Sentenza 23 novembre 2010
Massime • 1
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il sequestro preventivo funzionale alla confisca "per equivalente" non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, imponendosi al riguardo la valutazione del giudice relativamente all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto.
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- 1. NUOVA CONFISCA PENALE TRIBUTARIA: La rateizzazione non blocca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sulla nuova confisca penale tributaria ex art. 12bis Decreto Legislativo 74/2000, il sequestro preventivo, anche se non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare, rimane comunque efficace per le somme non ancora pagate. Decisione: Sentenza n. 5728/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Una SPA subiva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al mancato versamento di ritenute, ma contestava i presupposti ab origine della misura cautelare perché era stata ammessa alla rateazione del debito erariale prima dell'emissione del decreto di sequestro. Dopo aver pagato tre rate, proponeva istanza di riesame ma il Tribunale la accoglieva …
Leggi di più… - 2. La rateizzazione non blocca il sequestro preventivo finalizzato alla confiscaGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 27 aprile 2016
Sulla nuova confisca penale tributaria ex art. 12bis Decreto Legislativo 74/2000, il sequestro preventivo, anche se non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare, rimane comunque efficace per le somme non ancora pagate. Decisione: Sentenza n. 5728/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Societario, Tributario Parole chiave: confisca – sequestro preventivo Il caso. Una SPA subiva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al mancato versamento di ritenute, ma contestava i presupposti ab origine della misura cautelare perché era stata ammessa alla rateazione del debito erariale prima dell'emissione del decreto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 45504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45504 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 23/11/2010
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 1806
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 29378/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DE, nata a *Cosenza il 07/09/1969*;
avverso la ordinanza del 22/04/2010 del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Baglione Tindari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 aprile 2009, il Tribunale del riesame di Cosenza, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di DE IN avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p, dello stesso Tribunale in data 20 febbraio 2009, nell'ambito di indagini svolte nei suoi confronti in ordine alla captazione fraudolenta di pubblici finanziamenti a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione.
Il decreto di sequestro preventivo ravvisava a carico di AR DE il fumus del reato di concorso in truffa aggravata, attuata, secondo l'ipotesi accusatola, attraverso la predisposizione di articolati espedienti, al fine di far ottenere la erogazione di pubblici finanziamenti di cui alla L. 19 dicembre 1992, n. 488, per l'incentivazione delle attività produttive nel Mezzogiorno (capo I) della rubrica: art. 640 bis c.p.). In particolare, veniva contestato alla AR\ di aver indotto in errore funzionari della banca concessionaria del Ministero dello Sviluppo economico per l'erogazione dei finanziamenti di cui alla citata legge sulla ricorrenza delle condizioni necessarie per la relativa concessione, procurandosi un ingiusto profitto rappresentato dall'indebita percezione, attraverso la Rabà srl., di Euro 4.624.453,99, quale "quota parte del contributo pubblico". La società Rabà, amministrata dal coindagato \A NI, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva presentato una richiesta per la concessione di agevolazioni finanziarie relativamente ad un programma di investimenti per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di gruppi elettrogeni per una stima complessiva di oltre L. 20 miliardi. Tale progetto veniva finanziato con un contributo in via provvisoria pari al 52% delle risorse necessarie, che risultava erogato alla società Rabà nella misura di Euro 4.624.453,99, in tre tranche (tra il 2002 ed il 2006), dopo la verifica degli stati di avanzamento del programma e della documentazione comprovante l'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere e l'avvenuto versamento ed accantonamento del capitale.
Secondo la prospettazione accolta dal G.i.p., gli indagati avrebbero fatto risultare, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti agevolati costi maggiori (con un sistema di fraudolenta lievitazione) di quelli effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto: in particolare a fronte di costi rendicontati pari ad Euro 10.419.292,48, i costi realmente sostenuti erano pari ad un importo complessivo di Euro 4.106.533,89 (analiticamente riepilogati nel decreto di sequestro a pag. 124). Inoltre, gli stessi avrebbero falsamente documentato la realizzazione del programma finanziato nei tempi indicati nel decreto ministeriale.
