CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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- 2. La struttura della preterintenzioneLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 15 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8239 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR BO IG AR R.G.N. 40624/2025 IU RO SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di assise appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Cristiano Prestinenzi che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. Lette le memorie, le conclusioni e le note spese depositate dai difensori delle parti civili. RITENUTO IN FATTO 1. AR MA, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2 luglio 2025 con la quale la Corte di assise di appello di Ancona, aveva confermato la sentenza emessa, in data 22 maggio 2025, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, che lo aveva condannato alla pena di anni 10 e mesi 5 di reclusione in relazione ai reati di rapina, lesioni, furto e omicidio preterintenzionale di sei distinti soggetti, consumati l’8 dicembre del 2018 in IN all’interno del locale pubblico “Lanterna Azzurra”.
2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, formulava eccezione di costituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice che abbia svolto funzioni giudicanti in un procedimento penale caratterizzato da collegamento probatorio o connessione probatoria ai sensi dell'articolo 371, comma secondo, lettera b) c.p.p. e, al contempo, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di appello avevano respinto analoga eccezione di costituzionalità. La difesa aveva evidenziato, nell’atto di appello, che il giudice che aveva condannato il MA nel giudizio di primo grado aveva già celebrato il procedimento a carico degli amministratori e gestori del locale ove si erano verificati i fatti costituenti antecedente logico nonché concausa dell'evento del reato di omicidio preterintenzionale contestato al ricorrente, con conseguente violazione dell'articolo 111 della Costituzione nella parte in cui statuisce il Penale Sent. Sez. 2 Num. 8239 Anno 2026 Presidente: LM CO RI Relatore: AR IG Data Udienza: 20/02/2026 dovere di imparzialità dell'autorità giudicante quale corollario del principio del giusto processo. La Corte territoriale, con argomentazioni contraddittorie e apparenti, aveva respinto le deduzioni difensive per il solo fatto che la condotta colposa già giudicata dal medesimo giudice sarebbe del tutto diversa da quella contestata alla ricorrente, senza confrontarsi con l'istituto del collegamento probatorio invocato dalla difesa, nonostante lo stesso organo giudicante affermava trattarsi di concausa degli eventi e per questo inevitabilmente collegata al procedimento oggetto di giudizio. Peraltro, secondo la ricostruzione difensiva, il giudice aveva utilizzato prove formatesi in un procedimento nel quale aveva già esercitato funzioni giudicanti, compromettendo irrimediabilmente la sua imparzialità e terzietà.
2.1 Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, lamentava violazione degli artt. 43 e 110 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità concorsuale dell’imputato ed alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La Corte distrettuale aveva omesso di argomentare in ordine al concreto apporto concorsuale fornito dal MA alla commissione dei reati, limitandosi ad argomentazioni apodittiche e prive di effettivo contenuto argomentativo che non si confrontavano con le risultanze processuali attestanti l’assenza di tale contributo causale. In particolare, i giudici di merito, non avevano spiegato in alcun modo come potesse aver rafforzato il proposito criminoso degli autori materiali o agevolato la commissione dei reati la mera presenza sulla scena del crimine di un soggetto che non conosceva l'esecutore materiale dell’uso dello spray al peperoncino che aveva determinato il panico e la successiva calca (individuato nel coimputato Di UO), non era conosciuto dagli altri membri del gruppo, non aveva alcun rapporto pregresso con l'organizzazione criminale tanto da non esser condannato per il reato associativo, aveva partecipato solo occasionalmente e marginalmente alla vicenda. La motivazione doveva ritenersi anche contraddittoria e apparente nella parte in cui la Corte di appello non aveva tenuto conto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del ricorrente. Ancora la Corte di assise di appello non aveva argomentato in ordine alle doglianze difensive in relazione alla spedizione punitiva da parte dei coimputati AL e KA nei confronti dei nonni del ricorrente, circostanza che dimostrava in modo lampante e definitivo la posizione di totale subalternità del MA nonché il ruolo assolutamente secondario e non necessario rivestito all'interno del gruppo. Si deduceva, poi, che i giudici di appello non si erano misurati con gli specifici criteri per l'accertamento del dolo eventuale indicati dalla difesa (lontananza della condotta assunta rispetto a quella doverosa, carenza di elementi probatori attestanti la partecipazione del ricorrente ai singoli atti predatori, occasionalità della presenza del MA a IN, mancata contestazione del reato associativo a riprova di inesistenza di un suo inserimento nel gruppo) e la motivazione non spiegava, inoltre, come MA avrebbe potuto rappresentarsi l'uso dello spray urticante e le sue conseguenze, considerato che neppure conosceva l'esecutore materiale che lo aveva utilizzato, potendo configurarsi un coefficiente psicologico ancora inferiore al dolo eventuale ossia la colpa cosciente. La sentenza si limitava in sostanza ad affermare genericamente l'equiparazione della posizione del ricorrente a quella dei correi, senza considerare che tali soggetti erano stati condannati anche per il reato associativo;
circostanza questa che denotava un ben diverso grado di inserimento nelle organizzazioni criminale e di consapevolezza delle modalità operative del gruppo.
