Sentenza 20 dicembre 2010
Massime • 1
A seguito di annullamento della sentenza di patteggiamento in relazione al solo vizio di motivazione sulla confisca, è preclusa nel giudizio di rinvio ogni ulteriore e nuova attività istruttoria volta a modificare o integrare la base probatoria che ha costituito il presupposto dell'accordo intervenuto tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45050 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/12/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2180
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 11787/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU EP N. IL *15/09/1972*;
avverso la sentenza n. 174/2007 TRIB. di BARI SEZ. DIST. di RUTIGLIANO, del 04/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG, Dott. Izzo per il rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Provvedendo in sede di rinvio da questa Corte, che con sentenza 16479/2007 aveva attestato l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento di confisca del denaro, disposto dal Tribunale di Bari/Rutigliano nei confronti di RU EP, in esito a sentenza dell'8.8.2005, deliberata ex art. 444 c.p.p. e che aveva definito un'imputazione di "aver spacciato e detenuto per lo spaccio gr. 70 di hashish confezionati per la vendita", il medesimo Tribunale monocratico, in diversa composizione, confermava tale confisca. Il Giudice argomentava, nella sostanza, che "le modalità di conservazione" del denaro - "nascosto nel vano scala, nei pressi della porta d'accesso al terrazzo, racchiuso in una busta di cellophan all'interno di un secchio" - "fanno intendere che lo stesso ha costituito prezzo del reato". Spiegava di non aver acquisito la documentazione offerta in produzione dalla difesa - visura camerale di ditta intestata a SO NZ, stato di famiglia di costui e quattro fatture di vendita di uva ritenendo che il disposto dell'art. 627 c.p.p., comma 2 gli attribuisse gli stessi (soli) poteri del primo Giudice del merito.
2. Ricorre per cassazione il RU\, per il tramite del difensore, deducendo con unico articolato motivo (le cui argomentazioni sono poi riprese in successiva memoria depositata il 2.12.2010) l'erronea applicazione del capoverso dell'art. 240 c.p.. Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale avrebbe argomentato di prezzo del reato in un contesto in cui, eventualmente, si sarebbe potuto al più parlare di profitto del reato, con i conseguenti obblighi motivazionali relativi alla confisca facoltativa, elusi dal mancato confronto con le spiegazioni difensive afferenti l'appartenenza della somma a legittima attività lavorativa del padre, come sarebbe stato comprovato dalla documentazione invece non acquisita, a seguito di erronea interpretazione dell'art. 627 c.p.p., comma 2. 3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, deducendo che comunque il Tribunale aveva motivato in ordine all'esercizio della facoltà di confiscare la somma quale profitto, argomentando dalle modalità di conservazione.
3. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve innanzitutto condividersi l'assunto del procuratore generale che il Tribunale, sia pure con un percorso argomentativo non limpidissimo nè immune da rilievi tecnici, ha comunque espressamente collegato la confisca alle modalità di conservazione della somma, ritenute sintomatiche dell'appartenenza all'attività di spaccio anch'essa espressamente contestata (così dando conto di un legame che può rilevare anche ai sensi dell'art. 240 c.p.p., comma 1 l'erroneo riferimento al prezzo piuttosto che al profitto - non essendo il passaggio fondante della decisione, che invece appunto valorizza dettagliatamente le oggettive modalità di conservazione - potendo anche essere corretto ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1). Si tratta di un apprezzamento specifico di stretto merito, per sè non manifestamente illogico o contraddittorio.
3.1 È infondata anche la censura di violazione dell'art. 627 c.p.p. relativa alla mancata acquisizione delle prove documentali presentate dalla difesa (violazione che, se sussistente, avrebbe determinato il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente perché il Tribunale avrebbe comunque dovuto integrare il percorso giustificativo del proprio pur sempre plausibile apprezzamento, anche spiegando la non decisività delle prospettazioni difensive ad imporre diversa conclusione).