Sulla base di tale quadro accusatorio, il g.i.p. del Tribunale di Cosenza, rilevato che il suddetto reato comportava, ai sensi degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del denaro e di ogni altra utilità costituente il relativo prezzo o profitto, disponeva il sequestro preventivo "delle aziende costituite grazie alla fraudolenta erogazione di finanziamenti agevolati ed al sequestro, altresì, di danaro nella disponibilità degli indagati, fino alla corrispondenza delle erogazioni pubbliche indebitamente percepite" e segnatamente dei seguenti beni riguardanti la posizione della AR\:
- la società Rabà, comprensiva di tutte le loro attività e patrimonialità mobili ed immobili e delle quote sociali;
- le somme appostate nel sistema bancario e finanziario a diverso titolo nella disponibilità degli indagati "fino alla concorrenza dell'importo di Euro 4.624.453,99, quale somma complessiva indebitamente percepita a titolo di contribuzione pubblica attraverso la Rabà srl.";
- e, in caso di indisponibilità delle predette somme nel sistema bancario, "i beni nella disponibilità degli indagati per un valore equivalente al profitto del reato in argomento (beni da individuarsi a cura della polizia giudiziaria)".
2. La suddetta ordinanza veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 20 novembre 2009, che riteneva fondato ed assorbente il vizio dedotto dalla difesa concernente la mancanza di motivazione con riferimento alla quantificazione e alla qualificazione del profitto illecito. In particolare, secondo la Corte, l'ordinanza aveva omesso di delimitare l'ambito dell'illecito arricchimento effettivamente conseguito, non fornendo una apprezzabile motivazione circa l'esclusione di natura di profitto diretto per taluni dei beni e circa la ritenuta equivalenza del valore degli stessi a quello del profitto illecito percepito. La Corte precisava che restavano al di fuori del suo sindacato i presupposti legittimanti il disposto sequestro preventivo, non essendo sviluppato nel ricorso alcun motivo specifico sul punto.
3. Il Tribunale di Cosenza, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 22 aprile 2010, confermava il decreto di sequestro. Il Tribunale, nel premettere che il profitto del reato di truffa poteva anche identificarsi nell'effettivo accrescimento di ricchezza dell'agente, riteneva che nel caso di specie detto profitto andasse ravvisato, in difetto di elementi certi da cui desumere che lo stesso si fosse limitato ad un certo importo, nell'intero ammontare dei finanziamenti erogati sulla scorta delle condotte illecite contestate. Aggiungeva altresì che, stante la preclusione in detta fase di accertamenti tecnici circa la stima dei beni attinti dalla misura, la questione riguardante la limitazione del vincolo su quanto risulti il valore effettivo degli stessi doveva essere risolta semmai in fase esecutiva.
4. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso AR DE, personalmente e per il tramite dei suoi difensori fiduciari, articolando i seguenti motivi.
Con un primo motivo, denuncia il mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, non avendo il Tribunale, in sede di rinvio, individuato il profitto del reato ed indicato gli elementi idonei ad escludere la natura di profitto diretto dei beni appresi, nonché gli elementi idonei a giustificare la ritenuta equivalenza tra i beni sottoposti a vincolo ed il profitto del reato. In particolare, il Tribunale non avrebbe dato risposta alle precise indicazioni della Corte Suprema, omettendo di valutare il profitto sia qualitativamente (la difesa aveva argomentato sul punto che una volta sequestrata la società Rabà, quale profitto diretto del reato, non era più possibile ricorrere anche al sequestro per equivalente di altri beni) sia quantitativamente, trascurando di prendere in considerazione la prodotta consulenza estimativa effettuata su incarico del custode giudiziario, dalla quale emergeva che la sola società Rabà risulterebbe stimata per un valore sufficiente a coprire l'intero profitto illecito. In ogni caso, andava individuata la quota di profitto ascrivibile a ciascun concorrente, posto che la confisca deve incidere nel patrimonio di ciascun concorrente nel reato in ragione dell'equivalente del profitto da ciascuno goduto. Il sequestro avrebbe dovuto riferirsi al solo profitto conseguito dallo studio AR\ per la pratica di finanziamento in favore della Rabà e non certo per l'intero importo di Euro 4.624.453,99. I beni sequestrati alla ricorrente risulterebbero di gran lunga superiore al profitto del reato riferibile alla stessa.