2.2 Il quarto motivo di impugnazione, lamentava inosservanza ed erronea applicazione 2 dell’art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ciò in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto congrua la pena eccessivamente grave irrogata dal primo giudice, con argomentazioni contraddittorie e senza tenere conto del fatto che i correi -cui veniva applicata la medesima sanzione- erano stati condannati anche per l’ipotesi associativa oltre che per un maggior numero gli episodi di furti con strappo in vari discoteche del centro nord, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale tutelato dall'articolo 3 della costituzione. Inoltre, i giudici di appello omettevano di rendere adeguata motivazione in ordine ai singoli aumenti operati a titolo di continuazione, riferendo unicamente che essi si appalesano congrui con conseguente apparenza della motivazione.
2.3 Con un quinto motivo di impugnazione, si lamentava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva erroneamente svalutato gli elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena indicati dalla difesa con la memoria prodotta ai sensi dell'articolo 121 cod.proc.pen. e costituiti dalla personalità dell'imputato, profondamente segnata da un vissuto traumatico e da condizioni di manifesta vulnerabilità conseguenti all'abbandono del MA da parte dei genitori quando avevo appena 7 anni, con conseguente disturbo della condotta e grave compromissione del contesto familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non fondati e deve, pertanto, essere respinto. Quanto al primo motivo, questo Collegio intende confermare l’orientamento di legittimità secondo cui qualora una parte che sostenga la presenza di una situazione di incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., e non abbia proposto tale questione con lo strumento della richiesta di ricusazione del giudice stesso nel relativo grado del procedimento in cui la incompatibilità si sarebbe verificata, proponga o riproponga dinanzi alla corte di cassazione una eccezione di legittimità costituzionale del citato art. 34 nella parte in cui non prevede una determinata causa di incompatibilità, la questione di costituzionalità deve essere dichiarata irrilevante, in quanto una eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte Costituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa alla incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione (Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, D’Angeli, Rv. 215352–01). Nel caso in esame la difesa pur avendo in maniera articolata proposto la questione di incompatibilità del G.U.P. e l’eccezione di illegittimità costituzionale non risulta avere mai ritualmente dedotto istanza di ricusazione del giudice di primo grado. Peraltro sul punto la sentenza di appello con condivisibili argomenti ha già sottolineato la sostanziale difformità delle condotte giudicate nei diversi procedimenti, uno il presente, avente ad oggetto le condotte predatorie dolose perpetrate all’interno del locale Lanterna Azzurra che cagionavano la precipitosa fuga di tutti i presenti cui seguiva il decesso per soffocamento di alcuni di loro e le lesioni personali in danno di altri e l’altra, invece, le condotte colpose degli amministratori e gestori nella predisposizione degli strumenti di sicurezza del locale.
