Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di lettura dibattimentale di dichiarazioni, l'età anagrafica avanzata del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle stesse quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese da due soggetti di 81 e 71 anni, successivamente deceduti, sul presupposto che al momento in cui gli stessi erano stati sentiti non erano emersi fatti specifici sulle loro condizioni di salute tali da giustificare il ricorso all'incidente probatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2013, n. 11905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11905 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 13/12/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1923
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 24214/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) E.B. , nato a (IS)
;
2) AS TE TE, in persona del presidente p.t. D.M.G. ;
avverso la sentenza del 28 settembre 2012 emessa dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Dr. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del responsabile civile e il rigetto nel resto;
udito, per la parte civile, l'avvocato Bilardo Francesca, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese del grado;
udito, per il responsabile civile, l'avvocato Tirendi Vincenzo, che ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 10 gennaio 2010 con cui il Tribunale di quella stessa città aveva riconosciuto E.B. responsabile del reato di maltrattamenti, con l'aggravante di aver agito con crudeltà, condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile, in favore della parte civile costituita e al pagamento della provvisionale di Euro 12.000.
I giudici di appello hanno ritenuto provata l'accusa rivolta al B. , infermiere presso la AS protetta per anziani TE, di avere maltrattato V.G. , ricoverato nella struttura sopra menzionata, percuotendolo regolarmente e colpendolo con numerosi e violenti calci. In particolare, la sentenza ha evidenziato che non si è trattato di sporadici episodi di violenza nei confronti del V. , ma di atteggiamento aggressivo elevato dall'imputato a sistema di un rapporto fondato sulla intimidazione del paziente, ritenuto difficile da gestire.
2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 512 e 526 c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità in dibattimento delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini da F.S. e S.F. , deceduti prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado. Si censura la sentenza per avere ritenuto non prevedibile la sopravvenuta impossibilità di ripetere le dichiarazioni di persone anziane, ricoverate nella struttura protetta e in precarie condizioni di salute, situazione che avrebbe giustificato il ricorso all'incidente probatorio. Ne consegue l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni che, nella struttura della motivazione della sentenza, forniscono il riscontro alle dichiarazioni de relato dei parenti della vittima. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione sotto molteplici profili: rileva l'illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni di F. e S. , evidenziando come nessuna valutazione sia stata fatta in sentenza sulla credibilità e attendibilità dei due testimoni, tenuto conto che il F. avrebbe affermato che il S. era "malato di testa"; sottolinea la carenza di motivazione sulla attendibilità del teste M. ;
censura la valutazione che i giudici hanno dato alla consulenza redatta dal dott. R.G. ; lamenta la ricostruzione fatta dalla Corte territoriale sulle prove a discarico prodotte dalla difesa dell'imputato, in particolare sostiene che i giudici di merito avrebbero omesso di prendere in considerazione la testimonianza di Ma.St. , dottoressa del 118 che intervenne il (IS) , nonché le dichiarazioni degli infermieri della casa protetta A.V. e Fa. , dell'amministratore G. e del medico m.
nonché del degente T. .
Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 572 c.p., rilevando che dalle prove acquisite non emerge l'elemento dell'abitualità delle vessazioni e delle violenze poste in essere nei confronti del V. .
Con il quarto motivo esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4 ritenuta in base ad una illogica motivazione.
3. Ha proposto ricorso per cassazione anche D.M.G. , in qualità di legale rappresentante della AS TE TE, responsabile civile, che, tramite il suo difensore, deduce con il primo motivo la violazione dell'art. 539 c.p.p., comma 2, rilevando che i giudici di merito lo hanno condannato al risarcimento dei danni e alla provvisionale senza che la parte civile abbia formulato richieste risarcitorie nei confronti del responsabile civile. Con il secondo motivo censura la sentenza per aver ritenuto la sussistenza del reato di maltrattamenti sulla base di elementi indiziari e accuse generiche, tralasciando di considerare una serie di prove a discarico da cui emergerebbe l'estraneità dell'imputato ai fatti contestati.