La giurisprudenza di questa Corte insegna che il giudice del rinvio può - nei casi in cui è stata annullata una sentenza di appello - procedere alla rinnovazione istruttoria, nei termini e casi di cui all'art. 603 c.p.p., anche nei casi in cui tale rinnovazione non sia il contenuto specifico dell'annullamento con rinvio, precisando che tale giudice del rinvio esercita gli stessi poteri del giudice che ha emesso il provvedimento annullato (Sez. 4, sent. 30422/2005; Sez. 2, sent. 35616/2007; Sez. 6, sent. 683/2005). Nei casi in cui vi sia stato annullamento anche della sentenza di primo grado, l'insegnamento è che non sussiste alcuna preclusione nel nuovo giudizio, nel quale si esercitano pertanto tutte le facoltà delle parti ed i poteri corrispondenti, anche officiosi, del giudice (SU, sent. 17050/2006). Il principio normativo posto dall'art. 627 c.p.p., comma 2, secondo cui "il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata (salve le limitazioni stabilite dalla legge)" richiama pertanto la "fase processuale" in cui il processo "torna" dopo l'annullamento: i "poteri" che la norma richiama non possono che essere i poteri che sono attribuiti al giudice in quella "fase", con le specificità poi eventualmente proprie del singolo annullamento.
Ora, il giudice "del patteggiamento" non ha poteri istruttori, decidendo allo stato degli atti quali presenti al momento della sua deliberazione, anche a seguito di immediatamente precedenti produzioni, documentali o di altro genere.
Non solo. Con recente sentenza questa Sezione ha ritenuto, in caso sostanzialmente analogo, che "la trattazione di un giudizio di rinvio relativo al capo della confisca aprirebbe, nella fase dell'udienza prevista dall'art. 447 o di quella preliminare o nella fase del giudizio, un contraddittorio volto a individuare la pertinenza e l'entità della somma rispetto al reato come contestato, che, oltre all'esame del materiale probatorio in atti, potrebbe richiedere anche ulteriori accertamenti. Ma ciò è del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del rito alternativo del "patteggiamento ex art.444 c.p.p.", che prevede i benefici premiali a fronte della pronta ed esaustiva definizione di tutti gli aspetti coinvolti dalla decisione del processo" (Sez. 6, sent. 12508 dell'11-30.3.2008). Quando pertanto - come nella fattispecie - la sentenza di annullamento ha in definitiva introdotto il giudizio di rinvio in relazione al solo vizio di motivazione sulla confisca, in un processo dove l'imputazione risulta già definita con "patteggiamento" in giudicato, è incompatibile alcuna ulteriore e comunque nuova attività istruttoria che sia volta a modificare o integrare proprio quel quadro probatorio che ha costituito il presupposto dell'accordo intervenuto in via definitiva - accordo che ha impedito una compiuta valutazione del merito sollecitando di fatto quella valutazione ulteriore rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 129 c.p.p., anche limitata ad aspetti accessori, che è stata invece oggetto di espressa e libera rinuncia. Del resto, tale eventuale istruttoria sarebbe anche, come detto, del tutto incompatibile proprio con l'esigenza - fondante l'istituto - di una sollecita ed esaustiva definizione della regiudicanda, cui corrisponde invero un efficace effetto premiale.
Nè potrebbe argomentarsi di costrizione illegittima o di insuperabile, e illegittimo, pregiudizio per l'esplicazione del diritto di difesa: la tematica della confiscabilità di quanto in sequestro è ben nota a chi si avvale della procedura ex art. 444 ss. c.p.p., che è pertanto nelle condizioni di svolgere ogni opportuna difesa, anche documentale, e proporre richieste specifiche, tempestivamente, in sede di accordo o quantomeno al momento della deliberazione.
Non contrasta con questa conclusione l'insegnamento di Sez. 5, sent. 4127 del 1, 3-11.4.1994, che ha ritenuto valutabili, nel giudizio di rinvio dopo 'patteggiamento', le "emergenze successive" (nella specie il contenuto del ricorso e una sentenza di assoluzione di coimputati nel frattempo intervenuta): non solo, infatti, si fa in tale sentenza riferimento appunto a dati sopravvenuti alla prima decisione (quasi una sorta di "prova nuova"), ma il riferimento è ad atti di stretta natura giudiziaria. Nel nostro caso, va oltretutto osservato, nessuno dei documenti per cui vi è stata richiesta di produzione (puntualmente indicati dal Tribunale) ha carattere - sul piano logico - immediatamente dirimente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2010