Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B 3 0 7 2/ 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. N. 7476/99 -Cron. 7176 Dott. Erminio Ravagnani Presidente Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio "1Lamorgese -Ud. 12.11.2001 "1 Florindo Minichiello -Oggetto: "1 D'NO CA Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società di Trasporti e Servizi p.a., FERROVIE DELLO STATO CA IN, procuratore speciale in persona dell'avv. per atto notaio Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. 56911, con sede in Roma, ivi elett.te dom.ta alla via Santa Maria Mediatrice n. 1 presso l'avv. Federico Bucci che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro 4332 DI GO LA IA NI 1 intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n ° 8366/98 in data 12 novembre 1997/7 maggio 1998 (R.G. 51830/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello di Di GR La CA NI contro la s.p.a. Ferrovie dello Stato, ha ritenuto che per i dipendenti di questa società cessati dal servizio nel triennio di vigenza del CCNL 1990/1992, sono computabili, per il calcolo della buonuscita, tutti gli aumenti stipendiali scaglionati in detto triennio, anche se con decorrenza successiva al pensionamento e perciò non percepiti. Ha quindi riformato la sentenza di primo grado e condannato le FS alla riliquidazione, in favore del Di GR, dell'indennità di buonuscita, in essa computando anche i miglioramenti retributivi intervenuti in epoca successiva al suo pensionamento. Avverso questa decisione la s.p.a. Ferrovie dello Stato ricorre per cassazione con due motivi. Di GR La CA NI non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. n. 829/1973, dell'art. 21 L. n. 210/1985, dell'art. 1, comma 14, d.l. n. 386/1991 (convertito in L. n. 35/1992), dell'art. 13 L. n. 204/1995, dell'art. unico L. n. 141/1990, dell'art. 12 dispos. prelim. c.c., degli artt. . 1362 e segg. c.c., (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la società ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, ha continuato ad essere regolamentata dalla precedente normativa pubblicistica, la quale all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 stabilisce che l'indennità di buonuscita è calcolata in base all'ultimo stipendio percepito. Tale disposizione è poi richiamata dall'art. 96, comma 3, del CCNL 1990/92, il quale regolamentava sia la buonuscita che il trattamento di quiescenza. Solo ai fini 3 pensionistici era prevista la computabilità di tutti gli aumenti scaglionati nel triennio, compresi quelli non percepiti. Il motivo é fondato. Come di recente rilevato con sentenza n. 15433 del 2001, numerose controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso favorevole alla tesi della società ricorrente. La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto. legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; 25 maggio 2001 n. 7173; vedi anche, in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, J Cass. 15 gennaio 2001 n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che 1'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; vedi anche, sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). La Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi. La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni. che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie 3 statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione 5 amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973. che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr, ex plurimis, Cass., sez. un.. 12 aprile 2000 n. 130). L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998 n. 4018); mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato SpA compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, 1. n. 537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale a retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 1992 n. 12149; 25 novembre 1993 n. 11647; 25 maggio 1993 n. 5843; 22 dicembre 1994 n. 11051; 17 novembre 1999 n. 6 728), non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. Nella fattispecie, deve quindi farsi applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. E' notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo). B Si è in presenza, peraltro, non di una "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. J Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò é sufficiente per ritenere la pretesa del pensionato infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione 7 legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 dei 1982, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi del pensionato, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte e dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati", non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro. L'esame del secondo motivo, con il quale si eccepisce la illegittimità del cumulo di interessi e rivalutazione (violazione dell'art. 16 L. 30 dicembre 1991 n. 412), resta J B assorbito. Il ricorso va, quindi, accolto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, rigettando l'originaria domanda del Di GR. Stimasi di giustizia compensare per intero le spese dei giudizi di merito, mentre vanno poste a carico del predetto intimato quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, versandosi, per quanto detto, fuori dell'area delle controversie di natura previdenziale (v. Cass. 2001/n. 4664 e 2001/n. 7173). 8
P. Q. M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compens: per intero le spese dei giudizi di merito e condanna l'intimato a quelle del giudizio di cassazione, liquidate in £ 42000 (pari ad euro 21,65) oltre a £ 2.000.000 (pari ad euro 1.032,91) per onorari. Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Bruno Battimiello Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 MAR. 2002 "24 E oggi, R P U IL CANCELLIERE T Z I O R N O C DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533 . ESENTE DA N REGISTRO, E DA 11-8-73 DIRITTO E LEGG O DELLA 9