Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2000, n. 5255
CASS
Sentenza 17 febbraio 2000

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Massime1

La fattispecie criminosa di cui all'art. 371 bis cod. pen. è stata introdotta dal legislatore allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione di sanzione penale nel caso in cui la falsità o la reticenza siano commesse dalla persona informata sui fatti in dichiarazioni rese al pubblico ministero. La norma è quindi del tutto analoga a quella dell'art. 372 cod. pen. che punisce la falsa testimonianza. Da ciò deriva che anche il reato di false informazioni al pubblico ministero costituisce una ipotesi delittuosa specifica rispetto al reato di favoreggiamento personale che prevede qualsiasi condotta idonea a frustrare le investigazioni o le ricerche dell'autorità, mentre l'art. 372 cod. pen. contempla la specifica condotta di colui che depone come testimone. (Nel caso di specie la Corte suprema ha ritenuto l'esattezza della decisione secondo la quale era stata riconosciuta la sussistenza del favoreggiamento nel comportamento di più persone che si erano accordate per nascondere circostanze rilevanti idonee a favorire l'impunità di terzi e che poi avevano reso false dichiarazioni al pubblico ministero, escludendo, conseguentemente, la causa di non punibilità della ritrattazione, non prevista per il reato di favoreggiamento).

Commentario1

  • 1Concussione: paga la persona informata sui fatti per dichiarare il falso alla polizia, assolto.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023

    La massima Non integra gli estremi del delitto di concussione la condotta di chi remunera una persona informata sui fatti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non rivestendo detta persona la qualifica di pubblico ufficiale (Cassazione penale , sez. VI , 30/05/2018 , n. 39280). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 30/05/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 30/08/2018), n.39280 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di C.P.G. propone tempestivo ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, pronunciando sulle contrapposte impugnazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2000, n. 5255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5255
Data del deposito : 17 febbraio 2000

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