Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
È configurabile il concorso di persone nell'omicidio preterintenzionale quando vi è la partecipazione materiale o morale di più soggetti attivi nell'attività diretta a percuotere o ledere una persona senza la volontà di ucciderla e vi sia un evidente rapporto di causalità tra tale attività e l'evento mortale.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2013, n. 12413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12413 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 30/10/2013
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2731
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 1659/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.V. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 128/2010 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di CATANIA, del 15/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Scofani Cancellieri Daniele . FATTO E DIRITTO
Con sentenza 1.4.2010, emessa ex art. 442 c.p.p. dal Gup del tribunale dei minorenni di Catania, G.V. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, della diminuente della minore età, con giudizio di prevalenza, della diminuente del rito, alla pena di 4 anni di reclusione, condonata nella misura di 3 anni;
con sospensione condizionale. Il G. è stato ritenuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, - di violazione di domicilio e getto pericoloso di cose commessi il (OMISSIS), in concorso con il minorenne D.S.G. e con i maggiorenni Gu.En. e
B.C. , in danno di S.S. - di omicidio preterintenzionale e violazione di domicilio, in danno di S.S. , commessi il (OMISSIS) , in concorso con il maggiorenne Gu.En. e con il minorenne D.S.G. , Gu.En.
, per questi fatti, è stato condannato con sentenza 4.6.06, del tribunale di Ragusa, irrevocabile, il 30.8.08. Il D.S.G. è stato prosciolto per estinzione dei reati, per esito positivo della prova, D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 29. A seguito di gravame presentato dal difensore, limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di omicidio preterintenzionale e al trattamento sanzionatorio, con sentenza 15.6.2012, la corte di appello di Catania, sezione minori, ha confermato la sentenza impugnata.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento alla disciplina dell'omicidio preterintenzionale: la corte ha omesso di elencare i comportamenti qualificabili come "atti diretti a percuotere o a ledere" o come espressione di concorso morale. Sotto quest'ultimo profilo, risulta che i due minorenni, che erano entrati nell'abitazione di S. , al fine di prenderlo in giro, si erano allontanati, a seguito dell'azione violenta del maggiorenne. L'allontanamento non può essere interpretato come incentivo all'attività di chi ha commesso il delitto;
2. vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Gu. :
questi ha costantemente perseguito l'obiettivo di ridurre la propria responsabilità e i giudici non hanno tenuto conto dell'interesse del medesimo ad aggravare la posizione dei minorenni. La corte ha omesso di dare rilievo alla eclatanti incongruenze del Gu. , nel riferire chi avesse inferto colpi di bastone e chi avesse usato il mattone forato. Risulta poi un insanabile contrasto tra quanto da lui riferito in ordine all'ora dell'aggressione(00,45) e gli elementi emersi grazie alle dichiarazioni, rese nel corso di indagini difensive, di C.C. , secondo cui il G. si era fermato nel proprio locale tra le ore 00,10 e 1,10 circa. Inoltre i giudici hanno travisato il dato probatorio, relativo all'accertata presenza di tracce di sangue sulle scarpe del ricorrente, mediante l'uso della sostanza chimica "Luminol" p. 10 c.APP, sebbene tale accertamento non sia stato effettuato.
I motivi del ricorso sono infondati in quanto riguardano aspetti valutativi delle risultanze processuali che non possono essere esaminati, nell'alveo del delimitato sindacato riconosciuto dal legislatore a questa corte.
Con essi il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito che non è consentito in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione. Questa pretesa è tanto più ingiustificata, nel caso in esame, in cui la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze, costituite dagli inequivoci risultati delle indagini di polizia giudiziaria, dalla documentazione sanitaria e dalle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, compreso lo stesso G. .
I giudici di merito hanno inoltre messo in luce, con argomentazioni di precisa linearità logica, le ragioni che giustificano la prevalente forza persuasiva di queste fonti conoscitive rispetto alle dichiarazioni del teste C. , secondo cui il G. ,
nell'arco di tempo in cui si è verificata l'aggressione mortale al S. , era nel suo locale, in compagnia del D.S. e del proprio padre.
Dalle due sentenze di merito - che in virtù del comune iter argomentativo sono da considerare un unico e inscindibile accertamento giudiziale - è risultato l'accertamento dei seguenti dati storici:
1. la presenza del G. , nella notte tra il (OMISSIS)
, intorno alle 1, nell'abitazione del S. , dopo che, insieme al Gu. e al D.S. , vi era entrato previa forzatura della porta di ingresso (questa presenza è stata ammessa dal ricorrente ed affermata dagli altri due partecipanti ai fatti);
2. l'azione violenta del minore in danno della vittima, che è consistita in un colpo alla testa con una pentola, in ripetuti schiaffi, in un colpo al piede sinistro, con un bastone di legno con asportazione dell'unghia di un dito, nella partecipazione alla corale determinazione di ferite lacero contuse prodotte con i pezzi mattone forato, che era stato frantumato su una gamba della vittima (le lesioni sono descritte alla consulenza tecnica del P.M. e le correlate azioni sono descritte dal Gu. , nell'interrogatorio di garanzia e nella registrazione della conversazione intercorsa tra il medesimo e B.C. nell'ufficio di polizia);
3. gli oggetti menzionati dal Gu. come strumenti utilizzati per colpire la vittima sono stati rinvenuti sul posto, come evidenziato dalle foto in atti;
4. il fatto omicidiario in danno del S. è stata causato da azione diretta, esercitata da corpo contundente, che ha cagionato trauma contusivo, fonte, a sua volta, della compromissione delle funzioni cerebrali della vittima e della lenta e dolorosa morte;
5. la riferibilità a più persone di questa plurima azione di pestaggio, è stata dimostrata dalla pluralità dei segni lesivi riscontrati sul corpo della vittima;
6. l'incontestato rapporto di causalità tra questa azione di violenza collettiva e l'evento mortale è stato delineato con chiarezza dall'accertamento del consulente dottor g.g. . I giudici di merito hanno inoltre, espresso approfondite, esaustive e razionali argomentazioni - sull'affidabilità delle dichiarazioni accusatorie del Gu. ;
- sulla assenza di capacità persuasiva della tesi difensiva - mai sostenuta dall'imputato nelle proprie dichiarazioni - secondo cui egli si trovava nel locale del teste C. , nel tempo corrispondente al momento dell'aggressione omicida;
- sulla configurazione del concorso, da parte del G. , materiale e comunque morale, nella consumazione dell'omicidio preterintenzionale;
- sulla conseguente irrilevanza di marginali divergenze, nella narrazione del Gu. , relative alla specifica identità dei soggetti che avevano inferto alcuni colpi sul corpo del S. . Questa affermazione concernente la configurazione del concorso del ricorrente, sotto il profilo materiale e morale, trova conferma e supporto nella razionale interpretazione del combinato disposto delle norme ex artt. 110 e 584 c.p., secondo cui è configurabile il concorso di persone nell'omicidio preterintenzionale quando vi sia la partecipazione materiale e/o morale di più soggetti attivi nell'attività diretta a percuotere o ledere una persona con calci, pugni ed oggetti contundenti, senza la volontà di ucciderla e vi sia un evidente rapporto di causalità tra tale attività e l'evento mortale, (sez. 5, n. 1751 del 14.10.04, rv 230836). Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014