Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
La mera assenza del difensore all'udienza non integra alcuna delle ipotesi indicate nell'art. 108 cod. proc. pen. per poter ottenere la concessione di un termine a difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2010, n. 21899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21899 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/04/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1010
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero ? Consigliere - N. 29575/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sanita? AL nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 12-5-09 dal Giudice di pace di Neretto;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12-5-09 il Giudice di pace di Nereto dichiarava Sanita?
AL responsabile del reato di ingiuria nei confronti di OV NA (per avere detto alla medesima: "tu non capisci un cazzo, sei una bugiarda") e con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l?imputata, deducendo:
1) violazione di norme processuali per immotivato rigetto dell?istanza di rinvio del dibattimento state il legittimo impedimento del difensore di fiducia e per omessa concessione di un termine a difesa richiesto da quello di ufficio.
2) violazione di norme processuali per mancata autorizzazione a citare i testi di cui alla lista depositata.
La Corte osserva.
La censura sub 1 sotto il primo dei suoi profili e? del tutto generica, non indicandosi neppure la natura e l?effettiva rilevanza dell?impedimento invocato. Con riguardo alla mancata concessione del termine a difesa, preliminarmente si rileva che il richiamo operato dall?impugnante all?art. 108 c.p.p. e? manifestamente infondato poiche? detta norma fa riferimento esclusivamente ad ipotesi di abbandono, di rinuncia, di revoca, di incompatibilita?, ossia a situazioni che privano l?imputato in maniera stabile del difensore;
ne deriva che nel caso in esame, caratterizzato da mera assenza del difensore ad un?udienza, il termine di cui alla citata disposizione non era invocabile. D?altro canto se il ricorrente volesse lamentare omessa concessione di un termine ad horas, va considerato che - vertendosi in ipotesi di nullita? a regime intermedio - la relativa eccezione doveva essere sollevata, a pena di decadenza, ex art. 182 c.p.p., comma 2 e quindi subito dopo il compimento dell?atto asseritamente nullo, costituito nella specie dal diniego de quo: la prospettazione dell?invalidita? operata solo con il ricorso e? dunque preclusa.
L?ulteriore motivo e? manifestamente infondato poiche? dal verbale in atti risulta che il difensore non ebbe a richiedere la citazione del testi indicati, ma si limito? a formulare istanza di controesame di quelli indicati dall?accusa; a cio? aggiungasi che il ricorrente non segnala quale fosse la rilevanza delle deposizioni non espletate, il che s?imponeva posto che nella richiesta allegata alla lista testi si parla genericamente di "opportunita? di sentirli". In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell?impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 1000,00 Euro. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010