Sentenza 4 marzo 1998
Massime • 1
Poiché per effetto del d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171, la detenzione per esclusivo uso personale di sostanza stupefacente non costituisce più attività illecita, nel caso di detenzione di sostanza stupefacente destinata in parte ad uso proprio ed in parte alla cessione è necessario stabilire le rispettive quantità ogni volta che tale distinzione abbia una possibile incidenza sull'entità della pena e sulla ravvisabilità dell'ipotesi lieve.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/1998, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 4/3/1998
1. Dott. Paolo Fattori Consigliere SENTENZA
2. " Carmelo Scinto " N. 556
3. " Renato Olivieri " REGISTRO GENERALE
4. " Matteo Iacubino " N. 20626/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON EN nata a [...] il [...] avverso la sentenza 31 gennaio 1997 della Corte di Appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Sciuto;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Geraci che ha concluso per rigetto del ricorso;
Preso atto che nessun difensore è presente;
Osserva
Con sentenza 10 maggio 1996, a seguito di giudizio abbreviato ZA NC (in concorso con Razi Hichem) è stata ritenuta responsabile di violazioni della legge stupefacenti (art. 73 D.P.R. n. 309/1990), ritenuta la continuazione e concesse attenuanti generiche.
Con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta - quanto al solo capo B - l'ipotesi del fatto di lieve entità, è stata ridotta la pena già inflitta, confermando nel resto la sentenza appellata. Ricorre per cassazione la predetta imputata.
Denuncia erronea applicazione della legge penale, con riguardo dell'attenuante ex art. 73 comma quinto DPR n. 309/1990 per il fatto di cui al capo A dell'imputazione, lamentando l'errata valutazione delle componenti oggettiva e soggettiva dello stesso. È dato rilevare che la sentenza impugnata, con riguardo all'eroina (gr. 5.765) di cui al capo A, ha ritenuto esclusa la destinazione di tutta la sostanza stupefacente al consumo personale della NC, dichiaratasi tossicodipendente, conseguentemente escludendo la configurabilità del fatto di lieve entità, riguardo all'imputazione in questione.
Ciò posto, il ricorso deve trovare accoglimento, posto che per effetto del D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171 la detenzione per esclusivo uso personale di sostanza stupefacente non costituisce più attività illecita, sicché nel caso di detenzione di stupefacenti destinati in parte ad uso proprio e in parte alla cessione - come la sentenza impugnata mostra di ritenere - è necessario stabilire quanto parte di detta sostanza sia detenuta per il consumo personale (e sia quindi da ritenere scriminata) e quanto parte sia invece destinata allo spaccio, e ciò ogni volta che tale distinzione abbia una possibile incidenza sulla entità della pena e sulla ravvisabilità dell'ipotesi lieve (cfr. Cass. IV, 18 gennaio 1995, n. 368, RV. 201.218).
Pertanto, il punto oggetto del ricorso (con quanto ad esso conseguente) dovrà formare oggetto di nuova motivata valutazione da parte del giudice del rinvio.
Per questi motivi
annulla la sentenza impugnata limitatamente al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma quinto D.P.R. n. 309/1990 per l'imputazione di cui al capo A e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 4 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1998