Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/2001, n. 8317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8317 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
I L L A IC O B L 9 B E 8 B E 8 N O le I № a Z , n A 1 e R ITALIANA 8 p T S 9 I a -1 G m 1 e t IN NOMPTEL POPOLO ITALIANO -1 8 3 7 0 4 x1 s i s 4 A l 2 D a e CORTE r L t SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 10635/99 Dott. Pasquale REALE Presidente Cons. Relatore Cron.19082 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 12.03.01 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere OGGETTO: sanzione amministrativa ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: CAPITANERIA di PORTO di VIBO VALENTIA MARINA, in persona del Comandante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
TO MO
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea n.101 del 28.4/18.5.98. 6 651 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 28.4/18.5.98 il Pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, accoglieva l'opposizione proposta da TO AM all'ordinanza ingiunzione con cui la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, per attività di pesca in violazione dell'art. 15 lett.B della l.s. 963/65, irrogava sanzione amministrativa pecuniaria e confisca della rete utilizzata;
in conseguenza, annullava l'ordinanza, disponeva la restituzione della rete sequestrata e condannava l'amministrazione alle spese della c.t.u. esperita. Contro la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Avvocatura dello Stato per la Capitaneria, avanzando tre motivi di censura con atto notificato il 18.5.99. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 23 l.s. 689/81 perché la ordinanza ingiunzione era stata notificata il 30 luglio 1996 e l'opposizione risultava depositata in Cancelleria solo il 25.06.97. L'opposizione doveva quindi essere dichiarata inammissibile perché tardiva. La decadenza dal diritto di proporre opposizione per decorso del termine fissato dal primo comma dell'art. 22 1.s. 689/81, trattandosi di norma a tutela di un interesse pubblico e sottratta al potere dispositivo della parte 2 Caf pubblica -la cui mancata eccezione non può valere come rinuncia- può essere rilevata in ogni stato e grado (Cass. 6433/96) sempre che non si sia formato giudicato sul punto ma, nel caso, il Pretore non si è pronunciato sulla tempestività della opposizione, pur essendosi espresso in forma dubitativa -a quanto riferisce il ricorrente- nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. La Corte, trattandosi di questione di carattere procedurale, può procedere all'esame diretto degli atti, dai quali risulta che la ordinanza ingiunzione di confisca della rete venne emessa il 26.06.96 e notificata il 30.07.96; che la notifica venne effettuata a mezzo messo comunale e fu ricevuta da persona qualificatasi moglie dell'intimato; che l'ordinanza recava la indicazione del termine per proporre ricorso, in conformità del disposto dell'art. 3.4 1.s. 241/90; che il ricorso venne depositato nella cancelleria del giudice a quo il 25 giugno 1997 e perciò quando era ampiamente decorso il termine di trenta giorni fissato dalla richiamata normativa. Il motivo di censura va, pertanto, accolto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito (Cass. 8999/99), dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione; ne risulta, in forza dell'art. 336 cpc, travolta -per quel che può valere- la disposizione restitutoria, mentre le spese della c.t.u. vanno poste a carico del privato opponente, compensando il residuo. Col secondo motivo di censura si deduce la nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo. Osserva la ricorrente che, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, il dispositivo letto in udienza 3 Caf presentava omissioni, relative sia al dissequestro della rete, sia al carico delle spese di c.t.u. La questione risulta assorbita dall'accoglimento del primo motivo. Ugualmente assorbito risulta il terzo motivo, con cui viene censurata la motivazione della sentenza pretoria, per insufficienza e contraddittorietà, ravvisabile nell'aver utilizzato, come elemento di convincimento, la relazione Ferretti, non versata in atti e resa a seguito di esame non della rete confiscata, ma di altro attrezzo, asserito similare.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, giudicando nel merito, condanna TO AM al pagamento delle spese di c.t.u.; compensa nel resto le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità. Roma, 12 marzo 2001 Il Presidente ཆང་ -༦༠ Il Cons. est. DEPOSITATA IN CANCEL 01 Maric Oggi, IL CANCELLIERE Maria DiNuzzo ор би го I L L 9 O 8 B 6 E . E N N , le IO 1 a Z 8 n A 9 e 1 R p - T 1 S a 1 - m te 9 is A s D l a 2 2 e بة