Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5660 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 5 66 0 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 12000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1.8 APR. 2001 SEZIONE LAVORO IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. nn. 11614/1999, 9739/2000 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere e 12549/2000 Cron. 12227 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Udienza 20 febbraio 2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. Rep. ha pronunciato la seguente: द वि SENTENZA sul ricorso (r.g. n. 11614/1999) proposto da: CONSERVE ITALIA soc. coop. r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Pisaneschi, Enrico De Martino, Settimio Chelli e Claudio D'Angelantonio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 39, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
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contro
MA ER, CR IA NZ, IE e AG NZ, rappresentati e difesi dall'avv. Spartaco Gabellini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Gracchi n. 209, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
NONCHE' sul ricorso (r.g. n. 9739/2000) proposto da: CONSERVE ITALIA soc. coop. r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea گلا Pisaneschi, Enrico De Martino, Settimio Chelli e Claudio D'Angelantonio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 39, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IA NZ, MA ER, CR TO e AG NZ, rappresentati e difesi dagli avv.ti Arturo Maresca, Giorgio Romano e Spartaco Gabellini, presso il 2 cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Gracchi n. 209, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
NONCHÈ sul ricorso (r.g. n. 12549/2000) proposto da: IA NZ, MA ER, CR NT e AG NZ, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come dinanzi indicato;
- ricorrenti in via incidentale - फिर
contro
CONSERVE ITALIA soc. coop. r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- intimata - avverso le sentenze del Tribunale di Siena-Sezione Lavoro n. 25/99 del 25 marzo 1999 e n. 77/2000 del 14 febbraio 2000 (nel giudizio “in sede di rinvio” avente il n. di r.g. 404/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2001 dal cons. prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Enrico De Martino, Arturo Maresca e Spartaco Gabellini;
3 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacqlone, che ha concluso "per il rigetto del ricorso n. 11614/99 e del ricorso n. 9739/2000 e per l'accoglimento del ricorso incidentale". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ. ZO AT, RO TT, AN ZI ed ZO NO, convenivano in لراغ giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Grosseto (sez. dist. di Orbetello) la soc. coop. r.l. CON.A.M. impugnando il licenziamento che era stato loro intimato per scadenza del termine ed esponendo che tutti i rapporti di lavoro che erano sorti a tempo determinato nel lontano anno 1974 alle dipendenze della s.r.l. CON.AL.MA. (cui poi era succeduta la s.r.l. CON.A.M.) e che, ad ogni scadenza, erano stati via via rinnovati negli anni successivi - si erano trasformati in rapporti a tempo indeterminato, sia perchè era stata violata la disciplina stabilita dalla legge n. 230/1962 per mancanza dell'atto scritto al momento della stipulazione dei negozi, sia perchè la prestazione lavorativa, consistente nella raccolta e nella trasformazione di pomodori, era sempre stata non occasionale, ma continuativa e duratura, sia perchè più volte, nell'arco di dodici mesi, erano state da essi superate le centottanta giornate di lavoro. I ricorrenti chiedevano, quindi, che fosse dichiarata la natura a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, 4 quanto a meno a decorrere dall'anno 1987 (quando erano state superate le centottanta giornate lavorative), e che fosse disposta la loro reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze previste dalla legge. La società convenuta si costituiva in giudizio contestando ed eccependo, in particolare, la non applicabilità al rapporto di lavoro agricolo della legge n. 230/1962 ed invocando la dichiarazione sottoscritta da tutti i lavoratori il 9 dicembre 1986, con la quale i medesimi avevano affermato di volere proseguire l'attività di له lavoratori cd. "avventizi agricoli” anche in caso di superamento delle ال centottanta giornate lavorative l'anno. