Sentenza 29 aprile 2004
Massime • 1
Il dipendente di una azienda comunale (Multiservizi s.p.a.), alle quali siano state conferite funzioni di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di sosta dei veicoli, riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. (Fattispecie in tema di resistenza a p.u.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2004, n. 30799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30799 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 29/04/2004
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 717
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 18767/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO NI;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, pronunciata in data 15.11.2002;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Albano NI, che ha concluso per il rigetto;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'imputato, condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i delitti di resistenza a p.u. e lesioni aggravate, ricorre per Cassazione lamentando violazione di legge, vizio di motivazione.
2. Con unico motivo il ricorrente lamenta la disapplicazione del principio sancito dalla Suprema Corte in ordine alla qualità di incaricati di pubblico servizio e, quindi, l'erronea decisione di considerare tale un operaio addetto al controllo dei parcheggi alle dipendenze della Multiservizi s.p.a., a cui non competeva alcuna potestà sanzionatoria.
3. Dall'esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio discenderebbe la procedibilità a querela e, dunque, la mancanza, nel caso di specie, di una condizione di procedibilità.
4. Il ricorso è infondato.
5. La giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente mal si attaglia al caso in esame. Ben vero che "l'addetto a un servizio di riscossione del pedaggio per la sosta di autovetture in un parcheggio automatizzato di una azienda comunale, svolgendo semplici mansioni d'ordine, implicanti elementari nozioni tecniche e interamente predefinite (riscontro dell'importo del pedaggio indicato dal computer e relativa riscossione) non riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio" (così Cass. 9880, 27/05/1998 - 17/09/1998, SEZ. 6^, Prigitano). Tuttavia, quel caso esaminato dalla suprema corte è diverso dal presente, in cui i giudici di merito hanno ritenuto provato che ai dipendenti della Multiservizi s.p.a. erano state conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli. Da tali funzioni la corte d'appello ha desunto, con ragionamento indenne da evidenti vizi logici, la qualifica di incaricato di pubblico servizio della persona offesa.
6. Anche il secondo motivo risulta infondato, partendo il ricorrente dal presupposto erroneo della mancanza della qualità di incaricato di pubblico servizio del Giurato.
7. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004