In data 9 dicembre 2013 il difensore del responsabile civile ha depositato una memoria insistendo nei motivi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Entrambi i ricorsi sono infondati.
4.1. Riguardo al primo motivo del ricorso proposto dall'imputato si rileva che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto la piena utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da F.S. e S.F. , successivamente deceduti, sostenendo che la sopravvenuta impossibilità di ripeterle in udienza pubblica non poteva considerarsi prevedibile per il solo riferimento all'età anagrafica dei due dichiaranti, rispettivamente di XXXXXXX anni. Questa Corte ha costantemente sostenuto che l'imprevedibilità dei fatti e delle circostanze, che rendono impossibile la ripetizione degli atti dichiarativi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, deve essere riguardata non con riferimento al momento dibattimentale, ma a quello delle indagini preliminari, verificando se in quella fase sarebbe stato possibile accedere all'incidente probatorio ove fosse sorta, per un fondato e concreto motivo, la contraria prevedibilita dell'assenza del testimone nel dibattimento. Un tale accertamento deve essere effettuato dal giudice sulla base di un criterio ex ante, che sia cioè idoneo a formulare una diagnosi di prevedibilità ovvero di imprevedibilità, che non sia basato su possibilità o evenienze astratte ed ipotetiche, ma su argomenti concreti che lascino pronosticare secondo l'id quod plerumque accidit, e cioè secondo l'esperienza corrente, un futuro comportamento del soggetto-testimone, senza che possa attribuirsi rilevanza all'accertamento ex post, positivo o negativo, della condotta stessa. Peraltro, la valutazione circa la impossibilità sopravvenuta di ripetere gli atti è questione di fatto, che deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito ed espressa con motivazione adeguata e logica (cfr., Sez. 1, 25 febbraio 2004, n. 24249 , Rotondale;
Sez. 3, 23 ottobre 2002, n. 42926 , Manazza;
Sez. 1, 13 ottobre 1994, n. 11979 , Gigliobianco), per cui il controllo in sede di legittimità è necessariamente limitato alla coerenza della motivazione.
Nella specie, la sentenza oltre a ribadire quella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di letture dibattimentali di dichiarazioni, l'età anagrafica avanzata del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle stesse quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio (Sez. 3, 10 novembre 2011, n. 44051 , Pijola), ha espressamente escluso che all'epoca in cui sono stati sentiti i due testimoni fossero emersi fatti specifici in ordine alle loro condizioni di salute, con ciò offrendo una logica giustificazione circa la mancata attivazione dell'incidente probatorio.
Peraltro, le dichiarazioni predibattimentali di F. e S. non sono le uniche fonti di prova utilizzate a carico dell'imputato, in quanto la sentenza ha preso in considerazione anche le dichiarazioni delle parti civili e quelle di altri testimoni, eseguendo un'operazione di riscontro reciproco. Sicché, nella presente fattispecie non trova spazio quella giurisprudenza che, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea in applicazione dell'art. 6 della CEDU, esclude che la responsabilità dell'imputato possa basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da un soggetto che l'imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento (Sez. un., 25 novembre 2010, n. 27918 , D.F.; Sez. 1, 4 aprile 2012, n. 14807 , Vrapi;
Sez. F., 1 agosto 2013, n. 35729 , Agrama).
