Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
Il turbamento della regolarità di un servizio pubblico, considerato dall'art. 340 cod. pen., si verifica anche quando attraverso la condotta di un solo addetto si incida sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, determinando un impedimento o un disturbo nella ordinata prestazione di esso, senza che rilevi la possibile adozione di mezzi straordinari idonei a ripristinarne la regolarità. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità penale per il suddetto reato a carico di un sorvegliante comunale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti urbani che, a seguito della sua defezione volontaria dal lavoro, aveva impedito l'espletamento a pieno regime del servizio, in una situazione di emergenza caratterizzata dalla necessità di eliminare una grande massa di rifiuti accumulatisi nel territorio comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/1998, n. 9711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9711 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 25.03.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Candela " N. 447
3. " Ugo Scelfo " REGISTRO GENERALE
4. " LI FE " N. 36884/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UR GI
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, in data 26-6- Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in pubblica udienza fatta dal Consigliere dott. Ugo Scelfo Udito il Pubblico Ministero del dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e Diritto
Il Pretore di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, con sentenza del 21.03.1995, condanna UR GI, concesse le attenuanti generiche, a mesi sei di reclusione per i reati p. e p. dagli artt. 340 e 341 C.P., unificati ai sensi dell'art. 81 C.P., al pagamento delle spese processuali, alla interdizione dai pubblici uffici, per la durata di un anno, con i benefici di cui agli artt.163 e 175 C.P. Al predetto, dipendente del Comune di Milazzo, addetto al settore della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, si contesta l'interruzione del servizio, per non essersi presentato al lavoro, rendendo inutilizzabile, con la sua condotta, l'autocompattatore, nonostante l'ordine di servizio, emesso per gravi ragioni igienico- sanitari, e di avere offeso l'onore e il prestigio del Comandante dei vigili urbani del luogo, dicendogli che - non era abilitato a chiedergli notizie in ordine al reato di cui all'art. 340 C.P.; non gli interessava nulla della sua qualifica di ufficiale di P. G. e per essersi rifiutato di recarsi al Comando per rendere delle dichiarazioni.
Impugna il UR
La Corte di Appello in data 26.06.1997, riforma la sentenza di I grado, riducendo la pena inflitta al predetto ad un mese di reclusione e conferma nel resto.
Ricorre l'imputato e deduce.
a) La violazione dell'art. 606 lett. b) ed e ) C.P.P., in relazione all'340 C.P., perché l'assenza dal posto di lavoro e il mancato utilizzo dell'autocompattatore sono fatti che non integrano il delitto ascrittogli, richiedendosi, anche, l'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico e del nesso di causalità tra la sua condotta e il turbamento della regolarità del servizio che, nella fattispecie, sostiene il ricorrente, si è svolto regolarmente. b) La violazione dell'art. 606 I co lett. b) ed e) C.P.P., in relazione agli artt. 343 e 341 C.P., perché, dato che le espressioni pronunciate, in se stesse, non sono ingiuriose o volgari, i giudici avrebbero dovuto accertare le sue reali intenzioni e, non risulta che egli abbia detto al comandante dei vigili urbani che non gli interessava della sua qualifica di pubblico ufficiale, essendosi solo rifiutato di rendere delle dichiarazioni in merito al servizio raccolta rifiuti urbani.
I motivi di ricorso sono infondati.
Infatti, con riguardo alla censura sub lett. a), osserva, preliminarmente, la Corte che il reato di cui all'art. 340 C.P. è reato di evento, il quale richiede il turbamento del servizio nel suo complesso, che può dipendere anche dalla condotta di una sola persona, in qualsiasi misura incida sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio (Cass. 10.04.1989, Sardella); ne' ha rilevanza che possano essere preordinati o subito adottati mezzi straordinari che riparino, pressoché automaticamente, l'impedimento il disservizio o il disturbo e consentano il proseguimento della prestazione, in quanto per la consumazione del reato è sufficiente solo che sia stato turbato l'ordinato svolgimento del servizio (Cass.0 407.1952 Sciarra).
Nella fattispecie, il UR, nella sua qualità di "sorvegliante comunale", ha contribuito con la sua defezione volontaria ad impedire l'espletamento a pieno regime del sevizio di raccolta dei rifiuti urbani, in una situazione di emergenza caratterizzata dalla urgenza di eliminare con i mezzi messi a disposizione dalla Regione, per un tempo limitato, la montagna di rifiuti accumulatasi nel territorio del comune di Milazzo. Per effetto della sua condotta omissiva vi è stato, quindi, un ridimensionamento degli obbiettivi prefissati dall'Autorità comunale, essendo mancato l'apporto del UR al controllo degli operatori per la individuazione e segnalazione dei punti della città ove era necessario intervenire, con conseguente mancato utilizzo di un autocompattatore, pur essendovi cinque autisti per cinque automezzi.
In relazione alla censura sub lett. b), la Corte, in primo luogo, osserva che, ai sensi dell'art. 57 co III, in relazione all'art. 5 lett. a) L. n^65/86, il Lo Presti, quale Comandante del Corpo dei VV.UU, riveste la qualifica di ufficiale di P.G., in quanto, ex art. 55 C.P.P., era preposto a prendere notizie di reati e, inoltre, nella specie, egli agiva per delega del P.M. Va, poi, precisato che al UR non è stato ascritto il delitto di oltraggio per il suo rifiuto a rispondere alle domande del pubblico ufficiale, rifiuto che era pienamente legittimo, bensì per l'arroganza con cui egli aveva contestato l'intervento del comandante dei VV.UU, individuata dai giudici di merito nella frase, insindacabile in punto di fatto, "non mi interessa niente di te e di cosa rappresenti."
A tal proposito, va rilevato che si può federe il prestigio e l'onore del pubblico ufficiale senza l'uso di frasi o espressioni formalmente offensive quando rivelano, in chi le pronuncia, come nella specie, arroganza, cioè sdegnosa superiorità nei confronti del destinatario e, quindi, disprezzo,.
Ma, inoltre, deve, pure, considerarsi che l'imputato si è rivolto al Comandante dei vigili urbani di Milazzo ricorrendo non al un pronome allocutorio, ma a quello di seconda persona. Il fatto, indubbiamente, integra il delitto di oltraggio ascritto al UR (Cass.
7.10.1954 Bruno). Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1998