Sentenza 17 febbraio 2000
Massime • 1
La fattispecie criminosa di cui all'art. 371 bis cod. pen. è stata introdotta dal legislatore allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione di sanzione penale nel caso in cui la falsità o la reticenza siano commesse dalla persona informata sui fatti in dichiarazioni rese al pubblico ministero. La norma è quindi del tutto analoga a quella dell'art. 372 cod. pen. che punisce la falsa testimonianza. Da ciò deriva che anche il reato di false informazioni al pubblico ministero costituisce una ipotesi delittuosa specifica rispetto al reato di favoreggiamento personale che prevede qualsiasi condotta idonea a frustrare le investigazioni o le ricerche dell'autorità, mentre l'art. 372 cod. pen. contempla la specifica condotta di colui che depone come testimone. (Nel caso di specie la Corte suprema ha ritenuto l'esattezza della decisione secondo la quale era stata riconosciuta la sussistenza del favoreggiamento nel comportamento di più persone che si erano accordate per nascondere circostanze rilevanti idonee a favorire l'impunità di terzi e che poi avevano reso false dichiarazioni al pubblico ministero, escludendo, conseguentemente, la causa di non punibilità della ritrattazione, non prevista per il reato di favoreggiamento).
Commentario • 1
- 1. Concussione: paga la persona informata sui fatti per dichiarare il falso alla polizia, assolto.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Non integra gli estremi del delitto di concussione la condotta di chi remunera una persona informata sui fatti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non rivestendo detta persona la qualifica di pubblico ufficiale (Cassazione penale , sez. VI , 30/05/2018 , n. 39280). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 30/05/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 30/08/2018), n.39280 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di C.P.G. propone tempestivo ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, pronunciando sulle contrapposte impugnazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2000, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone - Presidente del 17.2.2000
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere SENTENZA
Dott. Adalberto Albamonte - Consigliere N. 328
Dott. IC Milo - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti - Consigliere N. 38739/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal difensore, avv. Alberto Barletta, di AU BR, nata a [...] il [...], di NO RO, nata a [...] il [...], e di NO DA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 5.5.1999 della Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Abbate, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Sentito il difensore delle imputate, avv. Alberto Barletta, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Napoli con sentenza 5.5.1999 confermava la sentenza del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale AU BR, NO RO e NO DA venivano condannate ciascuna alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 378 c.p. per avere aiutato i fratelli IP e IC AS a sottrarsi alle indagini relative all'omicidio di TI RE.
Secondo la sentenza le imputate, sentite dalla polizia giudiziaria come persone informate sui fatti, rendevano dichiarazioni non lineari così che il P.M. chiedeva e otteneva l'autorizzazione a intercettazioni ambientali, sulla base delle quali rilevava la reticenza delle imputate stesse. Queste chiedevano il giudizio abbreviato a norma dell'art. 442 c.p.p. La sentenza respinge preliminarmente l'eccezione relativa al mancato adempimento di cui alle formalità di cui all'art. 442, c. 3 c.p.p., in particolare relativamente alla notifica del deposito della sentenza. Nel merito rileva che dalle intercettazioni ambientali risulta in modo inequivoco l'intimazione rivolta dalla AU (titolare del bar presso cui era avvenuto l'omicidio) alle figlie NO RO e DA di "negare sempre tutto".
Riteneva, infine, adeguata al fatto la pena inflitta alle imputate. Ricorre la difesa delle imputate per violazione di legge, essendo stata affermata la loro responsabilità ex art. 378 c.p., in luogo di quella corrispondente al fatto di cui all'art. 371 bis c.p., e in ogni caso applicarsi la scriminante della ritrattazione (di cui all'art. 376 c.p.) anche alla luce della sentenza 101/99 della Corte costituzionale. Lamenta, inoltre, la carenza e illogicità della motivazione e il travisamento del fatto, con violazione dell'art. 521 c.p.p., relativamente alla posizione delle imputate NO RO e
DA per un comportamento di pretesa reticenza loro mai contestato, così da apparire il fatto sostanzialmente diverso da quello loro addebitato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, secondo cui il fatto dovrebbe essere qualificato ex art. 371 bis c.p. anziché ex art. 378 c.p. e di conseguenza dovrebbe essere applicata la scriminante della ritrattazione, è inammissibile in quanto non oggetto dei motivi di appello.
In ogni caso vi è da osservare che le argomentazioni difensive non tengono in considerazione la diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme. L'art. 271 bis c.p. è stato introdotto nell'ordinamento dal d.l. 8.6.1992, n. 306 (conv. in l. 7.8.1992, n.356) per colmare la lacuna aperta con il nuovo codice processuale,
secondo cui la persona informata sui fatti richiesta di informazioni da parte del P.M. ha cessato di rivestire la precedente qualità di testimone. La falsa dichiarazione o la reticenza della persona informata dei fatti restava, infatti, priva di sanzione penale a differenza di quella resa dal testimone davanti al giudice. Orbene, la previsione di cui all'art. 371 bis c.p. deve considerarsi del tutto parallela a quella di cui all'art. 372 c.p., salva la diversità della sanzione.
Se tutto ciò è vero, vale il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui la falsa testimonianza (id est le false informazioni al pubblico ministero) è ipotesi specifica di reato rispetto al favoreggiamento personale in quanto la norma di cui all'art. 378 c.p. prende in considerazione qualunque idonea condotta destinata a frustrare le investigazioni o le ricerche dell'autorità, mentre l'art. 372 (id est l'art. 371 bis) contempla la specifica condotta (nella forma del falso o della reticenza) di colui che depone come testimone (o fornisce informazioni come persona informata sui fatti).
Nel caso in esame le imputate sono state accusate (e condannate) non già per la falsa dichiarazione in astratto considerata, ma per la dichiarazione tesa a nascondere circostanze rilevanti idonee a favorire l'impunità a terzi. Non vi è quindi possibilità di attribuire diversa qualificazione giuridica al fatto contestato e, conseguentemente, non può invocarsi la scriminante di cui all'art.376 c.p. che non ricomprende l'ipotesi di favoreggiamento personale.
Anche il secondo motivo di ricorso non merita pregio. A prescindere dalla considerazione che con il vigente ordinamento processuale il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, la contestazione del fatto-reato alle imputate NO RO e NO DA appare puntuale, ove si legga il capo di imputazione nella parte in cui addebita alle stesse di avere omesso di riferire quanto appreso dalla madre circa un litigio avvenuto nei pressi del bar da questa gestito tra i fratelli AS IP e IC (indagati del reato di omicidio) ed TI RE (vittima dell'omicidio stesso).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000