2. Il secondo e terzo motivo reiterano doglianze in punto partecipazione al fatto del 3 MA e sussistenza dell’elemento soggettivo per ritenere configurabile il concorso nel delitto di omicidio preterintenzionale plurimo che la corte di merito con le ampie, specifiche ed anche condivisibili affermazioni esposte alle pagine 47-59 della pronuncia impugnata risulta avere già adeguatamente confutato. Il giudice di appello, in forza dell’analisi di plurimi elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni rese dai testi IN, IC ed LI, dagli accurati accertamenti svolti sui tabulati delle utenze telefoniche in uso al ricorrente ed ai correi, e dai controlli di Polizia svolti sul MA ed i coimputati, hanno ricostruito i fatti affermando con certezza che il MA ebbe a partecipare ai gravi fatti verificatisi all’interno del locale “Lanterna azzurra” in piena adesione al comune programma delittuoso che prevedeva l’utilizzo di spray urticante in danno dei giovani presenti all’interno dello stesso luogo in concomitanza ovvero immediatamente dopo la sottrazione in danno delle vittime di oggetti d’oro. A tale conclusione il giudice di appello perveniva essendo anche stato accertato che il gruppo, che aveva agito con tali modalità e nella stessa composizione anche in precedenti occasioni e che risulterà autore di ulteriori assalti ad altre discoteche persino dopo i fatti di IN, era solito rivendere gli oggetti preziosi sottratti ad un ricettatore, individuato in tale Balugani;
così che la complessità delle operazioni poste in essere dai coimputati nelle diverse occasioni, l’uso ripetuto e costante dello strumento urticante per confondere le vittime e disorientarle rendendo impossibile ogni reazione, non costituiva un evento imprevisto dei fatti di IN ed un episodio avvenuto quindi su iniziativa isolata del solo Di UO, ma la modalità esecutiva di un ben preciso piano delittuoso che i giovani coimputati avevano posto in essere in altre occasioni e continueranno ad eseguire anche dopo i tragici fatti. Tali precise verifiche compiute dalla Corte di assise di appello confutano gli argomenti difensivi circa il difetto di prova del concorso punibile nei delitti e dell’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale in capo al ricorrente posto che lo stesso appare avere agito in piena adesione al comune programma criminoso che prevedeva proprio l’uso di uno strumento atto a ledere l’incolumità pubblica altrui per facilitare la violenta sottrazione dei monili e degli altri oggetti che i vari componenti decidevano di sottrarre ad una pluralità di vittime trovatesi all’interno del locale pubblico. I fatti come ricostruiti con doppia valutazione conforme dai giudici di merito, pertanto, profilano un concorso doloso in rapina del ricorrente con volontaria adesione ad un piano criminoso che prevedeva l'aggressione all'incolumità fisica di più soggetti con la conseguenza che i successivi decessi avvenuti a causa della precipitosa fuga dal locale di una massa di giovani vanno posti a carico del MA sussistendo tutti gli elementi del delitto di omicidio preterintenzionale caratterizzato, appunto, da un dolo di lesioni e dal verificarsi dell'evento morte come conseguenza delle stesse lesioni personali. Così come esattamente ricostruiti gli episodi delittuosi sono stati ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen. in piena adesione all'orientamento preferibile di legittimità secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale è costituito dal dolo per i reati di percosse o di lesioni volontarie, misto a colpa in relazione all'evento mortale (Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892 - 02); e nel caso in esame la prevedibilità dell'evento morte era certamente pienamente configurabile a seguito dell'utilizzo di uno spray urticante all'interno di un locale pubblico nel quale erano presenti centinaia di giovani ammassati nell'attesa di un concerto.
2.1 Va poi precisato che seppure si dovesse ritenere così come sostenuto dalla difesa che MA non era consapevole dell’uso dello spray al momento dell’ingresso all’interno del locale “Lanterna Azzurra” ciò non varrebbe ad escludere la suaresponsabilità per gli omicidi 4 preterintenzionali;
con orientamento costante questa Corte ha infatti ripetutamente affermato come il delitto di omicidio preterintenzionale ricorre, con riguardo all'elemento psicologico, anche quando gli atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 cod. pen., dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale (Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, L., Rv. 288905 - 01); in precedenza si era già affermato come l'integrazione dell'omicidio preterintenzionale richiede l'accertamento di una condotta dolosa (atti diretti a percuotere o a ledere) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta;
l'elemento soggettivo del delitto in questione va identificato nell'inosservanza del precetto di non porre in essere atti lesivi dell'altrui incolumità mentre il riferimento normativo ad "atti diretti a percuotere o a ledere" non esclude che tali atti possano essere sorretti da un dolo eventuale poiché la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale oggettivo dell'azione comprendente anche quelli costituenti semplice tentativo (Sez. 5, n. 4237 del 11/12/2008, dep. 2009, De, Rv. 242965 - 01). E posto che l’ingresso nel locale da parte del ricorrente era avvenuto all’univoco fine di compiere atti di sottrazione di oggetti appartenenti ai giovani astanti, risulta comunque accertato sulla base dello svolgimento dei fatti che l’imputato aveva comunque accettato il rischio del verificarsi di lesioni in danno delle vittime delle violente sottrazioni ed è chiamato conseguentemente a rispondere a titolo di colpa dei fatti di morte avvenuti in conseguenza.
