Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2018, n. 18198
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Sentenza 21 marzo 2018

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In tema di impugnazioni, l'istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso il quale si intende proporre impugnazione, mentre va proposta l'impugnazione tardiva qualora si adduca l'esistenza di una invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine, sul presupposto che, pur potendosi configurare la nullità del decreto di citazione in appello, tale vizio risultava assorbito dall'intervenuto giudicato, a fronte del quale l'imputato non aveva dedotto alcuna doglianza concernente l'esistenza e validità formale del titolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2018, n. 18198
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18198
    Data del deposito : 21 marzo 2018

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