4.2. Con il secondo motivo l'imputato, nel dedurre il vizio di motivazione, propone una serie di valutazioni alternative in ordine ad alcune prove acquisite, ma senza indicare illogicità o contraddittorietà intrinseche nell'iter giustificativo della decisione e senza prendere in considerazione le risposte che la Corte territoriale ha dato alle medesime doglianze proposte nell'atto di appello. Infatti, la sentenza ha ritenuto la piena attendibilità dei testi F. e S. , evidenziando che le loro dichiarazioni si riscontrano reciprocamente;
ha escluso l'inattendibilità di M. (pag. 5); ha negato l'esistenza di un travisamento della consulenza tecnica redatta da R. , evidenziando che dalla sua relazione emerge una valutazione di compatibilità delle ecchimosi ed escoriazioni multiple, riscontrate sulla vittima, con l'epoca dei fatti di causa, escludendo inoltre che il V. si fosse auto infetto lesioni agli arti inferiori (pag. 6 ss.); ha offerto coerenti giustificazioni in ordine alle dichiarazioni rese dall'operatrice del 118, Ma.St. , nonché alle testimonianze di A. , Fa.
, G. , m. e T. (pag. 8).
4.3. Del pari infondato è il terzo motivo, in quanto i giudici di merito hanno desunto la prova dell'abitualità delle vessazioni cui l'imputato sottoponeva il V. dalle numerose dichiarazioni acquisite, tutte convergenti nel riferire la ripetitività di tali condotte.
Perché possa configurarsi il reato di maltrattamenti in famiglia è necessaria la presenza di una condotta abituale, che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, ma avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa, quella di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, al quale vengono inflitte abitualmente tali sofferenze. Peraltro, ad integrare la condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, anche se per un limitato periodo di tempo.
Nella specie, la sentenza ha dato atto della ripetitività con cui l'imputato poneva in essere comportamenti diretti ad intimorire, maltrattare e mortificare il V. , comportamenti che si estrinsecavano in continui pugni o botte sulla testa, nonché bruciature sugli arti inferiori, fino a giungere all'episodio del pestaggio. Fatti che, come si è visto, sono stati riferiti dai familiari della vittima e dai testimoni oculari presenti all'interno della casa di cura.
4.4. Infine, generico è il motivo con cui il ricorrente censura la motivazione per aver ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà. La contestazione riguarda unicamente una sorta di travisamento della deposizione del dottor R. in ordine alla valutazione circa la causa delle lesioni riportate dalla vittima, ma non considera che il nucleo della motivazione della sentenza sulla sussistenza dell'aggravante consiste nella gratuità delle violenze continue a cui la vittima è stata sottoposta, sintomo di un accanimento tanto più riprovevole perché rivolto ad una persona anziana e indifesa. Modalità della condotta che rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un quid pluris rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato.
4.5. Per quanto concerne il primo motivo proposto nel ricorso del responsabile civile, si osserva che la provvisionale può essere concessa, anche senza apposita istanza della parte civile, non solo dal giudice di primo grado ma anche da quello d'appello (Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 14583 , Crepaldi). Riguardo poi alla questione più generale della pretesa mancata formulazione delle richiesta risarcitorie della parte civile, si osserva che la citazione del responsabile civile rende questo soggetto parte stabile del processo e nei suoi confronti si estende automaticamente la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni;
solo se il responsabile civile interviene spontaneamente nel processo è necessario che la parte civile chieda espressamente la sua condanna al risarcimento dei danni. Nel caso in esame la AS TE TE è stata citata in giudizio dalla parte civile che ne ha chiesto espressamente la condanna al risarcimento dei danni;
la circostanza che tale richiesta non è stata reiterata nelle conclusioni è irrilevante e non può valere ad escludere l'affermazione di responsabilità civile. Del resto questa Corte ha ritenuto che non integri revoca di costituzione di parte civile l'omessa presentazione per iscritto della richiesta di condanna nei confronti del responsabile civile nei termini di cui all'art. 523 c.p.p., comma 2, trattandosi di mera irregolarità, considerato che tale previsione ha un carattere meramente ordinatorio e non contempla sanzioni processuali (Sez. 4, 19 aprile 2012, n. 21210 , R.C., Cozza).
4.6. Il secondo motivo è del tutto generico e comunque si rinvia a quanto sostenuto nell'analisi del ricorso dell'imputato.
5. All'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alle parti civili costituite la somma complessiva di Euro 4.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alle parti civili costituite la somma complessiva di Euro 4.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2014