3. Quanto agli ulteriori motivi in punto di pena ed attenuanti generiche alcuno dei vizi denunciati può ritenersi sussistere;
la Corte di merito ha già evidenziato come la pena base per il grave delitto di cui al capo n. 4 risulta superiore al minimo in misura del tutto contenuta e che gli aumenti per continuazione per i rimanenti reati sono anche essi del tutto irrisori e peraltro anche specificamente motivati a pagina 59 della pronuncia in relazione ad aspetti del fatto e della personalità. Infine, la negazione delle attenuanti generiche trova anche essa specifica motivazione esposta a pagina 61 e nella quale pur tenendosi conto del difficile vissuto dell’imputato viene sottolineato quale dato significativo e decisivo la abitualità a commettere altri reati dello stesso tipo che il gruppo portava a termine persino dopo i tragici fatti per cui si procede. Trattasi di elementi specificamente denotanti una negatività della personalità dell’imputato che il giudice con valutazione in fatto e priva di illogicità ha correttamente ritenuto prevalente rispetto alle circostanze dedotte nell’appello e preclusiva di ogni beneficio.
4. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. La richiesta di rifusione delle spese sostenute dalle parti civili assistite dai rispettivi difensoriche hanno depositato conclusioni in via telematica (con relativa nota spese) e non sono comparsi all’odierna udienza va rigettata dovendo trovare applicazione il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata, come appunto nel caso in esame, a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286585-03).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta le richieste delle parti civili. Così è deciso, 20/02/2026 5 Il Consigliere estensore Il Presidente IG AR CO RI LM 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Cristiano Prestinenzi che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. Lette le memorie, le conclusioni e le note spese depositate dai difensori delle parti civili. RITENUTO IN FATTO 1. AR MA, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2 luglio 2025 con la quale la Corte di assise di appello di Ancona, aveva confermato la sentenza emessa, in data 22 maggio 2025, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, che lo aveva condannato alla pena di anni 10 e mesi 5 di reclusione in relazione ai reati di rapina, lesioni, furto e omicidio preterintenzionale di sei distinti soggetti, consumati l’8 dicembre del 2018 in IN all’interno del locale pubblico “Lanterna Azzurra”.
2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, formulava eccezione di costituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice che abbia svolto funzioni giudicanti in un procedimento penale caratterizzato da collegamento probatorio o connessione probatoria ai sensi dell'articolo 371, comma secondo, lettera b) c.p.p. e, al contempo, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di appello avevano respinto analoga eccezione di costituzionalità. La difesa aveva evidenziato, nell’atto di appello, che il giudice che aveva condannato il MA nel giudizio di primo grado aveva già celebrato il procedimento a carico degli amministratori e gestori del locale ove si erano verificati i fatti costituenti antecedente logico nonché concausa dell'evento del reato di omicidio preterintenzionale contestato al ricorrente, con conseguente violazione dell'articolo 111 della Costituzione nella parte in cui statuisce il Penale Sent. Sez. 2 Num. 8239 Anno 2026 Presidente: LM CO RI Relatore: AR IG Data Udienza: 20/02/2026 dovere di imparzialità dell'autorità giudicante quale corollario del principio del giusto processo. La Corte territoriale, con argomentazioni contraddittorie e apparenti, aveva respinto le deduzioni difensive per il solo fatto che la condotta colposa già giudicata dal medesimo giudice sarebbe del tutto diversa da quella contestata alla ricorrente, senza confrontarsi con l'istituto del collegamento probatorio invocato dalla difesa, nonostante lo stesso organo giudicante affermava trattarsi di concausa degli eventi e per questo inevitabilmente collegata al procedimento oggetto di giudizio. Peraltro, secondo la ricostruzione difensiva, il giudice aveva utilizzato prove formatesi in un procedimento nel quale aveva già esercitato funzioni giudicanti, compromettendo irrimediabilmente la sua imparzialità e terzietà.