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro - riunite le cause - rigettava le domande come dinanzi proposte dai ricorrenti e, su impugnativa dei soccombenti, il Tribunale di Grosseto (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello. Contro tale sentenza gli originari ricorrenti proponevano ricorso per cassazione sostenuto da sette motivi: ricorso assegnato alle Sezioni Unite che, con sentenza n. 265/1997, "accoglievano il quarto motivo di detto ricorso rigettando i primi tre e dichiarando assorbiti gli altri”. Specificatamente il motivo accolto riguardava l'interpretazione data dal Giudice di appello alla dichiarazione sottoscritta in data 9 dicembre 1986 dai lavoratori che, secondo la cassata decisione del giudice di 5 merito, avrebbe rivestito effetto anche per gli anni successivi e che, invece, essendo viziata sotto molteplici profili, non poteva così "rimanere ferma". Gli originari ricorrenti riassumevano quindi, il giudizio dinanzi al Tribunale di Siena - designato quale "giudice di rinvio" - perchè venisse accertato e dichiarato che i rapporti di lavoro costituiti con la società originariamente convenuta erano da considerarsi a tutti gli effetti a tempo indeterminato con decorrenza dall'anno successivo al rilascio della dichiarazione di rinunzia in data 9 dicembre 1986 e, ك pertanto, che il licenziamento intimato il 18 maggio 1990 era da لا ritenersi nullo e inefficace con ogni relativa conseguenza in ordine alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300/1970. Si costituiva nuovamente nel giudizio come dinanzi riassunto la soc. coop. r.l. RV TA (succeduta per incorporazione alla CON.A.M.) che impugnava integralmente le domande di cui all'avverso ricorso riassuntivo e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Siena, con sentenza "non definitiva", così provvedeva: a) dichiara che i rapporti di lavoro per cui è causa sono da considerarsi ad ogni effetto a tempo indeterminato a far data dall'anno successivo alle dichiarazioni di rinuncia in data 9 dicembre 1986; b) la illegittimità dei licenziamenti irrogati in data 18 maggio 6 1990; c) condanna l'appellata a reintegrare i lavoratori ricorrenti;
d) condanna l'appellata al pagamento della indennità di cui all'art. 18, terzo comma, Stat. Lav. nella misura da determinare in prosieguo di causa come da separata ordinanza, spese al definitivo>>; con contestuale ordinanza, inoltre, disponeva per la prosecuzione del giudizio al fine della "quantificazione" della cennata ordinanza. Nel relativo prosieguo, veniva espletata consulenza tecnica di ufficio per accertare le somme dovute a ciascuno dei ricorrenti a titolo di indennità ex art. 18 Stat. lav. commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla data del 23 giugno 1998, (data in cui i lavoratori avevano esercitato il diritto di opzione ex quinto comma dell'art. 18 cit.) e, quindi, il Tribunale di Siena, "decidendo definitivamente", così provvedeva: a) condanna la soc. 趿 coop. r.l. RV TA a pagare in favore di AT ZO, NO CE e ZI AN la somma di L. 207.729.053 per ciascuno, in favore di TT RO la somma di L. 215.822.956 a titolo di risarcimento del danno da mancata retribuzione;
b) condanna, inoltre, detta società a pagare in favore di AT ZO, ZI AN e NO CE la somma di L. 30.444.795 per ciascuno di essi e in favore di TT RO la somma di L. 31.748.580 a titolo di indennità ex quinto comma della legge n. 300/1970, oltre ai contributi dovuti per assistenza e previdenza, nonchè 7 al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria;
c) condanna, infine, la società RV TA a rimborsare agli appellanti le spese di causa di tutti i gradi di giudizio oltre al rimborso delle ... spese di c.t.u., se ed in quanto anticipate ed oltre, per ogni grado, delle spese generali e dell'I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge, con distrazione a favore dei difensori>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice del rinvio - con la sentenza “non definitva” n. 25/99 - ha ritenuto: a) di non condividere l'assunto della sentenza impugnata in merito alla efficacia della rinuncia espressa dagli appellanti nel solo anno 1986, anche per gli anni successivi, tale assunto, d'altronde, è in contrasto anche con le norme contrattuali che, in conformità ai seguenti principi negoziali, prevedono l'espresso riferimento dell'atto di rinuncia al र फि superamento delle centottanta giornate lavorative "effettuate nei dodici mesi precedenti">>; b) di considerare che la rinuncia espressa dagli appellanti nell'86, non ha impedito la trasformazione del rapporto di avventiziato in quello a tempo indeterminato, per gli anni successivi;
