Sentenza 22 gennaio 2002
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- 1. Cass. 32790/2023Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 18 dicembre 2023
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la recente sentenza n. 32790 depositata il 27 novembre 2023, si sono pronunciate in tema di responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR n. 602/1973 – responsabilità traente titolo per fatto proprio ex lege, di natura civilistica e non tributaria – precisando come la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 36, nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi di giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME0.06 85 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE wPosidone decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - R.G.N. 10667/99 Cron. 1752 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. 206 Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.28/09/01 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE SENTE NZ A 3.10 per diritt sul ricorso proposto da: Z GEN 2007 NI TO, titolare della ditta artigiana individuale LIRE 5000 EDILSANMARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B CANCELLERIA BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato MELONI che lo difende unitamente all'avvocato BRANDI FRANCO, AE388980 GIANFABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PA TE, elettivamente domiciliato in ROMA --- VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO, che lo difende unitamenteVINICIO giusta delega in 2001 all'avvocato GIUSEPPE BARTOLINI, 1277 atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 145/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 27/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- IN c/ AN RG 10667/99 -1- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso TO IN, titolare della ditta Edilsam- marco, per il pagamento di lavori edili effettuati in fa- vore di DO AN, il presidente del tribunale di Pesaro emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultimo per £ 7.856.050. Impugnatosi il decreto dal AN, in contraddit- torio del IN, il tribunale di Pesaro - ritenuto che a fronte dei non contestati lavori non fosse stata fornita -la prova dell'asserito fatto estintivo respingeva l'op- posizione con sentenza 24.11.94. Avverso tale decisione il AN interponeva gra- vame cui resisteva il IN. Con sentenza 27.4.98, la corte d'appello di Ancona ritenuto che, delle due tranches dei lavori, la prima, per £ 7.162.000, fosse stata affidata alla ditta Edil- sammarco ed i relativi lavori fossero stati alla stessa interamente pagati, come comprovato dalle ricevute a sal- do vergate sui due pertinenti consuntivi dal subappalta- tore EG;
che, per converso, della seconda non ri- l'avvenuta commissione alla medesimasultasse provata ditta Edilsammarco, risultando invece i lavori diretta- IN c/ AN RG 10667/99 -2- mente commissionati al medesimo EG, e, quindi, la legittimazione dell'istante a far valere l'azionata pre- tesa - in accoglimento del proposto appello, revocava il decreto ingiuntivo opposto. Avverso tale decisione TO IN proponeva ricorso cassazione con un unico motivo articolato in due per proposizioni. Resisteva DO AN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno, preliminarmente, disattese le eccezioni d'i- nammissibilità del ricorso introduttivo per essere sta- to sottoscritto solo da procuratore non esercente nel di- stretto, per avere 10 stesso autenticato la firma del cliente in procura, per essere stato l'atto notificato da ufficiale giudiziario incompetente 4 sollevate dal con- troricorrente. Quanto ai due primi profili va, infatti, considera- to che innanzi a questa Corte la rappresentanza in giudi- zio attività propria di avvocati iscritti nell'albo dei professionisti abilitati ad esercitare innanzi alle giu- risdizioni supreme, i quali non subiscono restrizioni territoriali nello svolgimento di tale attività, detta abilitazione attenendo all'esercizio di essa innanzi ad IN c/ AN RG 10667/99 -3/1 un giudice competente per l'intero territorio nazionale ed unico essendo, per tutto il territorio nazionale, il detto albo speciale (Cass. 28.6.95 n. 7295, 13.9.93 n. 9502, nonché, indirettamente, 20.4.95 n. 4425, 1.4.95 n. 3850, 19.1.95 n. 5449); pertanto, innanzi a questa Corte possono essere utilmente sollevate solo questioni rela- tive all'iscrizione o meno dell'avvocato nell'albo spe- ciale, nella specie non dedotte, mentre sono inconferenti questioni sollevate in termini di sua appartenenza "distrettuale". Quanto al secondo profilo - per il quale neppure si specifica quale sarebbe il vizio notificatorio cui vuol farsi riferimento e tanto già giustificherebbe il rigetto dell'eccezione - devesi considerare che la notificazione del ricorso per cassazione costituisce un atto di compe- tenza promiscua, in quanto interessa non soltanto Roma, sede dell'organo innanzi al quale il processo dev'essere trattato, ma anche il luogo nel quale l'impugnata senten- za è stata pronunziata ed il ricorso dev'essere notifica- to, onde la notificazione del ricorso per cassazione fuo- ri Roma può essere eseguita anche dagli ufficiali giudi- ziari del luogo ove la sentenza impugnata sia stata pro- nunziata (e pluribus, Cass.