2.1 Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, lamentava violazione degli artt. 43 e 110 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità concorsuale dell’imputato ed alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La Corte distrettuale aveva omesso di argomentare in ordine al concreto apporto concorsuale fornito dal MA alla commissione dei reati, limitandosi ad argomentazioni apodittiche e prive di effettivo contenuto argomentativo che non si confrontavano con le risultanze processuali attestanti l’assenza di tale contributo causale. In particolare, i giudici di merito, non avevano spiegato in alcun modo come potesse aver rafforzato il proposito criminoso degli autori materiali o agevolato la commissione dei reati la mera presenza sulla scena del crimine di un soggetto che non conosceva l'esecutore materiale dell’uso dello spray al peperoncino che aveva determinato il panico e la successiva calca (individuato nel coimputato Di UO), non era conosciuto dagli altri membri del gruppo, non aveva alcun rapporto pregresso con l'organizzazione criminale tanto da non esser condannato per il reato associativo, aveva partecipato solo occasionalmente e marginalmente alla vicenda. La motivazione doveva ritenersi anche contraddittoria e apparente nella parte in cui la Corte di appello non aveva tenuto conto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del ricorrente. Ancora la Corte di assise di appello non aveva argomentato in ordine alle doglianze difensive in relazione alla spedizione punitiva da parte dei coimputati AL e KA nei confronti dei nonni del ricorrente, circostanza che dimostrava in modo lampante e definitivo la posizione di totale subalternità del MA nonché il ruolo assolutamente secondario e non necessario rivestito all'interno del gruppo. Si deduceva, poi, che i giudici di appello non si erano misurati con gli specifici criteri per l'accertamento del dolo eventuale indicati dalla difesa (lontananza della condotta assunta rispetto a quella doverosa, carenza di elementi probatori attestanti la partecipazione del ricorrente ai singoli atti predatori, occasionalità della presenza del MA a IN, mancata contestazione del reato associativo a riprova di inesistenza di un suo inserimento nel gruppo) e la motivazione non spiegava, inoltre, come MA avrebbe potuto rappresentarsi l'uso dello spray urticante e le sue conseguenze, considerato che neppure conosceva l'esecutore materiale che lo aveva utilizzato, potendo configurarsi un coefficiente psicologico ancora inferiore al dolo eventuale ossia la colpa cosciente. La sentenza si limitava in sostanza ad affermare genericamente l'equiparazione della posizione del ricorrente a quella dei correi, senza considerare che tali soggetti erano stati condannati anche per il reato associativo;
circostanza questa che denotava un ben diverso grado di inserimento nelle organizzazioni criminale e di consapevolezza delle modalità operative del gruppo.
2.2 Il quarto motivo di impugnazione, lamentava inosservanza ed erronea applicazione 2 dell’art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ciò in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto congrua la pena eccessivamente grave irrogata dal primo giudice, con argomentazioni contraddittorie e senza tenere conto del fatto che i correi -cui veniva applicata la medesima sanzione- erano stati condannati anche per l’ipotesi associativa oltre che per un maggior numero gli episodi di furti con strappo in vari discoteche del centro nord, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza sostanziale tutelato dall'articolo 3 della costituzione. Inoltre, i giudici di appello omettevano di rendere adeguata motivazione in ordine ai singoli aumenti operati a titolo di continuazione, riferendo unicamente che essi si appalesano congrui con conseguente apparenza della motivazione.
