Sentenza 11 aprile 2000
Massime • 1
Non può essere dichiarata l'inutilizzabilità, ai fini cautelari, dei risultati di intercettazioni di conversazioni per mancata trasmissione dei relativi decreti di autorizzazione, quando tali decreti, a suo tempo non trasmessi al giudice per le indagini preliminari unitamente agli altri atti a sostegno della richiesta di misura cautelare, e non trasmessi nemmeno al tribunale del riesame entro il termine di cui all'art. 309, comma 5, cod proc. pen., siano stati tuttavia depositati nel corso dell'udienza camerale davanti allo stesso tribunale del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2000, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. M. D. LOSAPIO - Presidente;
del 11/04/2000
2) Dott. Fabio MAZZA - Consigliere;
SENTENZA
3) Dott. B. R. DE GRAZIA - Consigliere;
N. 2362
4) Dott. Vito SAVINO - Consigliere;
REGISTRO GENERALE
5) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere rel.; N. 49011/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia;
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 2 novembre 1999, nei confronti di NG AN, n. in Napoli l'11.06.1945..
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Non comparso il difensore dell'indagato;
Osserva:
1. Il 7 ottobre 1999 il G.I.P. del Tribunale di Napoli emetteva nei confronti di NG AN, indagato per reati di cui agli artt. 416-bis c.p.; 74 D.P.R. n. 309/1990; 110, 81, cpv., c.p., 73, 80 D.P.R. n. 309/1990, ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere. Sulla istanza di riesame del NG, il competente Tribunale provinciale, con ordinanza del 2 novembre 1999, annullava il provvedimento del G.I.P., conseguentemente disponendo la liberazione dell'indagato.
Rilevavo i giudici del merito innanzitutto la "inutilizzabilità - ai fini della ricostruzione e della valutazione del quadro indiziario... - dei risultati della intercettazione ambientale..., attesa la mancata trasmissione, sia al G.I.P. che a questo Tribunale... del decreto autorizzativo della predetta intercettazione"; rilevavano, poi, che "nei confronti dell'odierno ricorrente l'ordinanza impugnata risulta emessa soltanto per il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico capo a)" e ritenevano che "non risulta integrato il presupposto cautelare di cui all'art. 273 c.p.p., atteso che gli indizi raccolti a carico dell'indagato, pur se sussistenti, non raggiungono il grado di gravità richiesto dalla citata disposizione... una volta dichiarata la inutilizzabilità delle risultanze della intercettazione ambientale ....".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunziando i vizi di violazione di legge, in riferimento all'art. 309.9 c.p.p., e di motivazione: deduce, in particolare, che i giudici del merito avevano omesso di rilevare che i decreti autorizzativi delle intercettazioni in questione erano stati depositati dal magistrato inquirente nel corso dell'udienza camerale (in particolare quelli relativi alle intercettazioni ambientali effettuate nel 1991 presso l'abitazione del NE) e che erroneamente gli stessi giudici avevano ritenuto che al NG fosse stata imposta la predetta misura cautelare solo per il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico, laddove, invece, tale misura era stata applicata anche per le altre due imputazioni per le quali il NG era indagato, come espresse ai capi e) ed f) della rubrica di addebiti.
3.0 Deve premettersi che, concernendo l'ordinanza del G.I.P. sia il NG che altri indagati, con l'atto di ricorso che occupa il P.M. ha impugnato sia l'ordinanza del Tribunale del riesame concernente il NG, sia quella, diversa, concernente NE IC: quanto a quest'ultimo, il relativo gravame è stato già deciso da questa Corte, con sentenza del 22 febbraio 2000, sicché va in questa sede esaminato solo il ricorso concernente la posizione del NG.