il licenziamento operato nel '90 è pertanto illegittimo e gli stessi vanno reintegrati nel posto di lavoro>> Con la successiva sentenza “definitiva” n. 77/2000 il Giudice del rinvio ha rimarcato che a) già all'udierna del 24 febbraio 1999, in sede di conferimento dell'incarico al c.t.u., la questione dell'aliunde 8 perceptum" è stata sollevata dalla difesa della "RV TA soc. coop. r.l." ed è stato deciso che tale questione, introducendo un tema di indagine nuovo e che comunque non era stato trattato nella prima fase conclusasi con la sentenza non definitiva, non poteva trovare ingresso ora nell'accertamento tecnico contabile>>; b) tale decisione deve essere mantenuta ferma, perchè la controparte non ha inteso accettare il contraddittorio in merito ed essendo emerso che effettivamente la questione dell""aliunde perceptum" non è stata mai in precedenza trattata ai fini della quantificazione del danno risarcibile in favore dei PR dipendenti illegittimamente licenziati>>. Per la cassazione della sentenza n. 25/1999 la soc. coop. r.l. "RV TA” ha proposto ricorso sostenuto da cinque motivi, a cui hanno resistito con controricorso gli intimati ZO AT, RO TT, TO ZI ed ZO NO. Per la cassazione della sentenza n. 77/2000 la soc. coop. r.l. "RV TA” ha proposto nuovo ricorso affidato a sei motivi. Gli intimati ZO AT, RO TT, TO ZI ed ZO NO hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, "ricorso incidentale" affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 9 MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve essere disposta la riunione dei ricorsi come dinanzi proposti in quanto afferiscono tutti al medesimo giudizio in sede "di rinvio" iscritto presso al Tribunale di Siena con il n. di r.g. n. 404/1997 (ed i ricorsi 9739/2000 e 12549/2000 anche alla medesima sentenza). II. Con il primo motivo del ricorso 11614/99 (identico al primo moti- vo del ricorso 9739/00) la società ricorrente - denunziando "violazione di legge per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti" - censura la sentenza del Tribunale di Siena per non avere adempiuto al compito devolutogli quale "giudice di rinvio” non effettuando una corretta ed b s e E effettiva valutazione degli elementi acquisiti al processo onde motivare in un senso o in altro, fermo, restando che, in punto di diritto, la rinuncia sarebbe stata giuridicamente valida anche per il futuro>>. Con il secondo motivo del ricorso 11614/1999 (identico al secondo motivo del ricorso 9739/2000) viene addebitata al Tribunale di Siena "violazione di legge: art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 384 c.p.c., agli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. in relazione all'interpretazione della scrittura sottoscritta dai ricorrenti con riferimento agli artt. 19 del c.c.n.l. operai agricoli e 57 del CIP”, per avere erroneamente ritenuto che la rinuncia anche per gli anni successivi fosse in contrasto con le norme contrattuali collettive e con i 10 generali principi negoziali ponendosi così in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla stessa sentenza della cassazione, laddove essa aveva invece chiaramente affermato la validità delle rinunce anche preventive>>. Con il terzo motivo del ricorso 11614/1999 (identico al terzo motivo del ricorso 9739/2000) la ricorrente - denunziando "violazione di legge: art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366, 邀 1367 e 1368 cod. civ." - censura la sentenza del Giudice di appello per non avere ritenuto in alcun modo di valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla sottoscrizione della dichiarazione, avendo i lavoratori espressamente dichiarato che non avevano alcun interesse alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, avendo essi altre attività (art. 1366 c.c.), nonchè che nel dubbio, le singole clausole debbono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 c.c.) e che infine le clausole debbono interpretarsi secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso (art. 1368 c.c.)>>. Con il quarto motivo del ricorso 11614/1999 (identico al quarto motivo del ricorso 9739/2000) la società ricorrente denunziando sempre "violazione di legge: art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 3 della legge n. 604/1996 e art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa insufficiente o 11 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti” - censura la sentenza del Tribunale di Siena per non avere, “in subordine", riconosciuto la declaratoria di legittimità della risoluzione del rapporto in forza dell'art. 3 della legge n. 604/1966, poichè la sospensione stagionale dell'attività, fisiologicamente collegata alla sua particolare natura (trasformazione del pomodoro), veniva a costituire di per sè giustificato motivo oggettivo di licenziamento [per cui] i licenziamenti impugnati *** avrebbero dovuto essere convertiti e qualificati come licenziamenti per giustificato motivo oggettivo>>. Con il quinto motivo del ricorso 11614/1999 (identico al quinto motivo del ricorso 9739/2000) viene addebitata al Giudice di appello "violazione di legge: art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 