Sentenza 6 giugno 2000
Massime • 1
L'art. 309 comma 5, cod. proc. pen., impone al pubblico ministero di trasmettere al Tribunale del riesame, nel termine indicato, tutti quegli atti o elementi oggettivi che servono in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo della "discovery" da parte dell'accusa; pertanto la trasmissione non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati o prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta ininfluente la mancata trasmissione di documentazione già prodotta dalla difesa all'udienza di convalida)"
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2000, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO - Presidente - del 06/06/2000
Dott. GIANFRANCO TATOZZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO MARZANO - Consigliere - N. 3337
Dott. GIOVANNI FEDERICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RUGGERO GALBIATI - Consigliere - N. 14584/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) OR HE n. il 12.03.1974
avverso ordinanza del 14.03.2000 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TATOZZI GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Matera che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 6.3.2000 il Gip Tribunale di Bologna applicata ad ON GO e UO KL la misura della custodia cautelare nei ricorsi in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 305150. A seguito d'istanza di riesame proposto dagli indagati il Tribunale il 14.3.2000 confermate in misura.
In particolare il giudice del riesame escludeva che, come richiesto dagli istanti, potesse discendere la perdita di efficacia della misura ex art. 309, c. 10, c.p.p. dalla mancata trasmissione, in termini di cui al 5^ c. di detta disposizione, di alcune trasmissioni in termini di cui al 5^ c. di dette disposizioni, di alcune produzioni definitive (dichiarazione del fratello di ON GO di ospitarlo agli arresti domiciliari e contratto di locazione dell'abitazione) effettuata nel corso della udienza di convalida dell'arresto e comunque successivamente acquisite dal Tribunale del riesame.
Avverso la ordinanza di riesame propone ricorso per Cassazione il GO ON che deduce quale mezzo di annullamento la violazione dell'art. 309 c.p.p. in relazione alla negata declaratoria di inefficacia della misura e la mancanza di motivazione riguardo alla inadeguatezza di misure cautelari alternative e meno oggettive di quelle applicate.
2. Il ricorso non è fondato.
L'art. 309, 5^ c., c.p.p. impone che vengano trasmessi, nel termine indicato, al giudice del riesame tutti quegli atti o elementi oggettivi che devono in concreto discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo alla discovery da parte della accusa;
pertanto deve escludersi che la trasmissione riguardi quegli atti, documenti o risultasse che si trovino già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da queste possono essere utilizzati o prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso della udienza camerale (cfr. Cass. II n. 5756 dell'1.11.97). Nella specie la documentazione era stata prodotta all'udienza di convalida della difesa e da questa riproposta anche a quella camerale dinnanzi al Tribunale del riesame.
Anche il successivo merito di ricorso è inconsistente posto che nella ordinanza impugnata la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno oggettive è esclusa con riferimento al ruolo svolto dall'indagato nel traffico locale degli stupefacenti per cui risulta valutata e motivata la adeguatezza della misura oggetto di riesame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2000