3.1 Ciò posto, il ricorso è fondato.
Quanto, invero, al primo dei rilievi gravatori fatti valere, giova innanzitutto rilevare - per le considerazioni di ordine sistematico che ne scaturiscono - che al Tribunale del riesame devono essere trasmessi, non oltre il quinto giorno dal ricevuto avviso, tutti gli atti a suo tempo presentati al giudice che ha disposto la misura coercitiva, ex art. 291 c.p.p. (art. 309.5 c.p.p.): devono, quindi, essere trasmessi al Tribunale del riesame, nel suindicato termine di legge, tutti quegli atti che il P.M. ha già presentato al G.I.P. a fondamento della proposta misura (non eventualmente altri che al G.I.P. non siano stati presentati) e la violazione di tale obbligo comporta la assorbente inefficacia della misura coercitiva (art. 309. 10 c.p.p.). Ove, tuttavia, non si versi in tale ipotesi di tranciante inefficacia (e nella specie ha correttamente di tanto dato atto la ordinanza impugnata, rilevando, tra l'altro, "la mancata trasmissione, sia al G.I.P. che a questo Tribunale... del decreto autorizzativo della predetta intercettazione"), devono, per il resto, trovare applicazione le altre norme che regolano il procedimento de libertate in questione, secondo lo schema normativamente disposto dall'art. 309 c.p.p.. In particolare (e rilevato, sotto un profilo di ordine generale, che in sede di riesame la misura cautelare può essere confermata anche per motivi diversi da quelli ritenuti dal giudice della imposta misura coercitiva), il Tribunale del riesame è tenuto a rendere le delibazioni al riguardo "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza", come recita il 9^ comma del precitato art. 309 c.p.p.. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate di inefficacia del provvedimento cautelare, devono essere utilizzati e valutati dal giudice del riesame anche gli elementi offerti dalle parti nel corso della udienza camerale.
Nella specie, come si legge nel verbale di udienza del 2 novembre 1999, si è ivi dato "atto che il P.M. stamattina ha depositato i decreti di intercettazioni e ulteriori atti concernenti la procedura". Posto che, per come s'è detto, per tali atti, non pregressamente depositati davanti al G.I.P., non rileva il preclusivo termine di cui al 5^ comma della norma in esame, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto prendere in considerazione tale documentazione in quella sede prodotta ed anche alla stregua della stessa rendere le sue statuizioni al riguardo. Nel provvedimento impugnato, invece, non si dà atto dell'effettuato esame di tale documentazione in quella sede prodotta, ne' conseguentemente - a fronte di quanto attestato nel predetto verbale di udienza -, e per quanto conclusivamente al riguardo rileva, si dà contezza alcuna dei prodotti decreti autorizzativi, ne' della eventuale inafferenza, o persistente mancanza, o eventuale inutilizzabilità per ragioni diverse da quella sin qui esaminata, di quella specifica documentazione autorizzativa ritenuta rilevante nei confronti di tale indagato, non trasmessa inizialmente al G.I.P. e al Tribunale del riesame nel termine di cinque giorni;
quella documentazione, per come chiarito, poteva essere prodotta in sede di udienza camerale e, se ed in quanto prodotta, essa era pienamente utilizzabile al fine di verificare la legittimità delle intraprese ed espletate operazioni di intercettazione: circostanza ed esame, questi, dei quali non può non esser data specifica contezza da parte dei giudici del riesame, che sul punto, invece, hanno omesso di rendere le motivazionali ragioni al riguardo.
3.2 Fondata si appalesa anche la seconda delle proposte censure. Per vero, il P.M. aveva richiesto la misura cautelare in questione indicando, quali ipotesi di reato addebitate al NG, il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (capo A) della relativa rubrica), quello di cui all'art. 74 (capo E) della rubrica) e quello di cui agli artt. 73 e 80 (capo F) della stessa). Il G.I.P., dopo aver richiamato (pagg. 53-55 della relativa ordinanza) gli elementi riguardanti "il traffico di stupefacenti" "(capi E, F ... )" e (pagg. 87-88, ibid.) le imputazioni specificamente addebitate al NG "(capi A, E, F)", dispose la richiesta misura cautelare, senza specificazione limitativa alcuna al primo solo degli addebiti mossi dal P.M. al NG: ne' l'ordinanza impugnata dà motivazionale contezza della ritenuta circostanza che la misura "risulta emessa soltanto per il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico (capo a)".
4. La impugnata ordinanza va, dunque, annullata, nei confronti del NG, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente a NG AN, e rinvia al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000