6 della R B legge n. 604/1966 e art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalla parti", in quanto anche a voler considerare l'accoglimento dell'impugnativa dei licenziamenti intimati per la prima volta, i ricorrenti avrebbero potuto e dovuto impugnare anche i licenziamenti successivamente intimati, che andavano a incidere sullo stesso rapporto di lavoro>>. Con il sesto motivo del ricorso 9739/2000 (l'unico mezzo "autonomo" in quanto non corrispondente ad alcun motivo del ricorso 12 11614/1999) la società ricorrente - denunziando "violazione ed errata interpretazione di norme di diritto, mancato computo nella valutazione del risarcimento del danno del cd. aliunde perceptum e carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia" - censura la sentenza del Tribunale di Siena perchè, non valutando e non pronunciandosi sull'aliunde perceptum non ha neppure rispettato il principio di rinvio che tale valutazione imponeva>>. Con l'unico motivo del "ricorso incidentale" i controricorrenti censurano la sentenza del Tribunale di Siena in relazione пр esclusivamente a parte del capo a) per violazione degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e, in ogni caso, per nullità della suddetta pronuncia ex artt. 156 e 360 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà fra motivazione e dispositivo>>, in quanto gli oneri accessori rivalutazione monetaria, interessi legali sulle somme rivalutate, oneri previdenziali - debbono essere corrisposti sull'intera indennità ed assistenziali prevista dal quarto comma dell'art. 18 Stat. Lav.>>. III . Procedendo ora alla disamina dei motivi di ricorso secondo il suindicato ordine prioritario, il primo motivo del ricorso 11614/1999 si appalesa infondato, in quanto correttamente il Tribunale di Siena ha adempiuto al suo compito di "giudice di rinvio” attenendosi a quanto statuito nella sentenza n. 265/1997 di questa Corte sui vizi di motivazione della decisione cassata in merito alla validità ed 13 all'efficacia della dichiarazione sottoscritta dagli originari ricorrenti il 9 dicembre 1986. Infatti, tenuto conto che il giudizio di rinvio è un giudizio necessariamente "chiuso” e limitato soltanto al riesame dei “punti” che la Corte aveva indicato come affetti da vizi logici tali da non potere rimanere fermi>>, il Tribunale ha interpretato la summenzionata dichiarazione delle parti in relazione alla normativa sindacale (artt. 19 del c.c.n.l. degli operai agricoli e 57 del contratto integrativo provinciale dei lavoratori agricoli) e di legge applicabile nella specie, evidenziando che nessuna seria volontà abdicativa può trarsi, per un tempo superiore all'arco dei dodici mesi, poichè, ad una maggiore R P distanza di tempo, sarebbe difficilmente prevedibile sia l'effettivo verificarsi della obiettiva condizione del superamento delle centottanta giornate, sia per l'interesse del lavoratore alla trasformazione del rapporto>> e traendo correttamente la conclusione che la rinunzia espressa dagli appellanti nel 1986 non ha impedito la trasformazione del rapporto di avventiziato in quello a tempo indeterminato per gli anni successivi>>. Per censurare tale decisione la Società ricorrente sostanzialmente ha denunziato "errori di fatto” e di “errata valutazione delle risultanze processuali”: censure che, per evitare una loro patente 14 inammissibilità nella presente sede di legittimità, sono state sviluppate sotto il profilo di insufficiente e contraddittoria motivazione>>. Ma, anche sotto tale aspetto, il motivo di ricorso è da considerarsi inammissibile, in quanto il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e 逃 non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle idonee a comprovare i fatti controvertiti (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con corretta (se pure sintetica) motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente 15 adempiuto al compito di "giudice di rinvio" nella fase rescissoria del processo. In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle doglianze proposte in sede di legittimità dalla ricorrente - vale sintetim ribadire, al fine della verifica della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse ripetutamente nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità R P rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) l'omesso esame delle risultanze probatorie così come denunziato dalla ricorrente ricorre solo nel caso in cui gli elementi probatori che si assumono pretermessi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in 16 contestazione, in modo da condurre - nella specie, obiettivamente, da escludersi ad una pronunzia diversa;
