Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
Non è configurabile, neanche dopo le modificazioni introdotte all'art. 449, comma quarto, cod. proc. pen. ad opera del D.L. 24 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), un obbligo del P.M. di procedere con il rito direttissimo tutte le volte che sia convalidato l'arresto in flagranza e la scelta non pregiudichi gravemente le indagini, non potendo il sindacato del giudice estendersi fino ad individuare il reato che il P.M. dovrebbe richiedere. (Fattispecie in cui il P.M. aveva richiesto il giudizio immediato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2016, n. 11701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11701 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
1 170 1-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 2393 2393/16 Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE N. 16934/2016'- Consigliere - PATRIZIA PICCIALLI Dott. - Rel. Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NO IO N. IL 19/06/1983 avverso la sentenza n. 7290/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Wis ma che ha concluso per I'm bilik All vinoviano;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. H RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di D'NO IO dal Tribunale di Monza, con la quale questi è stato giudicato responsabile del reato di detenzione illecita e cessione illecita di sostanza stupefacente e condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa, previa qualificazione del fatto come di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Il 25 gennaio 2015 il D'NO era stato tratto in arresto perché colto nella flagranza di reato in quanto nella sua abitazione, ove era stata trovata cocaina per 42,73 grammi, con un principio attivo pari al 72,7% e MA IA lo aveva indicato come colui che gli aveva venduto 3,95 grammi di cocaina, che gli era stata trovata dai Carabinieri. II D'NO aveva ammesso la cessione dello stupefacente, aggiungendo che la cocaina rinvenuta nell'abitazione era destinata al suo uso personale.
2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre per cassazione personalmente l'imputato.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge assumendo che il fatto risultava sin dalle indagini qualificabile alla stregua dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. sicchè il P.M. avrebbe dovuto esercitare l'azione penale con la citazione diretta a giudizio, mentre ha invece proceduto con la richiesta di giudizio immediato. Sostiene che in tal modo è risultato pregiudicato il diritto di difesa giacchè egli non ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed è stato distolto dal suo giudice naturale (quello del dibattimento). Rammenta che la giurisprudenza ravvisa in casi simili una nullità assoluta ex art. 178 cod. proc. pen.
2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen., per aver la Corte di Appello ritenuto la recidiva contestata ancorché "da un'attenta valutazione dei precedenti dell'imputato, si può pacificamente affermare che la commissione di questo nuovo reato non è indice di maggiore capacità a delinquere dell'imputato".
2.3. Il terzo motivo attiene alla omessa motivazione in tema di diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche rinvenibile nella sentenza di primo grado.
2.4. Con il quarto motivo lamenta l'erronea valutazione ex art. 133 cod. pen. compiuta dalla Corte di Appello in punto di diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 H 3. Il ricorso è infondato.
3.1. Non vi è dubbio che in forza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 146/2013 prima e dalla legge n. 79/2014 poi all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. i fatti descritti ai commi 1 e 4 del medesimo articolo che siano caratterizzati dalla loro lieve entità danno luogo ad autonomo reato punito con pena detentiva non superiore a quattro anni e che ciò determina, in forza della previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., che l'ordinaria modalità di esercizio dell'azione penale è la citazione diretta a giudizio. Tuttavia il codice di rito contempla una varietà di riti speciali, tra i quali spicca il rito direttissimo, previsto proprio per l'ipotesi di arresto in flagranza di reato;
ipotesi che si è concretizzata nella vicenda in esame. Il che amplia il numero delle possibili forme di esercizio dell'azione penale (salvo sia prevista espressamente la celebrazione obbligatoria del giudizio direttissimo, come accaduto per i reati previsti dai commi 5-ter e 5-quater dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998). Nel caso di specie l'azione penale è stata esercitata mediante la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato. Il quesito attiene quindi alla possibilità per il P.M. di non attivare il rito direttissimo, optando per il giudizio immediato. Quesito che ha già trovato risposta da parte di questa Corte, la quale ha affermato che anche dopo le modificazioni introdotte all'art. 449, comma quarto, cod. proc. pen. ad opera del D.L. 24 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), non è configurabile un obbligo del P.M. di procedere con il rito direttissimo tutte le volte che sia convalidato l'arresto in flagranza e la scelta non pregiudichi gravemente le indagini;
e che il sindacato del giudice non può estendersi al punto di individuare il rito che il P.M. dovrebbe richiedere (Sez. 2, n. 36656 del 24/09/2010, dep. 13/10/2010, P.M. in proc. Renzi, Rv. 248294). Di conseguenza non può profilarsi alcuna lesione dei diritti dell'imputato, avendo il P.M. esercitato una facoltà attribuitagli dalla legge.
3.2. Il secondo motivo è aspecifico perché si concreta in una valutazione di merito antagonista a quella operata dal giudice e che si vorrebbe avallata da questa Corte, senza confrontarsi con la motivazione resa dia giudici di merito. In via generale "è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza 3H di precedenti penali" (Cass. sez. U, sent. n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè e altro, Rv. 247839; Cass. sez. U, sent. n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690). La Corte di Appello ha posto in rilievo che il D'NO ha a suo carico quattro sentenze di condanna per reati specifici ed era al tempo del giudizio di l appello detenuto in espiazione di una pena riportata per omicidio colposo. Deve Weath aggiungersi che l'imputato commise oggetto del presente giudizio mentre si trovava agli arresti domiciliari. Tale evidenziazione va rapportata al contenuto del motivo di appello che asseriva non essere il nuovo reato espressivo di una maggiore capacità a delinquere perché pochi i precedenti a carico del D'NO. L'articolazione del motivo recato dal ricorso non si confronta con tale motivazione.
3.3. Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamente. Il terzo si indirizza in realtà alla motivazione resa dal primo giudice;
pertanto risulta privo di correlazione con la decisione impugnata. Il quarto si indirizza correttamente alla motivazione della Corte di Appello, ma non coglie il segno, poiché il diniego delle attenuanti generiche è sostenuto da una congrua motivazione, non manifestamente illogica. Infatti la corte territoriale ha posto in risalto, in una valutazione negativa, il comportamento processuale dell'imputato, l'aver commesso il fatto mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, l'età (31 anni), di piena maturità (a fronte della sottolineatura della giovane età fatta dalla difesa).
4. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Luisa Bianchiriend Salvatore Dovere Depositata in Cancelleria ( Oggi. 10 MAR. 2017 Il Funzionario Gind ario Patrizia Chorra