Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2000, n. 3337
CASS
Sentenza 6 giugno 2000

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L'art. 309 comma 5, cod. proc. pen., impone al pubblico ministero di trasmettere al Tribunale del riesame, nel termine indicato, tutti quegli atti o elementi oggettivi che servono in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo della "discovery" da parte dell'accusa; pertanto la trasmissione non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati o prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta ininfluente la mancata trasmissione di documentazione già prodotta dalla difesa all'udienza di convalida)"

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2000, n. 3337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3337
    Data del deposito : 6 giugno 2000

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