con l'avvertenza che il vizio di omessa pronunzia è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto ed è, pertanto, da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4498/1996, Cass. n. 3693/1995); c) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere है considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Siena - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994); d) conclusivamente a convalida della correttezza della motivazione- alla base della decisione impugnata e non intaccata ab imis dalle diffuse argomentazioni difensive della ricorrente - non sono proponibili in sede di legittimità censure diretta a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diverse da quella espressa dal 17 giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti-come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Siena - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati, o non accolti, anche se allegati. IV -. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati e valutati congiuntamente in quanto attengono entrambi a censure in merito alla summenzionata dichiarazione sottoscritta il 9 dicembre 1986 con generico riferimento - per il secondo motivo - alle "norme contrattuali collettive ed ai generali principi negoziali”e - per il terzo motivo - all""omessa valutazione del comportamento complessivo delle parti”. I cennati mezzi si appalesano infondati e, prima ancora, inammissibili. Pervero, l'interpretazione della volontà negoziale delle parti compiuta dal giudice di merito non è soggetta al sindacato di legittimità quando, come nella specie, sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dall'art. 1362 cod. civ. e sia stata 18 congruamente motivata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3485/1990) - in particolare, il Tribunale di Siena si è sostanzialmente riferito ai canoni dell'interpretazione letterale e dell'intenzione delle parti che costituiscono strumento ermeneutico di valore preminente (cfr. Cass. n. 4593/1995, Cass. sez. un. n. 1911/1963) -. Comunque a conferma dell'inammissibilità dei motivi in - si rileva che la ricorrente (per denunciare l'errore di esame - interpretazione che sarebbe stato commesso dal Tribunale di Siena) si è E limitata a indicare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. N cod. civ. senza specificare il punto ed il modo in cui il giudice di I merito si sia discostato dai canoni in concreto violati: per cui la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del Tribunale e la relativa censura è, perciò, inammissibile in sede di legittimità (cfr., in generale, ex plurimis Cass. n. 7641/1994). -come è Sotto diverso profilo il ricorso non può consistere avvenuto per i motivi considerati - in mere affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. n. 586/1968), e ciò per il principio dell'autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che la ricorrente non ha nella specie 19 sicuramente osservato: per cui il secondo ed il terzo motivo del ricorso 11614/1999 debbono essere respinti. V -. Anche il quarto motivo ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto, in ordine a entrambi tali motivi, i controricorrenti hanno eccepito la "novità” delle questioni sollevate e siffatta eccezione appare sicuramente preliminare e assorbente rispetto alla valutazione "nel merito" dei cennati mezzi. Nella disamina dell'eccezione di preclusione per novità delle questioni deve procedersi all'esame diretto degli atti del processo al E fine di riscontrare l'esistenza dell'eccepita preclusione e ciò perchè è l s stato eccepito un errore in procedendo, per cui il principio a mente del quale l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. a norma dei quali il giudice deve pronunziare esclusivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti: in tale caso, infatti, questa Corte è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di direttamente all'esameprocedere ed all'interpretazione degli atti con conseguente valutazione degli stessi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1988/1993, Cass. n. 5383/1990). 2 020 Dall'esame diretto degli atti del presente giudizio (in particolare, dalla “memoria difensiva di costituzione” della Società nel giudizio di primo grado) non si evince che l'odierna ricorrente abbia mai sollevato le eccezioni di inapplicabilità dell'art. 18 della legge n. 300/1970, di applicabilità dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e di mancata impugnativa dei licenziamenti ex art. 6 della legge n. 604 cit., con espresso e specifico riferimento alla situazione fattuale relativa alle avverse domande giudiziali. Anche nella “memoria difensiva di costituzione” nel giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Grosseto la Società ricorrente non ha, comunque, sollevato le cennate eccezioni;
