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Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 37878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37878 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LI nato a [...] il :15/12/1971 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI LI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, in riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2013, nei confronti di CH NO, in ordine ai reati di minaccia, truffa, sostituzione di persona e ricettazione, dichiarava tutti i reati diversi da quello di ricettazione, estinti per prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio per il residuo reato di ricettazione (previa concessione delle circostanze attenuanti Penale Sent. Sez. 2 Num. 37878 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 13/09/2023 generiche e riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 2 cod. pen., circostanze ritenute prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata). 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 23, comma 2, dl. 149/2020, 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per l'omessa comunicazione al difensore di fiducia dell'imputato delle conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale nel giudizio di appello. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 585, comma 4, cod. proc. pen., per l'omesso esame dei motivi aggiunti tempestivamente depositati (relativi al profilo decisivo della dedotta intervenuta estinzione di tutti i reati per prescrizione). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 99, 157, 161 e 648 cod. pen. per l'omessa declaratoria di prescrizione del contestato reato di ricettazione commesso il 16 giugno 2006. 2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per l'errata valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità. 2.4. Con il quinto motivo si deduce analoga censura, in relazione allo specifico profilo dell'individuazione del ricorrente in difetto di adeguate emergenze probatorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono entrambi fondati;
risulta dagli atti del fascicolo, come allegato dal ricorrente, che l'imputato, all'epoca detenuto, in data 4 ottobre 2022 aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, con espressa revoca dei precedenti difensori, con dichiarazione ai sensi dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen.; nella stessa data il nuovo difensore nominato aveva depositato motivi nuovi d'appello. Il successivo 7 ottobre il P.G. aveva depositato le conclusioni ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 137/2020; il 10 ottobre la cancelleria della Corte d'appello aveva comunicato le conclusioni mediante invio a mezzo PEC ai difensori revocati e non anche al nuovo difensore. L'udienza fissata per il 19 ottobre 2022 si era svolta senza la presenza delle parti, in difetto di istanza per la trattazione orale. 2 1.2. Premessa in fatto la sicura conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria della nuova nomina del difensore di fiducia e della revoca dei precedenti, è evidente che la comunicazione delle conclusioni del P.G. doveva essere effettuata nei confronti del nuovo difensore;
la mancanza di tale adempimento, dedotto tempestivamente con l'odierno ricorso (considerata la modalità di trattazione del giudizio di appello), integra una causa di nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01, che riconosce la causa di nullità anche ove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 - 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incallci, Rv. 283901 - 01; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 01). Per altro verso, anche la totale assenza di valutazione del motivo nuovo d'appello, tempestivamente depositato, vizia il giudizio di secondo grado. 2. La fondatezza dei motivi indicati, che hanno evidentemente carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure di merito, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che procederà a rinnovare il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma Così deciso il 13/9/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI LI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, in riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2013, nei confronti di CH NO, in ordine ai reati di minaccia, truffa, sostituzione di persona e ricettazione, dichiarava tutti i reati diversi da quello di ricettazione, estinti per prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio per il residuo reato di ricettazione (previa concessione delle circostanze attenuanti Penale Sent. Sez. 2 Num. 37878 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 13/09/2023 generiche e riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 2 cod. pen., circostanze ritenute prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata). 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 23, comma 2, dl. 149/2020, 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per l'omessa comunicazione al difensore di fiducia dell'imputato delle conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale nel giudizio di appello. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 585, comma 4, cod. proc. pen., per l'omesso esame dei motivi aggiunti tempestivamente depositati (relativi al profilo decisivo della dedotta intervenuta estinzione di tutti i reati per prescrizione). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 99, 157, 161 e 648 cod. pen. per l'omessa declaratoria di prescrizione del contestato reato di ricettazione commesso il 16 giugno 2006. 2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per l'errata valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità. 2.4. Con il quinto motivo si deduce analoga censura, in relazione allo specifico profilo dell'individuazione del ricorrente in difetto di adeguate emergenze probatorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono entrambi fondati;
risulta dagli atti del fascicolo, come allegato dal ricorrente, che l'imputato, all'epoca detenuto, in data 4 ottobre 2022 aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, con espressa revoca dei precedenti difensori, con dichiarazione ai sensi dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen.; nella stessa data il nuovo difensore nominato aveva depositato motivi nuovi d'appello. Il successivo 7 ottobre il P.G. aveva depositato le conclusioni ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 137/2020; il 10 ottobre la cancelleria della Corte d'appello aveva comunicato le conclusioni mediante invio a mezzo PEC ai difensori revocati e non anche al nuovo difensore. L'udienza fissata per il 19 ottobre 2022 si era svolta senza la presenza delle parti, in difetto di istanza per la trattazione orale. 2 1.2. Premessa in fatto la sicura conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria della nuova nomina del difensore di fiducia e della revoca dei precedenti, è evidente che la comunicazione delle conclusioni del P.G. doveva essere effettuata nei confronti del nuovo difensore;
la mancanza di tale adempimento, dedotto tempestivamente con l'odierno ricorso (considerata la modalità di trattazione del giudizio di appello), integra una causa di nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01, che riconosce la causa di nullità anche ove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 - 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incallci, Rv. 283901 - 01; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 01). Per altro verso, anche la totale assenza di valutazione del motivo nuovo d'appello, tempestivamente depositato, vizia il giudizio di secondo grado. 2. La fondatezza dei motivi indicati, che hanno evidentemente carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure di merito, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che procederà a rinnovare il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma Così deciso il 13/9/2023