2.3 Con un quinto motivo di impugnazione, si lamentava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva erroneamente svalutato gli elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena indicati dalla difesa con la memoria prodotta ai sensi dell'articolo 121 cod.proc.pen. e costituiti dalla personalità dell'imputato, profondamente segnata da un vissuto traumatico e da condizioni di manifesta vulnerabilità conseguenti all'abbandono del MA da parte dei genitori quando avevo appena 7 anni, con conseguente disturbo della condotta e grave compromissione del contesto familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non fondati e deve, pertanto, essere respinto. Quanto al primo motivo, questo Collegio intende confermare l’orientamento di legittimità secondo cui qualora una parte che sostenga la presenza di una situazione di incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., e non abbia proposto tale questione con lo strumento della richiesta di ricusazione del giudice stesso nel relativo grado del procedimento in cui la incompatibilità si sarebbe verificata, proponga o riproponga dinanzi alla corte di cassazione una eccezione di legittimità costituzionale del citato art. 34 nella parte in cui non prevede una determinata causa di incompatibilità, la questione di costituzionalità deve essere dichiarata irrilevante, in quanto una eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte Costituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa alla incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione (Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, D’Angeli, Rv. 215352–01). Nel caso in esame la difesa pur avendo in maniera articolata proposto la questione di incompatibilità del G.U.P. e l’eccezione di illegittimità costituzionale non risulta avere mai ritualmente dedotto istanza di ricusazione del giudice di primo grado. Peraltro sul punto la sentenza di appello con condivisibili argomenti ha già sottolineato la sostanziale difformità delle condotte giudicate nei diversi procedimenti, uno il presente, avente ad oggetto le condotte predatorie dolose perpetrate all’interno del locale Lanterna Azzurra che cagionavano la precipitosa fuga di tutti i presenti cui seguiva il decesso per soffocamento di alcuni di loro e le lesioni personali in danno di altri e l’altra, invece, le condotte colpose degli amministratori e gestori nella predisposizione degli strumenti di sicurezza del locale.
2. Il secondo e terzo motivo reiterano doglianze in punto partecipazione al fatto del 3 MA e sussistenza dell’elemento soggettivo per ritenere configurabile il concorso nel delitto di omicidio preterintenzionale plurimo che la corte di merito con le ampie, specifiche ed anche condivisibili affermazioni esposte alle pagine 47-59 della pronuncia impugnata risulta avere già adeguatamente confutato. Il giudice di appello, in forza dell’analisi di plurimi elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni rese dai testi IN, IC ed LI, dagli accurati accertamenti svolti sui tabulati delle utenze telefoniche in uso al ricorrente ed ai correi, e dai controlli di Polizia svolti sul MA ed i coimputati, hanno ricostruito i fatti affermando con certezza che il MA ebbe a partecipare ai gravi fatti verificatisi all’interno del locale “Lanterna azzurra” in piena adesione al comune programma delittuoso che prevedeva l’utilizzo di spray urticante in danno dei giovani presenti all’interno dello stesso luogo in concomitanza ovvero immediatamente dopo la sottrazione in danno delle vittime di oggetti d’oro. A tale conclusione il giudice di appello perveniva essendo anche stato accertato che il gruppo, che aveva agito con tali modalità e nella stessa composizione anche in precedenti occasioni e che risulterà autore di ulteriori assalti ad altre discoteche persino dopo i fatti di IN, era solito rivendere gli oggetti preziosi sottratti ad un ricettatore, individuato in tale Balugani;
così che la complessità delle operazioni poste in essere dai coimputati nelle diverse occasioni, l’uso ripetuto e costante dello strumento urticante per confondere le vittime e disorientarle rendendo impossibile ogni reazione, non costituiva un evento imprevisto dei fatti di IN ed un episodio avvenuto quindi su iniziativa isolata del solo Di UO, ma la modalità esecutiva di un ben preciso piano delittuoso che i giovani coimputati avevano posto in essere in altre occasioni e continueranno ad eseguire anche dopo i tragici fatti. Tali precise verifiche compiute dalla Corte di assise di appello confutano gli argomenti difensivi circa il difetto di prova del concorso punibile nei delitti e dell’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale in capo al ricorrente posto che lo stesso appare avere agito in piena adesione al comune programma criminoso che prevedeva proprio l’uso di uno strumento atto a ledere l’incolumità pubblica altrui per facilitare la violenta sottrazione dei monili e degli altri oggetti che i vari componenti decidevano di sottrarre ad una pluralità di vittime trovatesi all’interno del locale pubblico. I fatti come ricostruiti con doppia valutazione conforme dai giudici di merito, pertanto, profilano un concorso doloso in rapina del ricorrente con volontaria adesione ad un piano criminoso che prevedeva l'aggressione all'incolumità fisica di più soggetti con la conseguenza che i successivi decessi avvenuti a causa della precipitosa fuga dal locale di una massa di giovani vanno posti a carico del MA sussistendo tutti gli elementi del delitto di omicidio preterintenzionale caratterizzato, appunto, da un dolo di lesioni e dal verificarsi dell'evento morte come conseguenza delle stesse lesioni personali. Così come esattamente ricostruiti gli episodi delittuosi sono stati ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen. in piena adesione all'orientamento preferibile di legittimità secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale è costituito dal dolo per i reati di percosse o di lesioni volontarie, misto a colpa in relazione all'evento mortale (Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892 - 02); e nel caso in esame la prevedibilità dell'evento morte era certamente pienamente configurabile a seguito dell'utilizzo di uno spray urticante all'interno di un locale pubblico nel quale erano presenti centinaia di giovani ammassati nell'attesa di un concerto.