Il Tribunale inoltre avrebbe omesso di pronunciarsi sull'illegittimità del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria, senza una specifica richiesta del Pubblico Ministero e una conseguente individuazione dei beni da parte del Giudice. L'individuazione dei beni da assoggettare a sequestro sarebbe stata compiuta dalla Polizia Giudiziaria senza un successivo vaglio di convalida del P.M. e conseguente provvedimento del GIP. Ciò avrebbe comportato lo stravolgimento del regolare iter di applicazione della misura reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
I punti dell'ordinanza del 7 aprile 2009 sui quali l'apparato argomentativo del giudice del riesame era stato giudicato carente dalla Corte di Cassazione e sui quali era chiamato a pronunciarsi nuovamente il giudice del rinvio possono essere così sintetizzati, tenuto conto anche delle doglianze accolte:
a) la definizione in termini quantitativi del profitto illecito conseguito con riferimento al capo I) della rubrica;
b) la configurabilità dei beni sequestrati alla Rabà srl. quale "profitto diretto" o quale valore "equivalente" del profitto illecito percepito attraverso il suddetto reato;
c) la delimitazione del sequestro per equivalente ai beni di valore corrispondente all'illecito arricchimento effettivamente conseguito.
2. Orbene, l'ordinanza impugnata in questa sede, con la quale il giudice del rinvio era chiamato a colmare le suddette lacune motivazionali, appare a sua volta carente, non avendo fornito risposta motivata sui punti indicati dal primo giudice di legittimità e sui quali si erano appuntate le articolate censure della ricorrente.
3. Quanto alla qualificazione e alla quantificazione del profitto illecito, la risposta del Tribunale appare assolutamente eludere l'obbligo motivazionale, risultando la stessa del tutto generica e svincolata sia dai fatti illeciti oggetto di provvisoria contestazione sia dalle articolare deduzioni difensive volte a contestare l'esorbitanza del sequestro.
In ordine all'ammontare del profitto illecito, come definito dal decreto di sequestro, il Tribunale ha affermato che lo stesso andava identificato nell'intero ammontare dei finanziamenti erogati, non fornendo risposta alcuna alle precise obiezioni difensive, che avevano contestato la quantificazione dell'illecito profitto riferibile ai coindagati AR\ nella somma di Euro 4,624.453,99. Il giudice del rinvio non si è inoltre pronunciato, con un'apprezzabile motivazione, in ordine alla configurabilità dei beni in sequestro quale "profitto diretto" o quale valore "equivalente" del profitto illecito percepito, non confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive che sostenevano la natura dei beni sociali sequestrati a Rabà srl. quale profitto direttamente aggredibile, trattandosi di beni acquistati con i finanziamenti pubblici erogati. La risposta del Tribunale fornita al riguardo appare assolutamente carente e apodittica, essendosi il giudice del riesame limitato ad affermare: "è di tutta evidenza che quanto sottoposto a vincolo non possa che rientrare nel novero di quanto confiscabile per equivalente".
Va ricordato a tal riguardo che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che costituisce profitto del reato anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, pur sottolineando che tale reimpiego deve essere comunque casualmente ricollegabile al reato e al profitto "immediato" dello stesso (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 06/03/2008, Miragliotta, Rv. 238700). In tale decisione, pur ribadendosi la necessità, nel senso già sopra indicato, di un rapporto diretto tra profitto e reato, si è inteso evitare che l'autore di quest'ultimo possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorrendo all'escamotage di trasformare l'identità storica del medesimo profitto, che rimane comunque individuabile nel frutto del reimpiego, anch'esso causalmente ricollegabile in modo univoco, sulla base di chiari elementi indiziari evincibili dalla concreta fattispecie, all'attività criminosa posta in essere dall'agente. Deve sottolinearsi che l'obbligo motivazionale nel caso in esame doveva essere ancor più pregnante, posto che il decreto di sequestro poneva il vincolo di cautela reale sulla società Rabà non come bene di valore equivalente al profitto illecito conseguito, bensì come bene costituito "grazie alla fraudolenta erogazione di finanziamenti agevolati".
