 238/98 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 17/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. u 7 7 2 q e r F -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Siracusa, decidendo sull'appello proposto da IU La CA avversO la sentenza del Pretore di Lentini che aveva rigettata la sua opposizione, proposta, con atto di citazione notificato il 4 dicembre 1992, avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, a favore dell'Avv. Salvatore Gionfridda, della somma di L.
2.409.137 prestazioni professionali che il ricorrente per Avv. Gionfridda assumeva di aver reso a suo favore nel procedimento di separazione personale Sabrina consensuale del La CA dalla moglie AN, con sentenza resa in data 17 giugno 1998 ha accolto il gravame, revocando il decreto ingiuntivo opposto e contemnando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. I l giudice d'appello ha osservato che non risultava provato il conferimento di un mandato ad Gionfridda e che litem dal La CA all'Avv. secondo cui il 1'assunto del La CA, professionista era il legale della moglie ed in tale veste egli lo aveva incontrato nel suo studio nel corso delle trattative volte a definire consensualmente la separazione, trovava conferma nel rilievo che, qualche tempo dopo l'omologazione 3 della separazione, lo stesso professionista aveva intrapreso nei suoi confronti e nell'interesse della moglie un'azione diretta alla modifica delle condizioni della separazione. Né а conforto della contraria tesi dell'appellato poteva invocarsi la dichiarazione resa da entrambi i coniugi nel ricorso per separazione, che poneva a carico delle parti, in ragione della metà per ciascuna, le spese registrazione ed ogni altra spesa di "redazione, conseguente al presente atto"; tale clausola intendere riferita solo alle spesedovendosi materiali di redazione del ricorso, di iscrizione al ruolo dello stesso,registrazione, ecc., non già all'onorario spettante all'avvocato per il ricorso о per eventuale attività stragiudiziale a favore di entrambe le parti. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Avv. Gionfridda, affidandosi a due е л motivi. Il La CA resiste con controricorso. е ч MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi proposti, che formula congiuntamente, il ricorrente censura la sentenza impugnata: 1°) per violazione degli artt. 3 Cost., 1957, 24 L. 13 giugno 1942, n. 793, 3 L. 12 marzo n. 146, 4 L. 8 aprile 1958, n. 520, 4 L. 25 gennaio 4 1959, n. 42, della L. 5 maggio 1976, n. 340 dell'art. 2223 cod. civ.; 2°) per vizio di motivazione ex artt. 115, 116, 360, n. 5, c.p.c. 2722, 2727, 2729 e 2697 c.c.". adduce, all'uopo, che i fatti certi della causa, desunti dalla lettera in data 10 ottobre 1991 del La CA, dall'interrogatorio reso dallo stesso all'udienza del 26 febbraio 1993 innanzi al Pretore di Lentini e dell'art. 5 del ricorso per separazione consensuale, sono costituiti dall'assunto del La CA, secondo cui esso le sue attività ricorrente avrebbe svolto professionali con spirito amichevole, dalla dichiarazione dello stesso La CA, che ammette di essersi recato più volte nello studio di esso ricorrente, dove sottoscrisse il ricorso, e dall'accordo delle parti, che poneva a carico delle . l l stesse in egual misura le spese di redazione e i Y registrazione del ricorso ed ogni altra spesa conseguente al ricorso stesso. Ciò premesso, il ricorrente Osserva che, essendosi accertato che il ricorso e la convenzione di separazione consensuale furono redatti da lui e sottoscritti anche dal La CA, la tesi, accolta 5 dal Tribunale, secondo cui il La CA non sarebbe tenuto alla corresponsione delle competenze spettantegli, è in contrasto sia con l'art. 5 del ricorso sia con l'art. 24 L. n. 794 del 1942, che stabilisce l'inderogabilità dei minimi tariffari e la non riunciabilità del diritto agli onorari. Né è sostenibile l'assunto secondo cui l'art. 5 del riferirebbe all'onorario non siricorso spettantegli. Sostiene, da ultimo, il ricorrente che, avendo controparte assunta una posizione di difesa positiva, la stessa aveva l'onere di fornire la prova del suo assunto, prova che non ha fornito e che ora non può più fornire, non avendo proposto reclamo avverso l'ordinanza pretorile che ne negava l'ammissione né avendo chiesto la revoca e dell'ordinanza stessa. k c Le censure sono, in parte, infondate ed, in i parte, inammissibili. r Va, in primo luogo, osservato che sulla parte fondamentale della motivazione della decisione impugnata, costituita dal rilievo che il ricorrente non ha provato di avere ricevuto dal La CA alcun rappresentarlo ed assisterlo nel mandato a separazione consensuale dalla procedimento di 6 moglie, le censure, mosse sono caratterizzate da essenzialmente assoluta genericità, racchiudendosi nel rilievo che anche il La CA sottoscrisse il ricorso redatto dal ricorrente e che l'art. 5 del ricorso avrebbe obbligato il La CA a sostenere la metà di tutte le spese del procedimento. È agevole, al riguardo, rilevare che tali argomenti sono stati ritenuti infondati dal giudice d'appello con motivazione che sfugge del tutto ai rilievi critici del ricorrente, il quale si attarda nel ribadire il fatto storico, non decisivo, della sottoscrizione del ricorso ed a riportare il senza affrontare contenuto dell'art. 5 del ricorso, considerazioni svolte dal Tribunale per le dimostrare l'infondatezza di entrambi gli argomenti da lui addotti. Per tale aspetto, dunque, le censure risultano inammissibili, non potendosi il ricorrente limitare a ribadire le circostanze ritenute idonee all'accoglimento della domanda, senza censurare la motivazione data al riguardo dal giudice di merito con riferimento ai vizi denunciabili per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.. Quanto, poi, al richiamo al principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari nella determinazione dei compensi spettanti ai professionisti ed alla ritenuta non rinunciabilità degli onorari, è evidente che si tratta di problema del tutto estraneo alla questione essenziale della controversia, rappresentata dall'accertamento dell'esistenza di un incarico professionale conferito dal La CA all'Avv. Gionfridda. E non v'è dubbio che la prova dell'esistenza del mandato dovesse esser data dal ricorrente, che su di esso fondava la pretesa di pagamento dell'onorario. Il ricorso, va dunque, rigettato e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a 10ST rimborsare al controricorrente le spee del 4567 20,66 giudizio di legittimità come da dispositivo. TOT. 149,77
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso condanna il e controricorrente le ricorrente а rimborsare al che liquida in spese del presente giudizio, (€413,17) (€478,14) complessive L. 925800 di cui L. 800.000 per ✓ ' onorari. Così deciso in Roma, addì 16 novembre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. newsitAl Couriglure Yvafoletan IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2002 Paolo Talarico lolezco Roma IL CARCY