mentre - costituisce, invece, principio "consolidato" l'appellato vittorioso in primo grado il quale voglia evitare la presunzione di rinunzia alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, stabilita dall'art. 346 cod. proc. civ., applicabile anche al rito del lavoro, ha l'onere di reiterare tali domande ed eccezioni riproponendole in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la sua volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione delle stesse, sempre che, peraltro, la riproposizione, pur libera nella forma, sia fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel precedente grado di giudizio (così, ex plurimis, Cass. 24 marzo 1995 n. 3447; Cass. 9 dicembre 1994 n. 10549; Cass. 28 novembre 1991 n. 12758). 21 Di conseguenza vale il principio secondo cui nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati per la prima volta nuovi temi di dibattito non tempestivamente affrontati nella precedente fase, potendo la sentenza del giudice del merito essere censurata in cassazione soltanto per l'omessa o errata considerazione di questioni di diritto o di temi di contestazione tempestivamente sottoposti all'esame del giudice del merito: con la precisazione che la tempestiva proposizione delle censure deve risultare dalla sentenza impugnata o deve essere adeguatamente segnalata nel ricorso, specificando l'atto processuale con cui sono state formulate (Cass. n. 9711/1998); al G contrario, nella specie, non si sono avverate nè l'una nè l'altra di dette ipotesi, per cui il quarto ed il quinto motivo del ricorso 11614/1999 debbono essere respinti in quanto, sotto il profilo della violazione di norme di diritto e di omessa e contraddittoria motivazione, con essi sono state prospettate questioni nuove e nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non richiesti in sede “di merito” e, in ogni caso, in violazione di un rituale contraddittorio inter partes. " Passando alla disamina dei motivi del ricorso 9739/2000, si VI rimarca che i primi cinque motivi a sostegno di detto ricorso del tutto identici, come si è già rilevato ai cinque motivi del ricorso 11614/1999 dei quali si è dinanzi valutata l'integrale infondatezza - si rivolgono contro la sentenza del Tribunale di Siena n. 25/99 che non 22 risulta essere quella, sempre del Tribunale di Siena (ma) n. 77/2000, effettivamente e realmente impugnata con il cennato ricorso 9739/2000. A parte tale evidente sostanziale ragione di inammissibilità, i motivi ora in esame sono comunque inammissibili per carenza di interesse ad impugnare la sentenza "non definitiva" n. 25/99 -> precedentemente impugnata dalla parte soccombente -, in quanto i vizi della sentenza non definitiva possono essere fatti valere (a prescindere dall'ipotesi, non sussistente nella specie, di riserva di gravame ex art. 340 c.p.c.) con una impugnazione che la investa direttamente, non già con la impugnazione avverso la sentenza definitiva: infatti, se la sentenza non definitiva non viene impugnata, sulle sue statuizioni si E forma il giudicato che preclude qualsiasi ulteriore censura in ordine alle sue statuizioni;
se, invece, viene impugnata, la parte soccombente non ha interesse a riproporre censure nell'impugnazione avverso la sentenza definitiva poichè, a norma del capoverso dell'art. 336 c.p.c., all'eventuale accoglimento -nella specie, come si è constatato, da escludersi - dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva conseguirebbe la caducazione di quella definitiva (quand'anche questa non sia stata impugnata e su di essa si sia formato un giudicato "formale" solo "apparente"). 23 VII/a . Con il sesto "autonomo" motivo di ricorso del Tribunale di Siena viene censurata per non avere considerato, nella quantificazione del risarcimento del danno derivante dalla illegittimità dei provvedimenti di licenziamento, il cd. aliunde perceptum costituente una delle voci che debbono essere accertate dal giudice in sede di determinazione del danno>>. Su tale punto, nella sentenza del Tribunale n. 77/2000, viene testualmente affermato che in sede di conferimento dell'incarico al c.t.u., la questione dell'aliunde percepetfum è stata sollevata dalla difesa delle RV TA soc. coop. r.l. ed è stata deciso che tale questione, introducendo un tema di indagine nuova e che comunque R non era stato trattato nella prima fase, conclusasi con la sentenza non P definitiva, non poteva trovare ingresso ora nell'accertamento tecnico- contabile: tale decisione deve essere mantenuta ferma, perchè la controparte non ha inteso accettare il contraddittorio in merito ed essendo emerso che effettivamente la questione dell'aliunde perceptum non è stata mai in precedenza trattata ai fini della quantificazione del danno risarcibile in favore