Sentenza 4 febbraio 2010
Massime • 1
Anche dopo le modifiche apportate dal D.L. 24 maggio 2008, n. 92 (conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125), il pubblico ministero, nel caso in cui l'arresto in flagranza sia già stato convalidato, non è obbligato a procedere con il rito direttissimo. (In motivazione la Corte ha precisato che la sostituzione, ad opera della citata novella legislativa, della previgente formula "può procedere" con quella "procede" non è sufficiente a far ritenere l'obbligatorietà del giudizio direttissimo atteso che tale conclusione sarebbe in contrasto con il principio del monopolio del titolare dell'azione penale in ordine alla scelta del rito).
Commentario • 1
- 1. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione - Diritto processualeLuca Pistorelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
20 gennaio 2011 | Le recenti pronunce della Corte di Cassazione - Diritto processuale penale Relazione al corso di aggiornamento svoltosi il 17 gennaio 2011, organizzato dall'Ufficio dei referenti per la formazione dei magistrati del distretto di Milano Pubblichiamo, ringraziando l'Autore ed i Referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano, la relazione predisposta dal dott. Luca Pistorelli per il periodico incontro di aggiornamento sulle questioni nuove o controverse nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione. La relazione, relativa alle novità in materia di diritto processuale penale, è stata illustrata in un incontro tenuto a Milano il 17 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2010, n. 7822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7822 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 04/02/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 474
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2159/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Velletri, nel procedimento a carico di:
CC NC e D'AN OR;
avverso l'ordinanza 17.11.08 del GIP del Tribunale di Velletri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 17.11.08 il GIP del Tribunale di Velletri dichiarava inammissibile la richiesta di giudizio immediato avanzata dal PM presso lo stesso Tribunale nel procedimento per tentata rapina a carico di CC NC e D'AN OR ed ordinava la restituzione degli atti al PM medesimo affinché procedesse con rito direttissimo, non ostandovi l'ormai avvenuto decorso dei 30 gg. dall'arresto.
Riteneva a riguardo il GIP che, con la novella dell'art. 449 c.p.p., comma 4 realizzata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, comma 3
ter, lett. c) (convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125), fosse stato previsto l'obbligo del PM di procedere con rito direttissimo ogni qual volta, convalidato l'arresto in flagranza, il PM stesso non ritenesse necessarie nuove indagini e che solo la ritenuta necessità d'un approfondimento in tal senso consentisse al PM la scelta di un rito diverso.
Ricorre il PM contro detta ordinanza, di cui chiede l'annullamento per violazione di legge ed abnormità.
Sotto il primo profilo lamenta che sostanzialmente il provvedimento impugnato ha, da un lato, configurato una nuova condizione - non scritta - per l'accesso al rito immediato (vale a dire la non praticabilità del rito direttissimo) e, dall'altro, ha ritenuto derogabile il termine per la presentazione dell'imputato nel giudizio direttissimo cd. tipico.
Sotto il secondo, deduce che l'ordinanza in oggetto ha determinato una regressione ed una stasi inammissibili nel procedimento.
1- Il ricorso è fondato.
La motivazione dell'ordinanza muove da due erronei presupposti:
a) con la novella dell'art. 449 c.p.p., comma 4 realizzata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, comma 3 ter, lett. c) (convertito in
L. 24 luglio 2008, n. 125), sarebbe stato previsto l'obbligo del PM di procedere con rito direttissimo ogni qual volta, convalidato l'arresto in flagranza, il PM stesso non ritenga necessarie nuove indagini e che solo la ritenuta necessità d'un approfondimento in tal senso consenta al PM la scelta di un rito diverso;
b) tale obbligo sarebbe indifferente persino all'ormai avvenuto decorso (di cui da atto la stessa impugnata ordinanza) del termine di 30 gg. per il rito direttissimo.
In realtà, osserva questa S.C., l'aver il legislatore sostituito nell'art. 449 c.p.p., comma 4 il "può procedere" con il "procede" è rilievo di ordine letterale (di per sè, per altro, debole perché compatibile anche con una previsione di normale, ancorché non esclusiva, procedibilità con rito direttissimo) che però va coniugato, come giustamente rilevato dal PG, con quello sistematico del carattere monopolistico della scelta del rito da parte del PM, mentre, quanto al termine di 30 gg. di cui all'art. 449 c.p.p. nel rito direttissimo cd. tipico, la giurisprudenza non ha mai dubitato della sua inderogabilità.
Così statuendo, l'impugnata ordinanza ha prodotto una non prevista regressione del procedimento, sicché il provvedimento risulta affetto da abnormità funzionale (per la nozione di abnormità dell'atto processuale v., ad esempio, Cass. Sez. 2 n. 27716 del 5.6.2003, dep. 26.3.2003, rv. 225857; sul principio di non regressione del procedimento e sull'abnormità del provvedimento che determini una non prevista regressione v., ad esempio, Cass. S.U. n. 5307 del 20.12.2007, dep. 1.2.2008,rv. 238240). L'impugnato provvedimento ha altresì comportato una stasi non rimediabile del procedimento - il che avvalora l'abnormità lamentata dal ricorrente - nel momento in cui, rigettata la richiesta di giudizio immediato, nel contempo ha affermato che via obbligata per l'esercizio dell'azione penale sarebbe, nel caso in oggetto, quella del rito direttissimo nonostante l'ormai avvenuto decorso del termine dall'arresto (avvenuto decorso che emerge dallo stesso provvedimento impugnato).
Ne discende che il provvedimento impugnato deve annullarsi senza rinvio, con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010