4.10.96 n. 8683); nella spe- IN c AN RG 10667/99 -4- cie, la notificazione ad opera dell'ufficiale giudiziario di Ancona d'un ricorso avverso sentenza emessa da quella corte d'appello è, dunque, perfettamente legittima. Con il motivo, il ricorrente - denunziando viola- zione di legge in relazione alle disposizioni e leggi sull'appalto e subappalto;
difetto ed erronea motivazio- ne>> - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto insussistente il subappalto, abbia basato la propria de- cisione sulle dichiarazioni di saldo "carpite" al subap- paltatore EG senza considerarne l'irrilevanza nel rapporto tra committente ed appaltatore, non abbia preso in considerazione alcuni aspetti della vicenda ed, in particolare, abbia erroneamente valutato le deposizioni testimoniali. Il motivo, ammesso che siasi inteso denunziare vizi dell'impugnata sentenza ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC, non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot- to, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- sizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle norme assuntivamente violate e delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata IN c/ AN RG 10667/99 -5- che motivatamente si assumano in contrasto con quelle od altre norme regolatrici della fattispecie o con l'inter- pretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adem- piere al suo istituzionale compito di verificare il fon- damento della lamentata violazione;
ond'è che risultano inidoneamente formulate, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la censura priva dell'indicazione delle norme di riferimento e la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non me- diante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nel- l'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse so- luzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Orbene, nel ricorso in esame non solo non risultano indicate le disposizioni di legge delle quali si denunzia la violazione le uniche norme sul subappalto contenute nel codice civile essendo gli artt. 1656 e 1670 evidente- mente non pertinenti al thema decidendum ma neppure IN c/ AN RG 10667/99 -6-1 risulta sviluppata alcuna argomentazione in diritto ine- rente alla denunziata violazione delle disposizioni e leggi sull'appalto e subappalto>>, le sintetiche argomen- tazioni svolte attenendo, se mai, alla questione, del tutto diversa, dell'idoneità dei pagamenti effettuati а mani del terzo ad integrare gli estremi dell'esatto adem- pimento in relazione alla qualificazione o meno del terzo stesso a riceverli in nome e per conto del creditore. Tale questione, peraltro, pur ammesso ma non con- cesso che fosse stata ritualmente propspettata in rela- 4 CPC, non può esserezione agli artt. 360 n.3 e 366 n. presa in considerazione, dacché non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risul- dall'esame delle conclusioni delle parti riportate ta nell'epigrafe, dell'esposizione del fatto e della motiva- zione della sentenza impugnata, contro la quale non è stata formulata censura per suo omesso esame. E' ben vero che trattasi di questione di diritto che potrebbe, anch'essa, essere invocata a contestazione dell'ex adverso sollevata eccezione d'intervenuto adempi- mento, ma poiché introduce temi di dibattito completamen- te nuovi, implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in IN c/ AN RG 10667/99 -7- fatto e che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revi- sione della sentenza impugnata in rapporto alla regolari- tà formale del processo ed alle questioni di diritto nel- lo stesso già proposte, non può essere presa in conside- razione. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modi- fichino la precedente impostazione difensiva ponendo а fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). IN c/ AN RG 10667/99 -8- In sostanza, non si ravvisano nel motivo questioni in diritto suscettibili d'esame e ciò, peraltro, non stu- pisce, quando si vada a considerare come l'intera tratta- zione non riguardi affatto un'erronea applicazione al ca- so in esame della disciplina dettata dall'invocata norma- tiva, risultando, piuttosto, incentrata su di un'assunta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice a quo, ma anche sotto tale profilo il motivo risulta inidoneamente formulato e, comunque, in- fondato. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazio- ne di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razio- nale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non ri- spondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giu- IN c/ AN RG 10667/99 -9- dice del merito al convincimento della parte ed, in par- ticolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma de qua, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione com'è, appunto, per quello in esame in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- me logico e coerente di quelle tra le prospettazioni del- IN c/ AN RG 10667/99 -10- le parti e le emergenze istruttorie che siano state rite- nute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificar- lo;
in altri termini, perché sia rispettata la prescri- zione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e suffi- cienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. In particolare, va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretese incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giu- dice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od er- roneamente valutati, che il ricorrente specifichi il con- tenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, come appunto sarebbe stato necessario nella specie, inte- IN c/ AN RG 10667/99 -11- grale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all' uopo il semplice richiamo di mezzi istruttori acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore pro- batorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giu- dice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisio- ne e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della detta precedente fase del giudizio. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal giudice del merito all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata com'è su di una dettagliata disamina dei vari elementi di giudizio risultanti dagli atti;
un giudizio, dunque, ope- rato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva del ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. L'esaminato motivo non meritando accoglimento il ricorso va, dunque, respinto. IN c/ AN RG 10667/99 -12- Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive £1.337.700 delle quali £ (€ 690,86) 1.200.000 per onorari. (€ 619,75) Così deciso in Camera di Consiglio il 28.9.2001. 11 Presidente и кутNettany Il Cons est. IL CANCELLIERE C1 Francesc Catania 109T 128,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 456T 30,88 2 2 GEN. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 TOT. 160, 10 80656,00 ama 166,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 Si attesta la registrazione (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002)versate € 166,10 apposta in calce alla copia autentica serie 4 al n. 1967