dei dipendenti illegittimamente licenziati>>. La difesa dei controricorrenti, in relazione al motivo del ricorso ora in esame, ha ritualmente eccepito che la questione sollevata ex 242 4 adverso sarebbe "coperta da giudicato” e che, comunque, l'eccezione sull'aliunde perceptum non sarebbe stata tempestivamente proposta. Ambedue tali eccezioni sono da disattendere: la prima - anche se sviluppata acutamente in sede di discussione con riferimento alla mancanza di impugnazione del “capo” della sentenza non definitiva di condanna dell'appellata al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18, terzo comma, Stat. lav. nella misura da determinare in prosieguo di -causa non ha tenuto conto che il decisum su tale punto riguardava espressamente l'obbligo a corrispondere l'indennità risarcitoria e non пр certo la misura della stessa nelle sue diverse componenti (e tra queste anche l'eventuale aliquid perceptum costituente una delle eventuali "poste contabili" da determinarsi in prosieguo di causa>>). Non era, quindi, necessaria una specifica impugnativa su tale punto al fine di evitare un preteso "giudicato", atteso che la sentenza aveva statuito unicamente sull'an e non sul quantum dell'indennità risarcitoria, lasciando del tutto impregiudicata e rimessa al “prosieguo di causa” la questione concernente la misura di detta indennità e delle sue componenti (o "poste contabili"). Anche la seconda eccezione non può essere accolta in quanto con essa i controricorrenti hanno trascurato di considerare che - in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ex art. 18 Stat. lav. e di 25 contenimento della misura di tale danno per effetto dell'avvenuto reperimento, da parte del lavoratore, di altri redditi derivanti da attività lavorativa prestata nel periodo temporale considerato ai fini risarcitori - la deduzione in sede processuale dell'aliquid perceptum ° percipiendum non costituisce una eccezione in senso stretto e, più precisamente, non è riconducibile nel novero di quelle eccezioni riservate alla disponibilità delle parti, per cui, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti a dimostrare l'aliquid retentum e gli stessi possano ritenersi incontroversi o processualmente acquisiti, il пов giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte e, pure, avvalendosi dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ.) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della legittima quantificazione del danno lamentato dal lavoratore ingiustamente licenziato (Cass. sez. un. n. 1099/1998, che aggiunge testualmente: con la detta eccezione, infatti, non si fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione dell'azione costitutiva;
né essa è espressamente, o per via interpretativa, come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte>>). Anche le ulteriori implicazioni che i controricorrenti intendono trarre in merito alla mancanza di risultanze probatorie pertinenti su tale punto si pongono in contrasto con il cennato principio sull'impulso ex officio 26 per la valutazione del materiale probatorio comunque acquisito al processo e con quanto ritenuto da questa Corte che il danno futuro del mancato guadagno della retribuzione dovuta fino alla scadenza del contratto è pur sempre presunto e si basa sull'altrettanto presunta disoccupazione del lavoratore: presunzioni che vengono meno quando sia stato provato, o comunque risulti, che un'occupazione lavorativa vi sia stata perchè, in questo caso, incombe al lavoratore provare l'irrilevanza (o la scarsa rilevanza al fine della quantificazione del danno da illegittimo licenziamento) dei guadagni ricavati da tale occupazione (Cass. n. 926/1996). Dalla valutazione di infondatezza delle eccezioni sollevate dai controricorrenti si evince l'erroneità della sentenza del Tribunale di Siena che, nell'affermare che la questione dell'aliunde perceptum non è mai stata in precedenza trattata ai fini della quantificazione del danno risarcibile in favore dei dipendenti>>, fa comprendere che detta questione (concernente, cioè, l'acquisizione degli elementi fattuali sui redditi provenienti da attività lavorativa prestata dai controricorrenti) è stata comunque trattata ad “altri fini" nelle precedenti fasi del giudizio. In ogni caso, dalla disamina degli atti processuali - nella specie sicuramente consentita anche nella presente sede di legittimità, dato che è stata eccepita la preclusione del motivo per "novità" della questione, per cui (come si è dinanzi rilevato sub “capo” v) per 27 valutare la fondatezza della relativa eccezione la Corte ha il potere- dovere di procedere al diretto esame degli atti di causa è dato- evincere che con la "memoria difensiva di costituzione" nel giudizio di primo grado