Sentenza 11 luglio 2000
Massime • 1
È obbligo del pubblico ministero trasmettere al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309 comma 5, cod. proc. pen., gli atti già presentati al giudice per le indagini preliminari e quelli successivamente assunti a favore dell'indagato, per consentire il diretto apprezzamento della loro idoneità ad influire positivamente nella valutazione della posizione dell'indagato, e tale obbligo comprende anche quegli atti che eventualmente già siano nella disponibilità del medesimo indagato, non potendosi far carico a quest'ultimo della relativa allegazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza dichiarativa della perdita di efficacia della custodia cautelare per mancata trasmissione di documentazione, già prodotta dall'indagato nell'udienza di convalida dell'arresto, volta a dimostrare la legittima provenienza del denaro trovato in suo possesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2000, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. FRANCESCO LISCIOTTO Presidente del 11/07/2000
2) Dott. BENITO ROMANO DE GRAZIA Consigliere SENTENZA
3) Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere N. 4038
4) Dott. CARLO LICARI Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. VINCENZO ROMIS Consigliere N. 11244/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Bologna;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna in data 3 marzo 2000, nei confronti di:
1) AL IO, n. in Bologna il 12.04.1959;
2) CA ES, n. in Caltanissetta il 14.06.1974. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ES Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore dei ricorrenti;
Osserva:
1. Il 3 marzo 2000 il Tribunale del riesame di Bologna
dichiarava la perdita di efficacia della ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 21 febbraio dello stesso anno, nel confronti di AL IO e CA ES, per imputazione di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. n.309/1990. A tale statuizione i giudici del merito pervenivano rilevando che "gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna non comprendono la documentazione prodotta dalla difesa nella udienza di convalida innanzi al G.I.P., con particolare riferimento alla busta paga ed alla quietanza relativa al risarcimento danni per la somma di L. 67.000.000 in favore del AL, a sostegno delle dichiarazioni difensive rese dagli indagati", rilevando che "i documenti predetti rilevano certamente ai fini della valutazione della posizione dell'indagato ...".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, deducendo: che - richiamando all'uopo un arresto giurisprudenziale di questa Corte - non possono annoverarsi tra gli elementi favorevoli sopravvenuti quegli atti, documenti o risultanze che si trovino già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati o prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza camerale;
che la busta paga e la quietanza di pagamento suindicate non potevano, di certo, ritenersi elementi favorevoli all'indagato, utili alla sua discolpa ed in ogni caso si trattava di documenti "in possesso della difesa esibiti all'udienza di convalida (in cui il P.M. era rimasto assente) e che, "avendone la disponibilità, ben potevano essere formalmente prodotti dal difensore con la richiesta di riesame o nel corso dell'udienza camerale"; che, peraltro, tali documenti erano stati prodotti nell'udienza camerale di convalida dell'arresto nell'interesse del solo AL, sicché "del tutto abnorme appare... l'estensione allo CA della perdita di efficacia della misura...".
3. Il ricorso ? infondato.
Richiamato, infatti, il disposto dell'art. 309.5 c.p.p., a termini del quale, nel procedimento di riesame, il P.M. deve trasmettere al Tribunale competente, nel termine ivi stabilito, non solo gli atti a suo tempo presentati a norma dell'art. 291.1, c.p.p., ma anche "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini", hanno pertinentemente annotato i giudici del merito che, "anche aderendo all'orientamento più rigoroso della Cassazione, secondo il quale in materia di riesame gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato si debbano intendere di natura oggettiva e tali da influire positivamente nella valutazione della posizione dell'indagato", nella specie tale documentazione era rilevante a tali indicati fini, ulteriormente chiarendo come "tale esame debba essere svolto in astratto", competendo poi la definitiva valutazione al giudice del merito, che deve, però, esser posto "nella possibilità... di poter apprezzare l'elemento stesso". Quella documentazione, invero, era stata prodotta dal AL nel corso dell'udienza di convalida, a dimostrazione che la somma di denaro sequestrata era, in sostanza, di legittima provenienza;
posto che l'evocato sequestro dovette essere effettuato per essere quella somma di denaro corpo del reato per il quale si procedeva (ai sensi dell'art. 253 c.p.), quella documentazione, dunque, acquisiva oggettiva idoneità ad essere valutata a favore della tesi difensiva fatta valere e doveva dal Tribunale esser conosciuta, al fine di compiutamente valutare, anche attraverso tale dato oggettivo, l'evidenziato quadro indiziario e, con esso, la sussistenza delle esigenze cautelari anche in riferimento al principio di adeguatezza. E posto che ai due indagati il reato per il quale si procede viene contestato come da loro commesso in concorso, la circostanza predetta rilevava non solo nei confronti del AL, che l'aveva documentata, ma anche dello CA, coindagato per lo stesso reato. Non condivide, infine, il Collegio la tesi secondo cui il P.M. debba ritenersi esentato da quell'obbligo, ove gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato siano già nella disponibilità di quest'ultimo e possano, quindi, essere utilizzati o prodotti dalla difesa nel corso dell'udienza camerale di riesame. Per intanto, infatti, il disposto del precitato art. 309.5 c.p.p. pone a carico del rappresentante della pubblica accusa un obbligo assoluto, finalizzato alla necessità che il giudice del riesame abbia contezza di tutti gli elementi sino a quel momento acquisiti, quindi di quelli pregressamente rappresentati dal P.M. e di quelli successivamente assunti a favore dell'indagato, senza che gli atti e gli elementi (nella intierezza del quadro indiziario e del quadro degli elementi tutti rilevanti, anche in riferimento al disposto degli artt. 274 e 275 c.p.p.), una volta rappresentati ed acquisiti alla realtà procedimentale, possano essere pretermessi e non portati a conoscenza del giudice del riesame, per inerzia del P.M. e conseguente affidamento su attività altrui. Per altro verso, poi, la indicazione dei motivi della richiesta di riesame (e, a fortiori, la loro illustrazione e documentazione) ? solo facoltativa (art. 309.6 c.p.p.) e l'impugnazione per riesame ha effetto interamente evolutivo ed è preordinata alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare, alla stregua degli atti tutti presentati ed acquisiti;
il difensore e l'indagato hanno non l'obbligo, ma solo la facoltà, di intervenire nella relativa udienza camerale, di talché dal mancato esercizio di tale facoltà da parte dei difensore e dell'indagato (che ben possono fare affidamento, questa volta legittimo, sugli elementi già rappresentati, acquisiti alla realtà procedimentale e che la norma vuole vengano rappresentati anche al giudice del riesame) non possono derivare effetti sanzionatori per l'indagato e nel contempo sananti o caducatori del suindicato obbligo del P.M..
4. Il proposto ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2000