Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 1
Anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca per equivalente non può essere applicata sulla base della motivazione sintetica tipica del rito, sicché il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e non attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sull'esistenza di una sproporzione tra i valori sequestrati e il profitto del reato per cui è stato apposto il vincolo cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2015, n. 32678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32678 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 11/03/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI G. - rel. Consigliere - N. 366
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 31871/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ZI NA N. IL 02/08/1963;
DI NA RG N. IL 24/11/1950;
avverso la sentenza n. 42660/2009 GIP TRIBUNALE di NA, del 05/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. IZZO Gioacchino, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di DI ZI NA e l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca disposta a carico di DI NA TA.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 dicembre 2013 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha, per quanto di interesse in questa sede, applicato la pena concordata in danno di DI ZI NA e DI NA TA, imputate, in concorso con altri soggetti, dei reati di truffa aggravata, falso materiale, falso ideologico e contraffazione o uso di sigilli.
2. Ha proposto ricorso DI ZI NA, denunziando violazione di legge in relazione al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti ed omessa motivazione circa le cause di non punibilità.
3. Ha proposto ricorso anche DI NA TA, deducendo vizi di motivazione in ordine alla statuizione di confisca disposta dal giudice con la sentenza ex art. 444 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della DI ZI è inammissibile.
La ricorrente si duole genericamente della mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate e all'omessa motivazione sui presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. Va a tal proposito evidenziato che, con riferimento alla sentenza di patteggiamento, secondo la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. Un., n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135), "la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., comma 2 si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva quanto all'accertamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena;
2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze;
3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost., comma 3; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.". Peraltro, anche di recente questa Corte ha avuto modi di precisare che nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802).
Nel caso in esame una causa di non punibilità non è stata nemmeno prospettata dalla ricorrente, per cui la doglianza va senz'altro disattesa.
Inoltre, con riferimento alla congruità della pena e alla correlato giudizio di comparazione delle attenuanti con le aggravanti, questa Corte ritiene che la parte, che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica dell'accordo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione.
È infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582).
3. Valutazioni diverse vanno fatte sul ricorso della DI NA, la quale non ha proposto doglianze relative alle statuizioni sulla pena concordata, sicché su di esse può ritenersi formato il giudicato ("A seguito di annullamento della sentenza di patteggiamento in relazione al solo vizio di motivazione sulla confisca, è preclusa nel giudizio di rinvio ogni ulteriore e nuova attività istruttoria volta a modificare o integrare la base probatoria che ha costituito il presupposto dell'accordo intervenuto tra le parti". Sez. 6, n. 45050 del 20/12/2010, Lorusso, Rv. 249342). La ricorrente, invece, fondatamente si duole della omessa motivazione sulla confisca disposta in suo danno.
In effetti, il giudice si è limitato ad enunciare che "segue per legge, ex art. 322 ter c.p., la confisca dei beni già sottoposti a sequestro, per ciascun imputato nei limiti già indicati dal Gip nel provvedimento cautelare reale e sopra indicato nell'imputazione". Si desume dalla stessa sentenza che "in data 23 maggio 2013 il Gip di Napoli emetteva ordinanza coercitiva custodiale n. 327/13 e contestuale decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti degli odierni imputati", tra cui la DI NA, alla quale è stato contestato di aver percepito indebitamente, in conseguenza delle condotte illecite a lei ascritte, erogazioni previdenziali per un totale di Euro 50.140,00 (così come si desume dalla tabella riepilogativa inserita nelle imputazioni).
Null'altro si evince in ordine al sequestro preventivo operato in danno della DI NA e ovviamente sulla conseguente confisca disposta ex art. 322 ter c.p.. Orbene, se è pacifico che la confisca per equivalente vada disposta anche quando il procedimento è definito ex art. 444 c.p.p.. ed il giudice, nel disporre la misura ablatoria, debba specificamente individuare le somme di denaro ed i beni da sottoporre a vincolo (Sez. 3, n. 31742 del 28/03/2013 - dep. 23/07/2013, P.G. in proc. Senzacqua, Rv. 256734), è altrettanto evidente che tale statuizione debba essere adottata con motivazione che indichi i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta - come nel caso di specie - senza motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato.
Peraltro, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della confisca per equivalente, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni, ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte - come nel caso in esame - sull'esistenza di una sproporzione tra i valori sequestrati e il profitto del reato per cui è stato disposto il sequestro (arg. da Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, Musaku, Rv. 260879 in tema di misura di sicurezza della confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356; si vedano anche: Sez. 3, n. 19461 del 11/03/2014, Pg in proc. Stefanelli e altri, Rv. 260599; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, Gambacorta, Rv. 258546).
4. La sentenza impugnata va quindi annullata nei confronti di DI NA TA, limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Napoli, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa sede stabiliti.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI NA TA, limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli;
dichiara l'inammissibilità del ricorso di DI ZI NA che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 1500,00 (millecinquecento) alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2015