2.1 Va poi precisato che seppure si dovesse ritenere così come sostenuto dalla difesa che MA non era consapevole dell’uso dello spray al momento dell’ingresso all’interno del locale “Lanterna Azzurra” ciò non varrebbe ad escludere la suaresponsabilità per gli omicidi 4 preterintenzionali;
con orientamento costante questa Corte ha infatti ripetutamente affermato come il delitto di omicidio preterintenzionale ricorre, con riguardo all'elemento psicologico, anche quando gli atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 cod. pen., dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale (Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, L., Rv. 288905 - 01); in precedenza si era già affermato come l'integrazione dell'omicidio preterintenzionale richiede l'accertamento di una condotta dolosa (atti diretti a percuotere o a ledere) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta;
l'elemento soggettivo del delitto in questione va identificato nell'inosservanza del precetto di non porre in essere atti lesivi dell'altrui incolumità mentre il riferimento normativo ad "atti diretti a percuotere o a ledere" non esclude che tali atti possano essere sorretti da un dolo eventuale poiché la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale oggettivo dell'azione comprendente anche quelli costituenti semplice tentativo (Sez. 5, n. 4237 del 11/12/2008, dep. 2009, De, Rv. 242965 - 01). E posto che l’ingresso nel locale da parte del ricorrente era avvenuto all’univoco fine di compiere atti di sottrazione di oggetti appartenenti ai giovani astanti, risulta comunque accertato sulla base dello svolgimento dei fatti che l’imputato aveva comunque accettato il rischio del verificarsi di lesioni in danno delle vittime delle violente sottrazioni ed è chiamato conseguentemente a rispondere a titolo di colpa dei fatti di morte avvenuti in conseguenza.
3. Quanto agli ulteriori motivi in punto di pena ed attenuanti generiche alcuno dei vizi denunciati può ritenersi sussistere;
la Corte di merito ha già evidenziato come la pena base per il grave delitto di cui al capo n. 4 risulta superiore al minimo in misura del tutto contenuta e che gli aumenti per continuazione per i rimanenti reati sono anche essi del tutto irrisori e peraltro anche specificamente motivati a pagina 59 della pronuncia in relazione ad aspetti del fatto e della personalità. Infine, la negazione delle attenuanti generiche trova anche essa specifica motivazione esposta a pagina 61 e nella quale pur tenendosi conto del difficile vissuto dell’imputato viene sottolineato quale dato significativo e decisivo la abitualità a commettere altri reati dello stesso tipo che il gruppo portava a termine persino dopo i tragici fatti per cui si procede. Trattasi di elementi specificamente denotanti una negatività della personalità dell’imputato che il giudice con valutazione in fatto e priva di illogicità ha correttamente ritenuto prevalente rispetto alle circostanze dedotte nell’appello e preclusiva di ogni beneficio.
4. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. La richiesta di rifusione delle spese sostenute dalle parti civili assistite dai rispettivi difensoriche hanno depositato conclusioni in via telematica (con relativa nota spese) e non sono comparsi all’odierna udienza va rigettata dovendo trovare applicazione il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata, come appunto nel caso in esame, a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286585-03).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta le richieste delle parti civili. Così è deciso, 20/02/2026 5 Il Consigliere estensore Il Presidente IG AR CO RI LM 6