Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
02 1 14 /01 Aula A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA E VARIE DCV Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE In nome del Popolo Italiano per diritti L. 3000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EEB 2001 2 IL CANCELLIERE 8 0 SEZIONE LAVORO 1 6 0 С С ogg.:previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.15324/98 Dott.Massimo Genghini Putaturo Donati V. Consigliere " Mario " Cron. 4410 Attilio Celentano " Aldo De Matteis " Rep. " Ud.14/12/2000 " Gianfranco Servello ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- tempore,elett.dom.in Roma, via Portoghesi n.12 dei presso l'Avvocatura di Stato che la rappresenta e difende ex lege;
RICORRENTE
CONTRO
CO D'RI; INTIMATO Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 29 aprile 1998,n.1764 (R.G.N.43293/94); 5433 1 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/12/2000, la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 maggio 1994 il Pretore del lavoro di Napoli, in accoglimento parziale della domanda di CO D'ER, condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei di prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile dovuti ma corrisposti in ritardo. Avverso la detta pronuncia proponeva gravame il D'ER che chiedeva accertarsi il diritto all'ulteriore rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del pagamento degli arretrati. Il Ministero dell'Interno proponeva,a sua volta, appello censurando il capo della sentenza pretorile nella parte in cui era stata disposta condanna alla corresponsione dell'ulteriore rivalutazione sugli interessi ed il cumulo di interessi e di rivalutazione monetaria. Con sentenza 29 aprile 1998 il locale Tribunale, in parziale accoglimento rigettandodell'appello principale l'incidentale, condannava il Ministero dell'Interno alla 2 R corresponsione della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT (operai e impiegati) e degli interessi legali sulla sola somma di lire 3.149.433 dal pagamento tardivo all'effettivo soddisfo;
confermava nel resto. Osservava, in particolare, il Tribunale che:la norma di cui all'art.16,comma 6, della legge n.412 del 1991 non era applicabile nella specie poiché la mora dell'ente previdenziale era iniziata prima della sua entrata in vigore, ancorchè protrattasi nel periodo successivo;
in relazione alla previsione del meccanismo del cumulo di rivalutazione e di interessi di cui alla precedente disciplina, dovevano pertanto svolgersi due operazioni,la prima volta a stabilire la rivalutazione monetaria sul capitale, relativa al periodo compreso tra la data di insorgenza del diritto e quella dell'avvenuto pagamento tardivo con computo sul risultato degli interessi legali riguardanti quel periodo;
la seconda volta a stabilire sulla rivalutazione monetaria della prima operazione l'ulteriore rivalutazione monetaria relativa al periodo compreso fra la data dell'avvenuto pagamento tardivo e quella del saldo e gli interessi legali relativi allo stesso periodo temporale. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE violazione e falsaCon il primo motivo, denunciandosi applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,n.412,ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere accertato il diritto dell'assicurato a 3 R percepire interessi e rivalutazione su arretrati di prestazioni assistenziali (funzione di invalidità dovuta dal 1 luglio 1987 i arretrati erano stati corrisposti il 30 novembre 1992), in cui applicazione della disciplina precedente l'entrata in vigore dell'art. 16,6° comma, della legge n.412 del 1991, sul presupposto della riferibilità della stessa ai soli crediti previdenziali e non assistenziali. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione ed errata applicazione dell'art.1224 c.c.,ai sensi dell'art.360,n.3,c.p.c., si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto comunque applicare l'art.1124 c.c. per i crediti successivi al 1 gennaio 1992, trattandosi di debiti di valuta onde la debenza dei soli interessi legali sui ratei maturati dopo la stessa data. Con il terzo motivo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo,dell'art.16 della legge n.412 del 1991, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto inapplicabile la disposizione di cui al 6 comma del detto art.16 per essere il diritto alla prestazione sorto anteriormente alla sua entrata in vigore e cioè prima del 1 gennaio 1992. Sennonchè occorreva fare riferimento non già alla decorrenza della fattispecie costitutiva della prestazione assistenziale nel suo complesso,bansì alla maturazione dei singoli ratei. I motivi, da esaminarsi congiuntamenti, sono fondati entro i termini di seguito indicati. 4 da quello previdenziale non Dal rapporto assistenziale e complessiva obbligazione avente ad scaturisce una singola e unitaria da assolvere ratealmente, ma oggetto una prestazione deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna l'intera prestazione dovuta in queldelle quali realizza determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo applicarsi la norma di qui il primo gennaio 1992, deve all'art.16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in eventualmente spettanti al titolare della detrazione dalle somme prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina -la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi,quale risultava dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991 (Cass., S.U.,26 giugno 1996, n.5895). Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza - ha applicato la norma di cui - sicome è visto non che all'art. 16, comma 6, della legge n.412 del 1991 sull'errato 5 presupposto che la mora dell'ente previdenziale era iniziata prima della sua entrata in vigore. Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto,la dell'art.384 c.p.c., decide la causa nel merito Corte, a norma condannando il Ministero dell'Interno al pagamento della maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria in ordine ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992; conferma nel resto anche per le spese. Non si provvede sulle spese del presente giudizio,a norma dell'art. 152 diosp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa sul punto e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell'Interno al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria in ordine ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992; conferma nel resto anche per le spese;
nulla per le spese per il giudizio di legittimità. Roma, 14 dicembre 2000 Il Presidente Il Consigliere est. Maw Pulake Ar ts Vicci o I D Phillies , O A S L S L 3 A O 3 T 0 , 1 B 5 A . I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA . S T E D N R P Depositata in Cancelleria, S A ' A 3 I L T 7 N L - S 14 FEB. 2001 E G 8 - oggi, D O O 1 P I 1 A S C D M A I N M E È E E , ELLERI R S G O P I G U S R A E R T L T O S O I R AT T O G C T A E I L R R L I E D D O