4. Infine, il Tribunale era chiamato ad affrontare l'altra doglianza dedotta dalla ricorrente - e accolta dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento - relativa alla sproporzione tra i beni posti sotto sequestro per equivalente rispetto all'entità del profitto del reato. Ma anche su tale punto i giudici di rinvio non hanno adempiuto all'onere deferito loro dalla sentenza di annullamento, essendosi limitati a rinviare alla "fase esecutiva" la questione riguardante la limitazione del vincolo su quanto risulti il valore effettivo dei beni oggetto di apprensione.
Questa Corte ha già affermato, proprio in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché si impone la valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto. La Suprema Corte ha applicato tale principio in un caso in cui il tribunale del riesame aveva affermato che la questione concernente il "quantum" dei beni sottoponibili a sequestro attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento (Sez. 5, n. 0 2101 del 09/10/2009, dep. 18/01/2010, Sortino, Rv. 245727). Va invero osservato che, con il peculiare strumento cautelare del sequestro per equivalente, il legislatore ha esplicitamente previsto che esso colpisca soltanto beni per un valore "corrispondente" al profitto conseguito dall'imputato o dall'indagato, volendo, con tale espressione, escludere un sequestro indiscriminato dei beni dell'imputato di valore eccedente il profitto del reato, stabilendo così un rapporto di "congruità" tra il profitto conseguito ed il valore dei beni sottoposti a vincolo e suscettibili di confisca (cfr. in tal senso anche Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, dep. 02/07/2008, Fisia Italimpianti Spa, in motivazione, in cui si chiarisce che l'espropriazione non può comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo del profitto accertato).
Pertanto, la questione concernente il quantum di beni sottoponibili nel caso concreto a sequestro non poteva non essere affrontata dal Tribunale, soprattutto in presenza di una documentazione prodotta dalla difesa volta a dimostrare la non corrispondenza tra il valore dei beni sottoposti a vincolo cautelare e la entità del profitto del reato.
Se è vero che il Tribunale del riesame non può e non deve compiere accertamenti, è altrettanto vero che può integrare, correggere e modificare il provvedimento impugnato sulla scorta dei documenti pervenutigli (Sez. 2, n, 0 3103 del 18/12/2007, dep. 21/01/2008, Di Vincenzo, Rv. 239267).
Il Tribunale di Cosenza ha, invece, totalmente omesso ogni motivazione su questo punto specifico indicato dalla difesa. Di fronte alla documentazione prodotta dalle parti private e agli articolati rilievi difensivi, il giudice del riesame avrebbe dovuto procedere ad un'analisi della documentazione e delle argomentazioni della difesa per giungere ad una decisione che, invece, nella sostanza non vi è stata.
Deve al riguardo ribadirsi che, anche in sede di riesame, il giudice è tenuto ad esaminare la documentazione legittimamente e tempestivamente prodotta e a fornire una adeguata esplicitazione delle ragioni che portano a respingere o ad accogliere le questioni poste dalle parti, anche quelle private, qualora, come nel caso in esame, si tratti di questioni rilevanti e inerenti all'oggetto della impugnazione (Sez. 6, n. 25877 del 23/06/2006, dep. 25/07/2006, Maniglia, in motivazione;
per l'ammissibilità della introduzione nel giudizio cautelare di rinvio di elementi sopravvenuti, cfr. Sez. 2, n. 17991 del 19/04/2006, dep. 23/05/2006, Omobono, Rv. 234758).
5. Si impone di conseguenza, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale perché sui punti sopra indicati provveda a colmare le lacune della motivazione, risultando assorbiti i restanti motivi. Deve precisarsi al riguardo che il giudice di rinvio è vincolato alla decisione della Corte di Cassazione limitatamente a ciò che concerne le questioni decise, ma non in ordine alle questioni che la Corte non ha deciso, dichiarando i relativi motivi assorbiti in quello accolto con la pronunzia di annullamento.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010