la società (allora) convenuta aveva dedotto e richiesto di provare circostanze di fatto (sia pure al fine di escludere la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma comunque) idonee a dimostrare l'esistenza di un aliunde perceptum o percipiendum da parte dei lavoratori. Ha errato, quindi, il Tribunale di Siena nello statuire che occorresse una specifica eccezione della parte interessata per considerare l'aliquid perceptum nella quantificazione del danno da illegittimo licenziamento e che non potesse trarre da circostanze di fatto comunque acquisite agli atti di causa elementi idonei per valutare se, nella quantificazione di tale danno, fosse riscontrabile - tra le "poste contabili" della misura della quantificazione un eventuale aliquid - perceptum da parte dei lavoratori. Nè preclusioni di sorta a tale cognizione ex officio possono porsi in relazione alla struttura “chiusa” del giudizio di rinvio, atteso che l'oggetto di questo, per effetto della precedente pronunzia caducatoria della Corte, è divenuta, tra l'altro, la questione relativa all'esatta entità del danno provocato dagli illegittimi licenziamenti, nel 28 cui ambito rimaneva confinata la rilevanza della suddetta eccezione (cfr. Cass. sez. un. n. 1099/98 cit.). VII/b -. Pertanto, in accoglimento del sesto motivo del ricorso 9739/2000, la sentenza del Tribunale di Siena n. 77/2000 deve essere cassata e la causa rimessa ad altro giudice il quale si atterrà al seguente principio di diritto: in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice in forza dell'art. 18 Stati. lav. e di quantificazione di tale danno in tutte le sue componenti, compresa quella concernente il reperimento da parte del 3 lavoratore di altri redditi derivanti da attività lavorativa prestata nel 2 2 periodo temporale considerato ai fini risarcitori (cd. “aliquid perceptum" e "percipiendum"), la deduzione in sede processuale dell'aliquid perceptum non costituisce una eccezione in senso stretto e, comunque, non è riconducibile nel novero di quelle eccezioni riservate alla disponibilità delle parti. Di conseguenza, quando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti a dimostrare l'aliquid retentum e gli stessi possano ritenersi incontroversi o processualmente acquisiti, il giudice può trarne di ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte e, pure, avvalendosi dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ.) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno subito dal lavoratore ingiustamente licenziato>>. 29 Il Giudice del rinvio dovrà, quindi, sulla base di detto - principio valutare le risultanze probatorie acquisite e determinare, nei- modi dinanzi indicati, la quantificazione (in tutte le sue componenti) del danno subito dagli originari ricorrenti per effetto dei licenziamenti dichiarati illegittimi. VIII ".Per effetto dell'accoglimento del sesto motivo del ricorso "principale" 9739/2000 resta assorbito il ricorso “incidentale" 12549/2000 riguardando esso le conseguenze cd. "accessorie" (rivalutazione monetaria e interessi legali) relative agli importi risarcitori nella misura che non è più quella determinata nella sentenza ? ? ? ora cassata su tale punto, ma che sarà determinata dal Giudice di rinvio. IX -.In definitiva: viene rigettato il ricorso 11614/99, vengono dichiarati inammissibili i primi cinque motivi del ricorso 9739/2000; viene accolto il sesto motivo di detto ricorso;
viene dichiarato assorbito il ricorso incidentale 12549/2000. A seguito dell'accoglimento del cennato sesto motivo viene cassata la sentenza del Tribunale di Siena n. 77/2000 e la causa rimessa ad altro giudice - che si designa nella Corte di Appello di Firenze - il quale, sulla base dei principi dinanzi enunciati sub “capo” VII/b procederà a nuovi esame, valutazione e decisione della controversia. 30 Al Giudice di rinvio va, altresì, rimessa la statuizione sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi 11614/1999, 9739/2000 e 12549/2000; accoglie il sesto motivo del ricorso 9739/2000 e dichiara assorbito il ricorso incidentale 12549/2000; rigetta il ricorso 11614/1999 e dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso 9739/2000; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza del Tribunale di Siena n. 77/2000 e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il giorno 20 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Ph. Duterte: astumise SAUL IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 APR. 2001 I D oggi, A , S 0 S O 1 3 A IL CANCELLIERE . 3 L T T 5 O gall 805 . R O P N I A . A I S ' N E D L P L S 3 A E I T 7 D - S N I 3 O G S - P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A G D , G O E O R E T T T L T N S I E I R S G A I E E L D R L E O 31 D