Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
È utilizzabile, non rientrando nel divieto di cui all'art. 195 cod. proc. pen., la testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria il quale descriva le condotte tenute in sua presenza dall'indagato e riferisca quanto appreso dalla conversazione di quest'ultimo con una terza persona, trattandosi di dichiarazioni che non sono state stimolate dalla P.G., ma di cui l'operatore di polizia è stato testimone diretto.
Commentario • 1
- 1. Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2016, n. 52539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52539 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
525 39/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1965 Matilde Cammino - Presidente - Geppino Rago -CC 03/11/2016 R.G.N. 31776/2016 Marco Maria Alma Relatore - Ignazio Pardo Alberto Pazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER DR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza n. 198/16 in data 08/06/2016 del Tribunale di Taranto in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8 giugno 2016, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Taranto ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 18 maggio 2016 con la quale era stata applicata a DR ER la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di concorso (con CK HI) in rapina کار aggravata ai danni del supermercato "Alter Discount" di Carosino. I fatti-reato risalgono al 14 maggio 2016. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione del combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto irrilevante la mancata trasmissione degli atti concernenti il verbale di interrogatorio (di garanzia - ndr.) ed il verbale di arresto del coindagato CK HI. Secondo la difesa del ricorrente gli atti indicati erano "elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" e di essi per legge e previa trasmissione si sarebbe dovuto tener conto. Alla luce di quanto evidenziato si sarebbe determinata la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare applicato. Avrebbe in ogni caso errato il Tribunale ritenendo irrilevanti le dichiarazioni e la posizione dell'HI, che ha fornito elementi autoindizianti idonei ad influire sul quadro cautelare nei confronti del coindagato, solo perché trattasi di elementi sopravvenuti all'applicazione della misura cautelare nei confronti del ER. La mera acquisizione del verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'HI ai carabinieri in data 15 maggio 2016 non sarebbe stato elemento idoneo ad escludere la nullità derivante dalla mancata acquisizione degli ulteriori atti (ordinanza cautelare, verbale di arresto ed interrogatorio di garanzia).
2.2. Violazioni di legge ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame erroneamente qualificato come sommarie informazioni assunte ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. le parole profferite dal ER all'ingresso della stazione dei Carabinieri e poi successivamente quelle intercorse in un dialogo tra costui e la madre. Secondo la difesa del ricorrente trattasi di prove illegittimamente acquisite in quanto gli operanti si sarebbero limitati a percepirle senza verbalizzarle.
2.3. Vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'eccezione difensiva riguardante l'omissione degli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen. (e non ex art. 63 cod. proc. pen. come ritenuto del Tribunale) rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall'HI il 15 maggio 2016, che non sarebbero dichiarazioni spontanee utilizzabili ex art. 350, comma 2 خار 7, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle stesse nei confronti del ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato oltre che caratterizzato da assoluta genericità. Appare al riguardo sufficiente rilevare che, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, la Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che «In tema di riesame delle misure cautelari, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti per sé favorevoli, egli ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti negli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.»> (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio) (Sez. 6, n. 25058 del 10/05/2016, Sabatino, Rv. 266972). Ora, tale onere nel ricorso che in questa sede ci occupa non risulta essere stato rispettato il che rende del tutto generico il relativo ricorso non essendo possibile apoditticamente affermare che gli atti dei quali si lamenta l'omessa trasmissione contenessero "elementi sopravvenuti a favore del ER". A ciò si deve aggiungere un ulteriore elemento che rende di palmare evidenza la doglianza proposta in questa sede: attualmente il difensore dell'HI è anche il difensore nel medesimo procedimento penale del ER, con la conseguenza che bene avrebbe potuto il difensore, nel rispetto del principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione e per dimostrare la fondatezza della propria doglianza, acquisire e produrre in questa sede gli atti dei quali si lamenta la mancata trasmissione al Tribunale del riesame.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Va detto subito che la gravità degli elementi indiziari a carico del ER risulta congruamente descritta nell'ordinanza impugnata (pag. 3) e presenta elementi di resistenza anche indipendentemente dalle dichiarazioni che l'indagato ebbe modo di fare quando giunse negli uffici dei carabinieri od allorquando fu sentito dialogare con la propria madre, tanto è vero che ciò risulta essere stato precisato dallo stesso Tribunale del riesame (pag. 5 della stessa ordinanza). In ogni caso e fermo il principio secondo il quale le dichiarazioni spontaneamente rese da un indagato a norma dell'art. 350, comma settimo, cod. 3 D proc. pen., raccolte dalla polizia giudiziaria ma non documentate in verbale, possono essere utilizzate in fase di indagini preliminari come indizio di reato e stimolo ed oggetto di ulteriori investigazioni, non ricorrendo né l'inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 cod. proc. pen. (mancando un espresso o implicito divieto) né una ipotesi di inutilizzabilità specifica, corretto è il richiamo effettuato dal Tribunale all'ulteriore assunto di questa Corte Suprema secondo la quale la mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 cod. proc. pen. non le rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione è prevista da detta norma. Nessun dubbio può inoltre nutrirsi circa l'utilizzabilità della descrizione che gli operanti possano fare delle condotte tenute in loro presenza dall'indagato o da quanto dagli stessi appreso essendo presenti mentre l'indagato parlava con una terza persona, trattandosi di dichiarazioni che non essendo state direttamente stimolate dalla P.G. sono state altresì direttamente apprese dagli operanti che ne sono quindi stati testimoni diretti e che ben possono averne dato riscontro negli atti di P.G.
3. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso. Al di là delle genericità del motivo stesso nel quale, ancora una volta nel mancato rispetto del principio giurisprudenziale di "autosufficienza" del ricorso per cassazione il ricorrente fa riferimento al contenuto di un verbale che non allega, con la conseguenza che l'odierno Collegio - che come è noto non ha accesso diretto agli atti non è posto nelle condizioni di esaminare le modalità di - celebrazione dell'atto e di verbalizzazione delle dichiarazioni che il coindagato HI ebbe a rendere ai carabinieri in data 15 maggio 2016 e quindi di darne una qualificazione in punto di diritto, va detto che non si può che prendere atto sul punto di quanto osservato dal Tribunale del riesame che ha qualificato come spontanee (e quindi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.) le dichiarazioni del coindagato che sin dall'inizio e prima di un formale interrogatorio ebbe a dichiararsi come "responsabile" della rapina. D'altro canto In tema di dichiarazioni rese dall'indagato e qualificate come spontanee dalla polizia giudiziaria che le ha ricevute, spetta al giudice accertare anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle stesse, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata» (Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Osmanovic, Rv. 253575), va ricordato che nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad una situazione certamente assimilabile a quella qui in esame, si è chiarito che «L'inutilizzabilità, per carenza di spontaneità, delle dichiarazioni rese dall'indagato alla P.G. ai sensi dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. civ. non 4 si comunica al successivo interrogatorio cui il pubblico ministero, edotto di tali dichiarazioni, sottoponga l'indagato, poiché - non operando in tema di inutilizzabilità il principio della propagazione previsto, invece, per la materia delle nullità la sanzione processuale della inutilizzabilità rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide sulle altre risultanze probatorie, pur se ad esse collegate» (Sez. 1, n. 45550 del 29/09/2015, El Gharbi, Rv. 265285). Tale principio non può che valere anche in una situazione come quella qui in esame nella quale prima l'indagato ha reso dichiarazioni spontanee e, poi, ne è seguito anche se nell'immediatezza l'interrogatorio da parte della P.G. Eventuali nullità compiute nella seconda fase non possono incidere sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese in un primo momento. Per il resto è solo il caso di ricordare che l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità per la polizia giudiziaria di ricevere dichiarazioni spontanee da chi è già indagato, che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che «Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari» (Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884) e che nella giurisprudenza di legittimità si è ulteriormente chiarito che «nei casi in cui un soggetto, dovendo essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, sia stato avvertito di tale sua qualità, ed abbia reso in assenza del difensore dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, non è applicabile la disciplina del secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli imputati di reato connesso o collegato), bensì la regola di cui al comma settimo dell'art. 350 stesso codice, di talché le sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 503, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento cautelare» (Sez. 6, n. 4152 del 02/12/2004, dep. 2005, Bertoldi Rv. 231304). Da ultimo si impone un'osservazione: non ha spiegato parte ricorrente quale sia il suo interesse a coltivare tale motivo di ricorso con conseguente declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni del coindagato, in quanto non ha evidenziato le ragioni per le quali le dichiarazioni spontanee dell'HI (caratterizzate da auto-accusa e da tentativo di scagionare l'odierno ricorrente) danneggerebbero il ER. La doglianza proposta relativa ad un'asserita violazione di legge, rimane quindi fine a sé stessa e non presenta elementi di rilevanza ai fini della valutazione della posizione del ricorrente esaminata in questa sede. 5 4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta Si provveda ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 03/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Maria Alma Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 DIC 2016 IL Cancelliere MA CANCELLIERY R P Claudia Po r T R E N O I L O C 60