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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11297 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 7 gennaio 2022, confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Latina del 15 marzo 2016 che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato OR CH alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio di un'autovettura. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Andrea Gatto, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per violazione della disciplina dettata dall'art. 195 comma 4 cod.proc.pen. stante la non utilizzabilità delle dichiarazioni dal Maresciallo Giolitti in ordine alla conversazione tra il coimputato ER ed il OR ascoltata dal verbalizzante;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11297 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/02/2023 - difetto di motivazione ex art. 606. lett. e) cod.proc.pen, in ordine all'affermazione di responsabilità e travisamento della prova non potendo alla frase riferita dal RI attribuirsi alcuna valenza decisiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 D ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze reiterative di questioni già devolute all'analisi della corte di appello ed anche manifestamente infondate;
ed invero, quanto al primo motivo, deve essere rammentato come secondo l'orientamento della Corte di cassazione la testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione (Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, Rv. 278371 - 01). Il principio deve essere ribadito anche nel caso come quello in esame in cui l'abbreviato sia stato condizionato ed ammesso in relazione ad una prova diversa dall'audizione del teste indiretto come nell'ipotesi dell'esame dell'imputato. Pertanto, va affermato che la dichiarazione del Maresciallo sul contenuto della conversazione telefonica tra i due coimputati, il RI ed il ricorrente OR, è utilizzabile nel giudizio abbreviato. Inoltre sul punto va anche ricordato come sia stato pure affermato che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di cui all'art. 195 cod. proc. pen., la testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria il quale descriva le condotte tenute in sua presenza dall'indagato e riferisca quanto appreso dalla conversazione di quest'ultimo con una terza persona, trattandosi di dichiarazioni che non sono state stimolate dalla RG., ma di cui l'operatore di polizia è stato testimone diretto (Sez. 2, n. 52539 del 03/11/2016 Rv. 268708 - 01). In precedenza si era già affermato che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su comportamenti posti in essere dall'indagato o su dichiarazioni rivolte da quest'ultimo a terzi quando ciò sia accaduto sotto la sua diretta percezione. (Sez. 3, n. 34760 del 25/05/2011, Rv. 251237 - 01). Così che in applicazione dello stesso principio devono ritenersi pienamente utilizzabili anche le dichiarazioni rese dal sottoufficiale di P.G. in ordine ad una conversazione tra due coimputati. 2.2 Il secondo motivo reitera doglianze in punto di travisamento della prova ed affermazione di responsabilità già adeguatamente scrutinate dai giudici di merito;
al proposito deve essere ricordato come il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non L) IL PRESIDENTE G p Rago esaminati dal.primo giudice (Sez. 4,. n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez.. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Rv. 258438). Inoltre si è anche affermato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099). E nel caso in esame tale palese travisamento non appare sussistere posto che la responsabilità del ricorrente veniva ritenuta sulla base del rinvenimento nel possesso della moglie di un'autovettura di origine furtiva alla quale era stata apposta altra targa di un mezzo che era stato acquistato proprio dal OR. Ed a fronte di tale inequivocabile dato oggettivo il ricorso insiste nel prospettare l'estraneità dell'imputato ai fatti deducendo una versione alternativa già sconfessata quanto alla sua credibilità e verosimiglianza da entrambi i giudici di merito con valutazioni prive di illogicità tanto più manifesta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 17 febbraio 2023 I CONSIGLIE T. I i?
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 7 gennaio 2022, confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Latina del 15 marzo 2016 che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato OR CH alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio di un'autovettura. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Andrea Gatto, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per violazione della disciplina dettata dall'art. 195 comma 4 cod.proc.pen. stante la non utilizzabilità delle dichiarazioni dal Maresciallo Giolitti in ordine alla conversazione tra il coimputato ER ed il OR ascoltata dal verbalizzante;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11297 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/02/2023 - difetto di motivazione ex art. 606. lett. e) cod.proc.pen, in ordine all'affermazione di responsabilità e travisamento della prova non potendo alla frase riferita dal RI attribuirsi alcuna valenza decisiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 D ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze reiterative di questioni già devolute all'analisi della corte di appello ed anche manifestamente infondate;
ed invero, quanto al primo motivo, deve essere rammentato come secondo l'orientamento della Corte di cassazione la testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione (Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, Rv. 278371 - 01). Il principio deve essere ribadito anche nel caso come quello in esame in cui l'abbreviato sia stato condizionato ed ammesso in relazione ad una prova diversa dall'audizione del teste indiretto come nell'ipotesi dell'esame dell'imputato. Pertanto, va affermato che la dichiarazione del Maresciallo sul contenuto della conversazione telefonica tra i due coimputati, il RI ed il ricorrente OR, è utilizzabile nel giudizio abbreviato. Inoltre sul punto va anche ricordato come sia stato pure affermato che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di cui all'art. 195 cod. proc. pen., la testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria il quale descriva le condotte tenute in sua presenza dall'indagato e riferisca quanto appreso dalla conversazione di quest'ultimo con una terza persona, trattandosi di dichiarazioni che non sono state stimolate dalla RG., ma di cui l'operatore di polizia è stato testimone diretto (Sez. 2, n. 52539 del 03/11/2016 Rv. 268708 - 01). In precedenza si era già affermato che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su comportamenti posti in essere dall'indagato o su dichiarazioni rivolte da quest'ultimo a terzi quando ciò sia accaduto sotto la sua diretta percezione. (Sez. 3, n. 34760 del 25/05/2011, Rv. 251237 - 01). Così che in applicazione dello stesso principio devono ritenersi pienamente utilizzabili anche le dichiarazioni rese dal sottoufficiale di P.G. in ordine ad una conversazione tra due coimputati. 2.2 Il secondo motivo reitera doglianze in punto di travisamento della prova ed affermazione di responsabilità già adeguatamente scrutinate dai giudici di merito;
al proposito deve essere ricordato come il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non L) IL PRESIDENTE G p Rago esaminati dal.primo giudice (Sez. 4,. n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez.. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Rv. 258438). Inoltre si è anche affermato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099). E nel caso in esame tale palese travisamento non appare sussistere posto che la responsabilità del ricorrente veniva ritenuta sulla base del rinvenimento nel possesso della moglie di un'autovettura di origine furtiva alla quale era stata apposta altra targa di un mezzo che era stato acquistato proprio dal OR. Ed a fronte di tale inequivocabile dato oggettivo il ricorso insiste nel prospettare l'estraneità dell'imputato ai fatti deducendo una versione alternativa già sconfessata quanto alla sua credibilità e verosimiglianza da entrambi i giudici di merito con valutazioni prive di illogicità tanto più manifesta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 17 febbraio 2023 I CONSIGLIE T. I i?